Circolare Inail n. 18 del 25 giugno 2019
Eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la disciplina della ripresa dei versamenti sospesi per i territori colpiti dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. A seguito della legge n. 55/2019, il termine per effettuare i pagamenti è fissato al 15 ottobre 2019, con possibilità di rateizzazione fino a 120 rate mensili, previa domanda alla sede Inail competente. Sono richiamate le modalità di versamento, l’obbligo di riavvio dei piani di ammortamento sospesi e il rinvio alle precedenti circolari per gli aspetti non modificati.
Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi per gli eventi sismici del 2016-2017
Eventi sismici 2016-2017: nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi
La circolare interviene sulla disciplina della sospensione e della ripresa dei versamenti connessi agli eventi sismici che hanno interessato Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016. Il provvedimento recepisce le modifiche introdotte dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e aggiorna il termine entro cui devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti sospesi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama una serie di interventi normativi succedutisi nel tempo in materia di sospensione dei contributi e dei premi assicurativi per le popolazioni colpite dal sisma. In particolare vengono citate:
- la legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione del decreto-legge n. 189/2016;
- la legge 7 aprile 2017, n. 45;
- la legge 21 giugno 2017, n. 96;
- la legge 4 dicembre 2017, n. 172;
- la legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- la legge 14 giugno 2019, n. 55. Sono inoltre richiamate le precedenti circolari Inail n. 41/2016, n. 5/2017, n. 24/2017, n. 53/2017, n. 32/2018 e n. 3/2019, alle quali si rinvia per le disposizioni non modificate.
Nuovo termine per la ripresa dei versamenti
La legge n. 55/2019 ha sostituito il terzo periodo dell’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016. Il nuovo testo stabilisce che, nei Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria restano sospesi per i periodi indicati dalla norma. Gli adempimenti e i pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 15 ottobre 2019.
La circolare precisa che il termine era stato in precedenza fissato al 1° giugno 2019 dall’articolo 1, comma 991, lettera b), della legge n. 145/2018, ma è stato poi sostituito dalla nuova disposizione introdotta nel 2019.
Soggetti e ambito applicativo
Le disposizioni si applicano:
- ai Comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016;
- ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro che, alla data del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni inclusi nei medesimi allegati.
La circolare delimita quindi l’ambito territoriale e soggettivo della ripresa dei versamenti, facendo espresso riferimento agli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
Modalità di pagamento dei premi sospesi
I premi assicurativi sospesi possono essere pagati:
- in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019;
- in forma rateale, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.
In caso di rateizzazione, il contribuente deve versare entro il 15 ottobre 2019 l’importo corrispondente alle prime cinque rate. Le rate successive devono essere pagate entro il giorno 15 di ciascun mese. La circolare specifica inoltre che ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
Domanda di rateizzazione e facoltà di pagamento anticipato
Per accedere al pagamento rateale è necessario presentare una specifica domanda alla Sede Inail competente. Deve essere utilizzato il modulo allegato 1 alla circolare, che sostituisce il precedente modulo di rateazione allegato alla circolare Inail n. 3/2019.
Resta ferma la possibilità per gli interessati di estinguere anticipatamente, in qualunque momento, la rateazione prevista dalla legge, versando in un’unica soluzione le somme ancora dovute.
Riavvio dei piani di ammortamento sospesi
Entro il 15 ottobre 2019 devono essere riavviati anche i piani di ammortamento delle rateazioni concesse ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989. La circolare precisa che tutte le rate sospese devono essere pagate insieme alla prima rata corrente.
Modalità operative di versamento
Il pagamento dei premi sospesi deve essere eseguito tramite modello F24, nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi". A seconda del caso, devono essere indicati i numeri di riferimento riportati nell’allegato 2 della circolare.
Chiusura e rinvio alle precedenti istruzioni
Per tutti gli aspetti non espressamente modificati dalla legge n. 55/2019, la circolare rinvia integralmente alle precedenti istruzioni Inail in materia di sospensione e ripresa dei pagamenti connessi agli eventi sismici.
Punti principali
Aggiornamento normativo e nuovo termine
La legge 14 giugno 2019, n. 55 ha modificato la disciplina originaria prevista per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, sostituendo il termine previgente per la ripresa dei pagamenti. Il nuovo termine unico per gli adempimenti e per il versamento dei contributi e dei premi assicurativi sospesi è il 15 ottobre 2019.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
Le disposizioni riguardano i Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 e si applicano ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. La circolare precisa inoltre che l’estensione opera anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che, alla data degli eventi, erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni indicati.
Modalità di ripresa dei pagamenti
I premi sospesi possono essere versati in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019 oppure in forma rateale fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo. In caso di rateizzazione, occorre versare entro il 15 ottobre 2019 l’importo corrispondente alle prime cinque rate; le rate successive vanno pagate entro il giorno 15 di ogni mese. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
Domanda di rateizzazione e facoltà di estinzione anticipata
Chi intende avvalersi della rateazione deve presentare apposita domanda alla Sede Inail competente utilizzando il modulo allegato 1, che sostituisce il precedente modulo allegato alla circolare Inail n. 3/2019. È riconosciuta la facoltà di estinguere anticipatamente, in qualsiasi momento, la rateazione con pagamento in unica soluzione delle somme residue.
Piani di ammortamento sospesi
Entro il 15 ottobre 2019 devono essere riavviati anche i piani di ammortamento delle rateazioni concesse ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989. Tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.
Modalità di versamento e rinvii
Il versamento dei premi sospesi deve essere effettuato con modello F24, nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi", utilizzando i numeri di riferimento indicati nell’allegato 2. Per gli aspetti non modificati dalla legge n. 55/2019, la circolare rinvia integralmente alle precedenti circolari Inail in materia.
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