L.R. Molise 9/2002
Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 8, ad oggetto: "Costituzione di un fondo straordinario per il finanziamento temporaneo delle attività di tenuta dei libri genealogici e di effettuazione dei controlli funzionali demandate alle Associazioni provinciali degli allevatori"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina molisana del fondo straordinario destinato ad anticipare il finanziamento delle attività di tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali affidati alle associazioni provinciali degli allevatori. Il fondo può essere gestito anche tramite conto corrente vincolato; ha durata di dieci anni dalla costituzione e poi rientra alla Regione, con gli interessi maturati.
Fondo straordinario per le attività zootecniche delle associazioni allevatori
Fondo straordinario per le attività delle associazioni provinciali degli allevatori
La legge regionale del Molise interviene sulla disciplina del fondo straordinario istituito per assicurare la funzionalità delle associazioni provinciali degli allevatori e il tempestivo avvio dei programmi annuali del comparto zootecnico. Il meccanismo riguarda il finanziamento delle attività di tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali loro demandati.
Finalità e ambito di intervento
Il fondo è costituito presso la Tesoreria regionale con una finalità operativa: consentire alle strutture interessate di disporre tempestivamente delle risorse necessarie per svolgere attività tecniche e amministrative connesse al settore zootecnico. La disciplina si colloca nell’ambito della Regione Molise e si riferisce alle associazioni provinciali degli allevatori destinatarie delle funzioni indicate dalla normativa regionale richiamata.
Modalità di attivazione e gestione delle somme
Il fondo può essere attivato presso la Tesoreria regionale anche attraverso l’apertura di un apposito conto corrente vincolato intestato alle associazioni interessate. In tal caso il conto è infruttifero per le associazioni e il suo funzionamento è regolato da una convenzione tra Regione, associazioni degli allevatori e Tesoreria regionale.
Durata del fondo e destinazione finale
Il fondo straordinario ha durata di dieci anni a decorrere dall’anno della sua costituzione. Alla scadenza, le disponibilità residue rientrano nella disponibilità della Regione Molise, unitamente agli interessi maturati presso la Tesoreria regionale oppure sul conto corrente vincolato eventualmente attivato.
Profili temporali e applicabilità pratica
La norma ha natura sostanzialmente transitoria e legata alla gestione di un fondo con durata predeterminata di dieci anni. Per questo motivo, una volta concluso il periodo decennale dalla costituzione, la disciplina perde la sua utilità applicativa concreta.
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