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Legge

L.R. Marche 23/2025

Norme per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'attivismo civico e dell'economia sociale nella regione Marche

Normativa regionaleL.R. Marche 23/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nella Regione Marche partecipazione e amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore, istituisce organi consultivi e di confronto, prevede misure di sostegno, trasparenza, contributi e un fondo per l’innovazione sociale. Abroga le previgenti leggi regionali su volontariato e promozione sociale e coordina i rinvii al RUNTS.

Sostegno al Terzo settore, all’attivismo civico e all’economia sociale nelle Marche

Sostegno al Terzo settore, attivismo civico ed economia sociale nelle Marche

La legge regionale Marche n. 23 del 7 agosto 2025 promuove il Terzo settore, il volontariato, l’attivismo civico e l’economia sociale, rafforzando gli strumenti di partecipazione, collaborazione con la pubblica amministrazione e sostegno economico-organizzativo agli enti operanti nel territorio regionale.

Finalità generali e ambito di applicazione

La Regione riconosce e sostiene l’iniziativa autonoma delle persone e delle formazioni sociali per attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà. La legge valorizza il volontariato, l’impresa sociale e la cooperazione sociale, e promuove il ricorso ai procedimenti di amministrazione condivisa. La disciplina si applica nelle materie di competenza regionale, agli enti dipendenti, alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale, nonché agli enti locali, nel rispetto della loro autonomia regolamentare.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge:

  • gli enti del Terzo settore sono quelli di cui all’art. 4 del d.lgs. 117/2017;
  • gli enti pubblici comprendono Regione, enti dipendenti, aziende ed enti del servizio sanitario regionale e, nei limiti dell’autonomia regolamentare, gli enti locali singoli o associati;
  • gli altri enti sono i soggetti giuridici collettivi privati costituiti secondo le forme previste dalla legge statale. La legge riguarda anche gli enti del Terzo settore e gli altri enti aventi sede o operanti nelle Marche.

Organi di partecipazione e confronto

È istituito il Consiglio regionale del Terzo settore, organo consultivo e partecipativo degli enti del Terzo settore marchigiani. Ne fanno parte il Presidente della Giunta, un assessore, nove componenti designati dall’associazione più rappresentativa del Terzo settore nelle Marche, un rappresentante del CSV, due di ANCI Marche, due delle fondazioni bancarie marchigiane e un rappresentante della Camera di commercio delle Marche. Il Consiglio:

  • esprime pareri e propone iniziative in materia di Terzo settore;
  • promuove indagini e ricerche;
  • verifica l’attuazione della legge;
  • può richiedere la convocazione della Conferenza regionale del Terzo settore. I componenti restano in carica per la legislatura, lavorano a titolo gratuito e il Consiglio adotta un proprio regolamento.

La Conferenza regionale del Terzo settore è convocata dal Presidente della Giunta almeno ogni due anni per esaminare problematiche, attività e bisogni del settore; vi partecipano i legali rappresentanti, o delegati, degli enti iscritti al RUNTS nella Regione Marche.

Osservatorio regionale sul Terzo settore e sull’amministrazione condivisa

La Giunta istituisce presso l’assessorato competente un Osservatorio composto da sei esperti. L’organismo svolge funzione tecnico-conoscitiva a supporto del Consiglio regionale del Terzo settore e monitora anche gli interventi di amministrazione condivisa e i percorsi formativi e partecipativi. La partecipazione è gratuita e senza oneri per la Regione.

Procedimenti di amministrazione condivisa

La Regione promuove l’amministrazione condivisa come modalità di programmazione e progettazione con gli enti del Terzo settore, attraverso co-programmazione e co-progettazione, in alternativa all’affidamento mediante contratti pubblici quando ne ricorrano i presupposti. Gli enti pubblici possono inoltre ricorrere alle convenzioni di cui agli artt. 56 e 57 del d.lgs. 117/2017 per l’attività volontaria, mentre gli affidamenti esternalizzati con corrispettivo restano soggetti al codice dei contratti pubblici.

Principi comuni delle collaborazioni

I rapporti tra enti pubblici ed enti del Terzo settore devono rispettare principi di sussidiarietà, centralità delle comunità locali, semplificazione amministrativa, uso delle tecnologie digitali, accessibilità ed equità dei servizi, valutazione di impatto sociale, integrazione con la programmazione pubblica, tutela del lavoro e dei volontari, parità di genere e partecipazione giovanile. È possibile riconoscere rimborsi per spese effettive e documentate di partecipazione ai procedimenti di amministrazione condivisa. Le amministrazioni devono prevedere specifiche modalità di trasparenza sui propri siti e possono istituire “punti di contatto per l’Amministrazione condivisa”.

La Regione deve adottare linee guida entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e promuovere formazione e divulgazione su agevolazioni e incentivi, anche fiscali.

Co-programmazione

La co-programmazione serve a individuare bisogni della comunità, interventi necessari, modalità di realizzazione e risorse disponibili. Può essere attivata anche su istanza degli enti del Terzo settore; se l’amministrazione non la avvia, deve motivare la scelta. Il procedimento richiede un avviso pubblico con finalità, oggetto, requisiti, termini e modalità di partecipazione, si conclude con relazione motivata e gli atti sono pubblicati sul sito dell’amministrazione. Gli esiti possono incidere sugli strumenti di pianificazione e programmazione.

