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Circolare

Circolare Inail n. 21 del 4 luglio 2019

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n.147. Misura della riduzione per il 2019 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce l’ambito di applicazione per il 2019 della riduzione dei premi e contributi INAIL prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 147/2013. Precisa che, con l’entrata in vigore delle nuove tariffe 2019, la riduzione non si applica più alle gestioni già revisionate e ai lavoratori in somministrazione, mentre resta operativa solo per i settori/gestioni la cui revisione non è stata ancora completata. Per il 2019 la misura è fissata al 15,24% e continua ad applicarsi ai premi speciali ex art. 42 d.p.r. 1124/1965, ai premi per raggi X e sostanze radioattive e ai contributi agricoli riscossi unificatamente da INPS. Vengono inoltre richiamati i criteri di selezione dei beneficiari, distinti tra attività avviate da oltre un biennio e da non oltre un biennio, con conferma dell’utilizzo dell’istanza telematica OT205 per i nuovi avviamenti e dell’efficacia delle istanze OT20 già accolte.

Riduzione 2019 di premi e contributi INAIL ex art. 1, comma 128, legge 147/2013 per i settori/gestioni non ancora revisionati

Riduzione 2019 dei premi e contributi INAIL ex art. 1, comma 128, legge 147/2013

La circolare chiarisce il perimetro applicativo per l’anno 2019 della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dalla legge di stabilità 2014. Il documento aggiorna le modalità operative alla luce delle nuove tariffe dei premi entrate in vigore nel 2019 e precisa quali gestioni continuano a beneficiare della riduzione e quali, invece, ne escono per effetto della revisione tariffaria.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina prende le mosse dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2014, una riduzione percentuale dei premi e contributi dovuti all’INAIL, da determinarsi con decreto ministeriale su proposta dell’Istituto, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale. La circolare richiama i principali provvedimenti attuativi susseguitisi dal 2014 al 2019, tra cui i decreti ministeriali e le precedenti circolari INAIL e congiunte INAIL-INPS che hanno disciplinato la misura della riduzione negli anni precedenti.

Il testo ricorda inoltre che la riduzione opera nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e che, ai sensi del decreto 22 aprile 2014, i criteri applicativi stabiliti per il triennio 2014-2016 sono stati successivamente aggiornati per il triennio 2017-2019 con il decreto ministeriale 9 novembre 2016 e con le relative determinazioni presidenziali INAIL.

Effetti delle nuove tariffe approvate nel 2019

Un passaggio centrale della circolare riguarda l’impatto dei decreti del 27 febbraio 2019, con i quali sono state approvate le nuove tariffe dei premi per le gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario", "Altre Attività", la tariffa dei premi speciali unitari per gli artigiani e la tariffa della gestione Navigazione. Per effetto di tali interventi, la riduzione ex legge 147/2013 cessa di applicarsi alle gestioni interessate dal nuovo sistema tariffario, poiché i nuovi tassi incorporano già la riduzione prima riconosciuta.

La stessa cessazione opera, dal 1° gennaio 2019, anche per i premi dovuti per i lavoratori in somministrazione, in quanto tali premi vengono determinati in relazione ai tassi medi della tariffa applicabile all’impresa utilizzatrice.

Ambito di applicazione residuo per il 2019

Per il 2019 la riduzione resta applicabile solo ai settori e alle gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato. La circolare individua espressamente tali ambiti:

  • i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, e cioè scuole, pescatori, frantoi, facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori;
  • i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
  • i contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del d.p.r. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS.

Misura della riduzione per il 2019

La percentuale di riduzione per il 2019 è fissata al 15,24% dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 ottobre 2018, che ha approvato la determinazione del Presidente INAIL 8 agosto 2018, n. 356.

