Circolare Inail n. 22 del 29 luglio 2019
Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo. Nuova disciplina approvata con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina introdotta con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227 per la rateazione dei debiti INAIL per premi e accessori non iscritti a ruolo. Vengono definiti ambito di applicazione, competenze interne, modalità di presentazione delle istanze tramite servizio telematico, condizioni di ammissibilità, tempi del procedimento, tasso di interesse applicato, nonché le ipotesi di annullamento e revoca. La circolare disciplina inoltre le rateazioni eccezionali fino a 36 o 60 mesi soggette ad autorizzazione ministeriale e precisa la decorrenza della nuova disciplina e l’abrogazione delle precedenti disposizioni per le nuove istanze.
Nuova disciplina delle rateazioni dei debiti INAIL per premi e accessori non iscritti a ruolo
Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo
La circolare illustra la nuova disciplina delle rateazioni INAIL introdotta con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227. L’intervento riguarda i debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo e sostituisce il precedente impianto, con l’obiettivo di semplificare le modalità di accesso al beneficio e di definire in modo più preciso competenze, procedura, controlli e rimedi in caso di inadempimento.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina viene ricondotta principalmente:
- all’articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- all’articolo 3, comma 4, della legge 29 luglio 1996, n. 402;
- all’articolo 116, commi 15, 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- all’articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, per le somme iscritte a ruolo;
- alle circolari ministeriali 25 maggio 2000, n. 31, e 9 aprile 2001, n. 41.
La circolare richiama inoltre la disciplina della riscossione mediante ruolo e le norme sul pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione.
Debiti oggetto di rateazione
La rateazione può essere concessa fino a un massimo di 24 rate mensili. Essa riguarda:
- debiti per premi e accessori dovuti per omissione o evasione, purché non iscritti a ruolo;
- debiti scaduti;
- debiti correnti, purché l’istanza sia presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento;
- debiti per i quali il datore di lavoro abbia comunicato la facoltà di pagamento in 4 rate ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del DPR n. 1124/1965 e dell’articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999.
Per quanto riguarda gli accessori, possono essere rateizzati:
- le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000;
- gli interessi ex articolo 116, comma 9, della medesima legge;
- gli interessi connessi al pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione.
Competenze delle strutture INAIL
La circolare distingue la competenza in base all’importo del debito e alla durata della rateazione richiesta.
I Direttori delle Direzioni territoriali sono competenti a:
- concedere rateazioni fino a 258.000 euro e fino a 12 mensilità;
- rigettare le istanze non ammissibili;
- dichiarare annullamento o revoca delle rateazioni;
- esprimere parere sulle istanze di competenza regionale.
I Direttori delle Direzioni regionali e il Direttore della Direzione provinciale di Bolzano sono competenti a:
- concedere rateazioni per importi superiori a 258.000 euro;
- concedere rateazioni oltre 12 e fino a 24 mensilità, indipendentemente dall’importo;
- rigettare le domande non ammissibili;
- esprimere parere e dare esecuzione alle autorizzazioni ministeriali per le rateazioni fino a 36 e fino a 60 mesi.
Il Direttore della Sede regionale di Aosta e il Direttore della Direzione provinciale di Trento hanno competenze analoghe, sia per importo sia per durata, con poteri anche di annullamento e revoca.
Presentazione dell’istanza
Il debitore che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica deve presentare l’istanza tramite il servizio telematico "Istanza di rateazione" disponibile sul sito INAIL. L’istanza può essere presentata anche da un intermediario munito di delega.
Nell’istanza devono essere indicati:
- l’importo da rateizzare;
- il numero delle rate mensili uguali e consecutive;
- se i debiti sono scaduti o correnti.
La Struttura territoriale competente, in base alla sede legale del codice ditta, elabora il piano di ammortamento. L’istanza può essere accolta solo se la singola rata, comprensiva di interessi, non è inferiore a 150,00 euro.
La domanda deve contenere tutti i debiti rilevanti:
- per i debiti scaduti, tutti i debiti per premi e accessori già scaduti alla data dell’istanza;
- per i debiti correnti, tutti i debiti non ancora scaduti, purché non vi siano altri debiti scaduti.
