Messaggio numero 968 del 08-03-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce istruzioni ai funzionari INPS sulla difesa nei procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio (ATPO) e sulla successiva liquidazione delle prestazioni per invalidità, cecità, sordità e accompagnamento. In particolare, indica quali eccezioni sollevare, quando depositare il formale dissenso alla CTU sfavorevole e quando evitare il pagamento della prestazione per mancanza dei requisiti amministrativi, anche dopo l’omologa.
Indicazioni su ATPO, eccezioni processuali e liquidazione prestazioni INPS
Indicazioni operative su ATPO e liquidazione delle prestazioni
Il documento interviene a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio (ATPO), fornendo ulteriori indicazioni ai funzionari dell’Istituto sia per la difesa in giudizio sia per la corretta liquidazione delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità civile, sordità civile e indennità di accompagnamento dopo il decreto di omologa della CTU.
Eccezioni preliminari e verifica dei presupposti dell’azione
Viene richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione, in particolare le sentenze n. 8533, n. 8878 e n. 8932 del 2015, secondo cui il giudice di merito deve verificare in via sommaria, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza delle ipotesi che consentono il ricorso alla procedura di cui all’art. 445-bis c.p.c.
In tale verifica il giudice deve accertare prioritariamente, anche d’ufficio:
- la presentazione della domanda amministrativa;
- la tempestività del ricorso per ATPO;
- la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente, collegato alla richiesta di accertamento del requisito sanitario.
La mancanza di tali presupposti comporta l’inammissibilità del ricorso.
Requisiti amministrativi da eccepire in fase di ATPO
Il documento indica che il funzionario difensore dell’Istituto deve eccepire, nella memoria di costituzione in fase di ATPO e poi ribadire in udienza, le seguenti carenze amministrative quando sussistano:
- mancata presentazione della domanda amministrativa;
- decadenza dell’azione giudiziaria ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando la domanda è proposta dopo sei mesi dalla comunicazione del provvedimento amministrativo;
- mancanza del requisito dell’età alla data della domanda amministrativa o alla data dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;
- difetto del requisito reddituale o del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa, se già conosciuti dal funzionario.
Tali eccezioni integrano la mancanza dell’interesse ad agire o altre cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Formale dissenso alla CTU sfavorevole
Qualora, nonostante le eccezioni formulate, il giudice disponga comunque la consulenza tecnica medico-legale e la CTU risulti sfavorevole all’Istituto, il funzionario deve depositare in cancelleria un formale dissenso.
Il documento richiama a supporto le ordinanze della Corte di Cassazione n. 19767/2017 e n. 14764/2018, oltre all’ordinanza del Tribunale di Firenze dell’8 gennaio 2019, R.G. 2948/2018.
Si evidenzia che il dissenso può essere espresso sia per motivi sanitari sia per motivi extra sanitari e che soltanto la sua proposizione impedisce l’omologa della CTU da parte del giudice. Viene inoltre richiamato l’art. 445-bis c.p.c., nella parte in cui prevede la non impugnabilità del decreto di omologa, salvo che per le spese.
Liquidazione della prestazione dopo l’omologa
In tema di liquidazione, il documento richiama la Cassazione n. 12731/2015, secondo cui il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive, perché non riconosce né esclude alcun diritto e non decide sulla spettanza della prestazione né sul conseguente obbligo dell’INPS di erogarla.
I funzionari addetti alla liquidazione, nell’ambito dei controlli previsti dalla circolare n. 100/2016, paragrafo 4, devono verificare la presenza dei requisiti amministrativi.
Come già chiarito nel messaggio n. 4818/2015, anche in presenza del presupposto sanitario non si procede al pagamento se manca:
- la domanda amministrativa;
- uno degli altri requisiti di legge sopra indicati.
Il documento precisa che gli uffici liquidatori devono astenersi dal mettere in pagamento la prestazione ogni volta che rilevino la mancanza della domanda o degli ulteriori requisiti legali, anche se nel giudizio per ATPO non sia stata sollevata la relativa eccezione o non sia stato proposto il dissenso.
Sintesi operativa finale
Il messaggio impone quindi una duplice linea di condotta:
- in sede processuale, il funzionario deve eccepire tempestivamente le carenze amministrative e, se necessario, proporre formale dissenso contro la CTU sfavorevole;
- in sede di liquidazione, l’Istituto deve negare il pagamento quando manchino i requisiti di legge, indipendentemente dall’esito dell’omologa sanitaria e anche in assenza di contestazioni processuali precedenti.
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