Criteri di individuazione dei beneficiari

La circolare ribadisce che il criterio guida per l’accesso al beneficio è l’andamento infortunistico aziendale. I destinatari vengono individuati in modo diverso a seconda della durata dell’attività:

  • soggetti con attività iniziata da oltre un biennio, per i quali il confronto tra indice di gravità medio (IGM) e indice di gravità aziendale (IGA) consente di valutare il merito infortunistico;
  • soggetti con attività iniziata da non oltre un biennio, per i quali la riduzione è riconosciuta su istanza telematica, previa verifica del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini dell’applicazione per il 2019, sono considerati avviati da non oltre un biennio i soggetti con data di inizio attività uguale o successiva al 3 gennaio 2017; rientrano nell’altra categoria quelli con data di inizio precedente al 3 gennaio 2017.

Modalità operative e istanze già accolte

Per le attività iniziate da non oltre un biennio, la riduzione va richiesta con il servizio online OT205. La circolare specifica che il beneficio è subordinato all’attestazione del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Viene inoltre precisato che la riduzione nella nuova misura del 15,24% continua ad applicarsi nel 2019, senza necessità di nuova domanda, ai soggetti che avevano già presentato l’istanza OT20 e l’avevano vista accolta nel biennio di riferimento, secondo il previgente decreto ministeriale 12 dicembre 2000 sulla tariffa ordinaria dipendenti.

Rinvio alla disciplina previgente

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla circolare, l’INAIL rinvia alle circolari 7 maggio 2014, n. 25, 25 gennaio 2017, n. 6 e, per i contributi agricoli, alla circolare congiunta INAIL-INPS 1° luglio 2014, n. 32.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della disciplina

La circolare richiama l’art. 1, comma 128, della legge 147/2013, che prevede una riduzione percentuale dei premi e contributi INAIL in relazione all’andamento infortunistico aziendale. Ricostruisce i provvedimenti attuativi succedutisi dal 2014 al 2019 e chiarisce che la riduzione opera nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi.

Effetti delle nuove tariffe 2019

Con l’entrata in vigore delle nuove tariffe approvate il 27 febbraio 2019, la riduzione non si applica più alle gestioni interessate dal nuovo sistema tariffario, poiché i nuovi tassi assorbono la riduzione precedentemente riconosciuta. La stessa cessazione opera, dal 1° gennaio 2019, anche per i premi dovuti per i lavoratori in somministrazione, determinati in base ai tassi medi della tariffa dell’impresa utilizzatrice.

Ambito di applicazione residuo per il 2019

Per il 2019 la riduzione continua ad applicarsi solo ai settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato. In concreto, la circolare limita l’applicazione ai premi speciali ex art. 42 del d.p.r. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini, barrocciai/vetturini/ippotrasportatori), ai premi speciali per l’assicurazione contro i danni da raggi X e sostanze radioattive ex legge 93/1958 e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’INPS.

Misura della riduzione per il 2019

La percentuale di riduzione per il 2019 è fissata nella misura del 15,24% dal decreto interministeriale 22 ottobre 2018, di approvazione della determinazione presidenziale INAIL 8 agosto 2018, n. 356.

Criteri di individuazione dei beneficiari

La legge di stabilità 2014 individua la riduzione in base all’andamento infortunistico aziendale. I destinatari sono distinti tra soggetti con attività avviata da oltre un biennio e soggetti con attività avviata da non oltre un biennio. Per il 2019, rientrano nel primo gruppo i soggetti con data di inizio attività precedente al 3 gennaio 2017; nel secondo gruppo quelli con data di inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2017.

Modalità di riconoscimento per le attività avviate da non oltre un biennio

Per le imprese o i soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre due anni, la riduzione è riconosciuta solo su istanza telematica mediante il servizio online OT205 e previa attestazione del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Conferma per le istanze già accolte

La riduzione nella misura del 15,24% continua ad applicarsi nel 2019, senza necessità di presentare una nuova istanza, ai soggetti che avevano già presentato e ottenuto l’accoglimento dell’istanza OT20 nel biennio di riferimento ai sensi della previgente disciplina della tariffa ordinaria dipendenti.

Rinvio alle precedenti circolari

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla circolare, si rinvia alle circolari INAIL 7 maggio 2014, n. 25, 25 gennaio 2017, n. 6 e, per i contributi agricoli, alla circolare congiunta INAIL-INPS 1° luglio 2014, n. 32.

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