Se l’istanza riguarda premi in quattro rate, devono essere incluse tutte le rate non ancora scadute.
Ulteriori dichiarazioni richieste al debitore
Il debitore deve:
- riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per cui chiede la rateazione;
- rinunciare alle eccezioni che incidono sull’esistenza o azionabilità del credito INAIL;
- rinunciare agli eventuali giudizi di opposizione in sede civile.
L’istanza è valutata sulla base dei dati presenti negli archivi informatici INAIL e, una volta inviata, non è modificabile. È possibile ripresentare istanza sugli stessi debiti già oggetto di precedente domanda solo se non è stato ancora emesso il piano di ammortamento per rigetto dovuto a carenza di requisiti.
Condizioni di accoglimento
La rateazione può essere concessa solo se ricorrono tutte le condizioni previste dalla circolare, tra cui:
- richiesta della rateazione per tutti i debiti scaduti o correnti accertati alla data dell’istanza;
- assenza di altri debiti scaduti, nel caso di istanza relativa a debiti correnti;
- presenza di tutte le rate non scadute, quando si chieda la rateazione di premi da pagare in quattro rate;
- assenza di più di una rateazione in corso ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge n. 389/1989;
- assenza di provvedimenti di revoca nel biennio precedente;
- rata minima di 150,00 euro comprensiva di interessi;
- dichiarazione della temporanea difficoltà economica;
- riconoscimento del debito e rinuncia alle eccezioni e alle opposizioni civili.
I provvedimenti adottati sono definitivi e non è previsto ricorso ad altro organo INAIL.
Definizione del procedimento e piano di ammortamento
Il procedimento si conclude entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Il meccanismo operativo è il seguente:
- entro 10 giorni viene emesso il provvedimento di concessione con il piano di ammortamento;
- la prima rata deve essere pagata entro il quindicesimo giorno dalla presentazione dell’istanza, salvo diversa scadenza indicata nel piano;
- il debitore può chiedere che la prima rata scada tra l’undicesimo e il quindicesimo giorno dalla presentazione.
Il piano prevede rate costanti e mensili, con scadenza delle rate successive a 30 giorni dalla prima. Se la scadenza cade di domenica o in giorno festivo, è prorogata al primo giorno non festivo successivo, ai sensi dell’articolo 2963 c.c.
La concessione della rateazione non determina novazione dell’obbligazione originaria e il credito INAIL conserva i privilegi di legge.
Tasso di interesse e imputazione dei versamenti
Sulle somme rateizzate si applica un tasso pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, fissato dalla BCE e vigente alla data dell’istanza, maggiorato di 6 punti.
I versamenti mensili sono imputati:
- prima agli interessi;
- poi al capitale;
- secondo il criterio del periodo assicurativo più remoto, a tutela del credito meno garantito.
La circolare precisa inoltre che i versamenti rateali non precludono eventuali ulteriori azioni di recupero del credito residuo.
Annullamento del piano di ammortamento
L’omesso o parziale pagamento della prima rata comporta l’annullamento della rateazione e del piano di ammortamento.
In tal caso:
- il debitore riceve un provvedimento che richiede l’integrale pagamento dei debiti;
- i debiti non possono essere oggetto di nuova istanza di rateazione;
- le somme devono essere iscritte a ruolo immediatamente dalla Struttura territoriale competente.
Prima di adottare il provvedimento di annullamento, la Sede deve verificare che il mancato pagamento sia effettivo, in particolare attraverso i controlli di correntezza dei versamenti.
Revoca della rateazione
L’omesso pagamento anche di una sola rata successiva alla prima comporta la revoca della rateazione. Lo stesso vale per il pagamento parziale di una rata successiva se il debitore non regolarizza immediatamente la differenza.
La revoca produce effetto dalla data del provvedimento e comporta la richiesta di pagamento integrale del debito residuo. Anche in questo caso la Struttura territoriale deve procedere senza ritardo all’iscrizione a ruolo.
La circolare evidenzia inoltre che, se il debitore ha due rateazioni in corso, la revoca di uno dei piani determina la revoca anche dell’altro, qualora venga meno la regolarità contributiva necessaria per il mantenimento del beneficio.