Co-progettazione

La co-progettazione è attivabile anche dopo la co-programmazione o in modalità di accreditamento. Serve alla costruzione di partenariati per specifici progetti, servizi o interventi, anche innovativi e sperimentali. Gli enti coinvolti apportano risorse proprie; l’amministrazione può concorrere con contributi e con beni mobili o immobili. L’avviso deve indicare, tra l’altro, finalità, quadro economico, durata, termini per le domande, eventuale partecipazione di altri soggetti, requisiti, eventuale co-gestione e criteri di valutazione. Il procedimento si conclude con l’atto di attivazione del partenariato e la successiva definizione condivisa del progetto operativo e delle eventuali convenzioni.

Convenzioni con ODV e APS

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi al RUNTS possono stipulare convenzioni con enti pubblici per attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli del mercato. Il favore è valutato non solo economicamente, ma anche in termini di utilità collettiva e di migliore realizzazione dei principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità e adeguatezza. Le convenzioni possono prevedere solo il rimborso di spese effettive e documentate, senza maggiorazioni o ricarichi.

Beni comuni, beni pubblici e partenariati speciali

La Regione e gli enti locali promuovono patti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni con volontari individuali e gruppi informali di cittadini. Per i beni mobili e immobili regionali o degli enti locali di cui all’art. 71 del d.lgs. 117/2017, gli enti pubblici devono pubblicare l’elenco dei beni richiedibili e le richieste sono rese pubbliche; se vi sono più domande, si procede con co-programmazione o, in alternativa, con valutazione comparativa e poi con un patto di valorizzazione. Sono previste anche forme speciali di partenariato per la valorizzazione di beni culturali immobili pubblici da parte di enti del Terzo settore operanti nelle attività indicate dalla legge statale.

Volontariato e cultura del volontariato

La Regione riconosce il Centro servizi per il volontariato accreditato nelle Marche e può stipulare accordi di collaborazione con esso. La Giunta, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore, approva un programma di iniziative per promuovere la cultura del volontariato, soprattutto tra i giovani, con possibilità di convenzioni o accordi con enti del Terzo settore, pubbliche amministrazioni, scuole e università.

Misure fiscali, trasparenza e finanziamenti

La Regione può adottare misure di sostegno fiscale per gli enti del Terzo settore nei limiti delle proprie competenze. Inoltre promuove la trasparenza come fattore di fiducia comunitaria e sostiene, su base pluriennale, strumenti come bilancio sociale e valutazione di impatto sociale. Gli enti pubblici promuovono l’accesso degli enti del Terzo settore ai fondi europei, incluso il Fondo sociale europeo.

Urbanistica, rigenerazione urbana e manifestazioni temporanee

I Comuni possono attivare sub-procedimenti di co-programmazione negli strumenti urbanistici e nelle varianti per integrare il quadro conoscitivo sulle attività di interesse generale. Gli enti pubblici possono inoltre attivare progetti innovativi di rigenerazione urbana e sociale di spazi e immobili disponibili, anche con raccolta fondi e finanziamento di attività di interesse generale; di norma tali interventi prevedono la valutazione di impatto sociale. Per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, gli enti pubblici possono prevedere l’uso non oneroso di beni mobili e immobili e pubblicare l’elenco dei beni disponibili; le richieste di ulteriori beni sono valutate nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Fondo regionale per l’innovazione sociale

È istituito un fondo pluriennale per l’innovazione sociale destinato a favorire collaborazioni tra enti locali, enti del Terzo settore, altri enti pubblici e privati e a finanziare iniziative con impatto sociale intenzionale e misurabile. Il fondo promuove sperimentazioni in materia di rigenerazione urbana e sociale, ruolo attivo del Terzo settore ed economia sociale, politiche dell’abitare e politiche intergenerazionali e giovanili. Il funzionamento è demandato alle linee guida regionali.

Contributi e ulteriori misure promozionali

La Regione sostiene ODV e APS con sede legale e/o operativa nelle Marche mediante contributi per attività di interesse generale. Può inoltre concedere contributi all’associazione più rappresentativa del Terzo settore nelle Marche per attività di studio, supporto e sperimentazione, e al Centro di servizio per il volontariato per le attività del Titolo II. La Giunta definisce criteri e modalità di concessione; può anche istituire fondi di garanzia o misure per abbattere i tassi di interesse per gli enti del Terzo settore, anche privi di personalità giuridica.

Abrogazioni, coordinamento e copertura finanziaria

La legge abroga la l.r. Marche 28 aprile 2004, n. 9, e la l.r. Marche 30 maggio 2012, n. 15. I rinvii contenuti nelle norme regionali ai registri previgenti si intendono riferiti alle corrispondenti sezioni del RUNTS. È fatto salvo quanto previsto dalla l.r. Marche 18 dicembre 2001, n. 34 sulla cooperazione sociale. L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

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