L.R. Marche 16/2025
Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana l’attività di trasporto viaggiatori con noleggio di autobus con conducente, fissando requisiti, SCIA al SUAP, registro regionale, sanzioni e sospensioni. Le imprese già attive devono regolarizzarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore, altrimenti i titoli precedenti cessano di efficacia. Prevista attuazione Giunta entro 120 giorni.
Disciplina del noleggio autobus con conducente
Disciplina del trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente
La legge regionale disciplina, nel territorio della Regione indicata nel titolo, l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. Il quadro è costruito in coordinamento con la normativa europea e statale, in particolare con il regolamento (CE) n. 1071/2009 e con la legge n. 218/2003.
Ambito di applicazione e assetto generale
La disciplina regionale:
- stabilisce i requisiti per l’esercizio dell’attività soggetta a SCIA;
- istituisce il registro regionale delle imprese esercenti l’attività;
- prevede sanzioni amministrative pecuniarie e misure di sospensione o divieto di prosecuzione dell’attività. L’attività è dichiarata non soggetta a limiti territoriali.
Requisiti per l’esercizio dell’attività
Per operare nel settore l’impresa deve possedere tutti i requisiti previsti dalla legge regionale, oltre a quelli europei e statali applicabili. In particolare occorrono:
- autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada e iscrizione al REN;
- disponibilità di uno o più autobus conformi alle caratteristiche tecniche richieste;
- disponibilità di aree adeguate per il rimessaggio dei mezzi in rapporto al numero degli autobus;
- disponibilità di personale idoneo alla qualifica di conducente nel rispetto della disciplina vigente.
Avvio dell’attività e SCIA
L’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione di una SCIA al SUAP del Comune in cui l’impresa ha la sede legale oppure la principale organizzazione aziendale, intesa come stabile organizzazione.
Se l’autorizzazione professionale e l’iscrizione al REN non sono già state conseguite, la SCIA va presentata ai sensi della disciplina sulla SCIA condizionata, insieme alla relativa istanza di autorizzazione. In tal caso l’attività può iniziare solo dopo il rilascio dell’autorizzazione e l’iscrizione al REN.
La presentazione della SCIA e il rilascio dell’autorizzazione comportano l’iscrizione nel registro regionale.
A bordo di ogni autobus impiegato deve essere conservata copia conforme della SCIA, con ricevuta di presentazione, e, se rilevante, la comunicazione del SUAP relativa all’autorizzazione.
Variazioni dei dati dichiarati
Le imprese devono comunicare al SUAP ogni variazione di quanto dichiarato nella SCIA entro 15 giorni. La comunicazione è richiesta anche ai fini dell’aggiornamento del registro regionale.
Registro regionale telematico
Presso la struttura organizzativa regionale competente è istituito il registro regionale telematico delle imprese che esercitano l’attività. La struttura regionale che ne cura la tenuta trasmette ogni anno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese esercenti, indicando:
- il numero di autobus in dotazione;
- gli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.
Regime sanzionatorio amministrativo
Restano ferme le sanzioni previste dalla legge n. 218/2003. La legge regionale aggiunge due specifiche sanzioni pecuniarie:
- da 500 a 2.000 euro per la mancata o tardiva comunicazione delle variazioni della SCIA;
- da 200 a 1.500 euro per la mancata conservazione a bordo della documentazione prescritta. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni competenti e comunicate al SUAP per gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Sospensione dell’attività e divieto di prosecuzione
Il SUAP può disporre la sospensione dell’attività per un periodo variabile in base alla gravità e al numero delle infrazioni commesse in un anno, con scaglioni collegati alla dimensione dell’impresa in termini di autobus disponibili. Sono previste sospensioni più severe in caso di due infrazioni gravi nell’anno, con durata differenziata a seconda del tipo di violazione.
Il SUAP dispone inoltre il divieto di prosecuzione dell’attività nei casi di:
- sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti, salvo reintegro entro il termine assegnato;
- esercizio dell’attività durante il periodo di sospensione;
- sospensione complessiva superiore a 180 giorni nell’arco di 5 anni.
Copertura finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e avviene con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
Disposizioni transitorie e attuazione
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale definisce:
- le modalità di tenuta del registro regionale;
- le modalità di accertamento periodico della permanenza dei requisiti da parte del SUAP.
La Giunta può anche definire moduli standardizzati per l’applicazione delle procedure di SCIA e delle comunicazioni di variazione.
Le imprese che già esercitavano l’attività alla data di entrata in vigore devono presentare la SCIA al SUAP entro 180 giorni. Se il termine decorre inutilmente, i precedenti titoli abilitativi cessano di avere efficacia.
Abrogazione
La legge dispone l’abrogazione di una previsione della legge regionale n. 45/1998, relativa alla materia disciplinata. La disciplina resta comunque integrata, per quanto non previsto, dalla normativa statale vigente.
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