Rateazioni fino a 36 mesi e fino a 60 mesi
Per casi eccezionali è possibile ottenere:
- rateazione fino a 36 mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge n. 389/1989;
- rateazione fino a 60 mesi nei casi di cui all’articolo 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388/2000, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La circolare richiama i criteri ministeriali già fissati dalle circolari del 25 maggio 2000, n. 31, e del 9 aprile 2001, n. 41.
Le cause ammissibili per la rateazione fino a 36 mesi comprendono, in sintesi:
- calamità naturali;
- procedure concorsuali;
- temporanea carenza di liquidità per ritardato introito di crediti verso amministrazioni pubbliche o per ritardata erogazione di contributi/finanziamenti pubblici;
- stato di crisi aziendale per contrazione o sospensione dell’attività, crisi di mercato, crisi settoriali o locali, riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione.
La rateazione fino a 60 mesi è ammessa nei casi di:
- oggettive incertezze derivanti da orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti o sopravvenuti, con riconoscimento successivo dell’obbligo contributivo;
- fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria entro il termine di querela e con procedimenti pendenti documentati.
Istruttoria e documentazione per le rateazioni eccezionali
Per le istanze oltre 24 rate il debitore deve presentare domanda tramite il servizio telematico "Istanza rateazione" e allegare obbligatoriamente, in PDF, la documentazione a supporto delle motivazioni e la garanzia fideiussoria.
La documentazione deve essere completa e coerente con le cause tassative indicate dalla normativa ministeriale; la Sede territoriale deve svolgere una istruttoria accurata e, in caso di carenze o motivazioni non riconducibili alle cause ammesse, deve predisporre una pratica di reiezione con parere negativo motivato del Direttore territoriale, da trasmettere alla Direzione regionale o alla Direzione provinciale di Bolzano per il provvedimento finale.
Se la documentazione è completa e i presupposti sussistono, la Sede inoltra il fascicolo alla Direzione regionale con relazione dettagliata e completa, per l’acquisizione del parere favorevole e la successiva trasmissione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ricevuta l’autorizzazione ministeriale, la Sede istruisce la concessione allegando il provvedimento autorizzativo.
Ulteriori indicazioni operative e ambiti gestionali
La disciplina si applica ai debiti per premi assicurativi e accessori di tutte le gestioni INAIL: Industria, Navigazione e Medici RX.
Per la gestione Navigazione la circolare richiama la precedente disciplina già estesa ai debiti degli armatori dopo il trasferimento delle funzioni ex Ipsema all’INAIL.
Per le agenzie per il lavoro che assicurano lavoratori in somministrazione, le rateazioni devono essere gestite in GRA web, con inserimento dei titoli manuali relativi ai debiti per premi e accessori.
Decorrenza e abrogazioni
L’allegato alla determina presidenziale stabilisce l’abrogazione delle precedenti disposizioni dell’Istituto in materia di rateazione dei debiti per premi e accessori. La nuova disciplina si applica alle istanze presentate dopo la data di pubblicazione della circolare applicativa sul sito istituzionale.
Per le rateazioni già in corso continua invece ad applicarsi la disciplina previgente, richiamata dalla circolare del 1991, dalla circolare del 2004 e, per gli aspetti sulle garanzie fideiussorie nelle rateazioni fino a 24 mesi, dalla circolare 30 settembre 2008, n. 60.
Punti principali
Oggetto e finalità della nuova disciplina
La determina presidenziale n. 227/2019 modifica la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo. La riforma mira a semplificare l’accesso al beneficio, eliminando l’obbligo di versamento dell’acconto o della rata provvisoria al momento dell’istanza, e a regolare in modo più puntuale concessione, revoca e annullamento anche in funzione del supporto informatico online.
Ambito dei debiti rateizzabili
Possono essere rateizzati i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o evasione, purché non iscritti a ruolo. È ammessa la rateazione sia dei debiti scaduti sia di quelli correnti non ancora scaduti, purché l’istanza per i debiti correnti sia presentata entro l’ultimo giorno utile per il pagamento. È prevista anche la rateazione dei debiti relativi al pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione.
Competenza a concedere, rigettare, revocare e annullare
La competenza è distribuita tra Direttori territoriali, regionali, Direttore provinciale di Bolzano, Direttore della sede regionale di Aosta e Direttore della Direzione provinciale di Trento, in base all’importo del debito e al numero di rate richieste. I Direttori territoriali gestiscono le rateazioni fino a 258.000 euro e fino a 12 rate; i Direttori regionali e Bolzano quelle oltre 258.000 euro o fino a 24 rate; Aosta e Trento hanno competenza più ampia sia per importo sia per durata. Sono inoltre attribuite funzioni di parere e di esecuzione per le rateazioni eccezionali oltre 24 mesi.
Istanza telematica e contenuto minimo
Il debitore, identificato dal codice fiscale e in temporanea difficoltà economica, deve presentare domanda tramite il servizio online "Istanza di rateazione"; può farlo anche un intermediario delegato. Nell’istanza vanno indicati importo da rateizzare, numero di rate mensili uguali e consecutive e distinzione tra debiti scaduti e correnti. Per i debiti scaduti devono essere compresi tutti i debiti non iscritti a ruolo; per i debiti correnti devono essere indicati tutti i debiti non ancora scaduti.
Condizioni di accoglimento
L’istanza è ammissibile solo se ricorrono condizioni stringenti: inclusione di tutti i debiti rilevanti, assenza di altre pendenze scadute per le rateazioni su debiti correnti, assenza di più di una rateazione in corso, assenza di revoca nel biennio precedente, importo minimo di 150 euro per rata comprensiva di interessi, dichiarazione di temporanea difficoltà economica, riconoscimento incondizionato del debito e rinuncia alle eccezioni e ai giudizi di opposizione civili.
Definizione del procedimento e piano di ammortamento
Il procedimento si conclude entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il provvedimento di accoglimento o rigetto è motivato; in caso di accoglimento il piano di ammortamento è parte integrante del provvedimento e la rateazione produce effetti con il pagamento della prima rata entro il termine indicato dall’Inail. Le rate successive scadono mensilmente a 30 giorni dalla prima; se cadono in giorno festivo sono spostate al primo giorno non festivo successivo.
Interessi, imputazione dei pagamenti e regolarità contributiva
La rateazione comporta l’applicazione di un interesse pari al tasso minimo BCE per le operazioni di rifinanziamento principale, vigente alla data dell’istanza, maggiorato di 6 punti. I versamenti sono accettati come acconti sul debito rateizzato e imputati prima agli interessi e poi al capitale, partendo dal periodo assicurativo più remoto. La circolare richiama inoltre l’impatto della rateazione sulla regolarità contributiva e la possibilità di conguaglio o rimborso in caso di riduzione delle sanzioni civili.
Annullamento e revoca della rateazione
L’omesso o parziale pagamento della prima rata comporta l’annullamento del piano e l’obbligo di pagamento integrale; tali debiti non possono essere oggetto di nuova istanza di rateazione e devono essere iscritti a ruolo immediatamente. L’omesso pagamento di una rata successiva alla prima determina la revoca della rateazione; anche il pagamento parziale comporta revoca se la differenza non viene subito versata. La revoca di uno dei due piani eventualmente in corso incide anche sull’altra rateazione, se il debitore perde la regolarità contributiva.
Rateazioni eccezionali fino a 36 o 60 mesi
Per casi eccezionali è possibile il prolungamento della rateazione fino a 36 mesi, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e fino a 60 mesi nei casi previsti dall’articolo 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388/2000, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La circolare riepiloga le cause ammissibili, le modalità istruttorie e la documentazione da allegare, inclusa la garanzia fideiussoria.
Decorrenza e rapporti con la disciplina previgente
La nuova disciplina si applica alle istanze presentate dopo la data di pubblicazione della circolare applicativa sul sito istituzionale. Restano disciplinate dalla normativa precedente le rateazioni già in corso, con richiamo alle circolari Inail 14 gennaio 1991, n. 6, 23 luglio 2004, n. 44 e 30 settembre 2008, n. 60 per gli aspetti richiamati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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