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Legge

L.R. Abruzzo 6/2000

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17-bis L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 6/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge finanziaria della Regione Abruzzo per il 2000 introduce misure su entrate, rifinanziamenti, modifiche a numerose leggi di spesa e semplificazioni contabili. Molte disposizioni hanno efficacia limitata al 2000 o a trienni specifici (2000-2002, 2000-2006); diverse norme e singoli commi risultano poi abrogati o superati.

Legge finanziaria regionale Abruzzo 2000

Legge finanziaria regionale Abruzzo 2000

La legge detta le disposizioni finanziarie per il bilancio di previsione 2000 della Regione Abruzzo, intervenendo su entrate regionali, rifinanziamenti di leggi esistenti, rimodulazioni di spesa per vari settori e semplificazioni procedurali e contabili. Diverse previsioni hanno efficacia temporalmente circoscritta al 2000 o a periodi predeterminati.

Disposizioni sulle entrate

La Regione riduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, alcune imposizioni e tariffe regionali:

  • l’ammontare dell’imposta prevista dalla L.R. 146/1998 è ridotto da lire 50 a lire 35;
  • l’imposta regionale sui canoni di concessioni demaniali marittime è portata al 20% dei canoni, con esclusione delle concessioni con finalità turistiche e ricreative già disciplinate da altra legge regionale;
  • per i comuni in zone climatiche E ed F, l’aliquota e l’imposta sul consumo di gas metano per riscaldamento sono fissate in lire 20 per metro cubo.

Rifinanziamenti e contributi straordinari

La legge autorizza il rifinanziamento delle leggi regionali elencate nel prospetto A, con importi distribuiti sugli esercizi 2000, 2001 e 2002. Il rifinanziamento della L.R. 82/1998 è limitato alle sole domande regolarmente presentate nei termini e comunque anteriori all’entrata in vigore della normativa statale di settore.

È inoltre previsto un contributo straordinario di lire 300.000.000 al TSA.

Interventi nel settore lavoro

Per la cooperazione sociale, la legge aggiorna la disciplina della L.R. 85/1994 riconoscendo il ruolo delle cooperative sociali nel sistema regionale dei servizi socio-sanitari. Vengono inoltre precisati i contenuti delle direttive regionali per l’affidamento dei servizi, con particolare riferimento a requisiti di qualificazione, criteri di valutazione, documentazione di gara e applicazione dei contratti collettivi. I contributi concedibili sono elevati al 70% della spesa ammissibile e documentata, entro il limite degli aiuti de minimis pari a 100.000 ECU.

Per il 2000 la Giunta può predisporre il piano annuale delle politiche di sostegno all’occupazione anche prima dell’approvazione degli indirizzi pluriennali consiliari e senza acquisire il parere della Commissione consiliare Affari sociali.

Formazione professionale e CIAPI

La legge interviene sul finanziamento del CIAPI di Chieti-Pescara, prevedendo un contributo annuale per il triennio 2000-2002 pari a lire 1 miliardo per ciascun esercizio, finalizzato alla trasformazione dell’ente in strumento per l’attuazione della riforma dei servizi all’impiego e della delega in materia di formazione professionale. È espressamente escluso ogni vincolo di solidarietà attiva e passiva tra CIAPI e Regione.

Per un diverso intervento urgente sul CIAPI viene fissato un importo annuo massimo di lire 700.000.000, con accredito delle rate sulla base dell’avviso di pagamento dell’istituto mutuante.

In materia di formazione professionale, per gli interventi cofinanziati dal FSE, il Programma operativo regionale approvato dalla Commissione europea costituisce, dal 1° gennaio 2000, la cornice programmatica generale per il periodo 2000-2006. La Giunta può adottare documenti di indirizzo, direttive e piani di attività pluriennali o annuali; quelli pluriennali sono sottoposti al Consiglio regionale. Le Province possono adottare piani di attività coerenti con gli atti regionali, mentre valutazione, sorveglianza e controllo spettano a Regione e Province secondo il programma operativo e la normativa comunitaria.

La legge prevede inoltre contributi straordinari per imprese individuali e collettive costituite da operatori della formazione licenziati o sospesi, ma tale disciplina è stata successivamente abrogata.

Sicurezza sociale e sostegno a soggetti deboli

Per l’anno 2000 viene ripartito il contributo tra associazioni operanti nel campo della disabilità e dell’assistenza sociale, con importi predeterminati per ANFFAS, Percorsi, Bambini Down, AFIA/FIADDA, APTDH e A.I.A.S. Sulmona.

Viene anche soppressa la limitazione del 50% della spesa complessiva prevista per determinati interventi della L.R. 110/1998.

Agricoltura e zootecnia

La legge abroga varie vecchie discipline di settore, tra cui le norme a favore dei cunicultori danneggiati da malattie infettive e da MEV, alcuni articoli della legge sul cane da pastore abruzzese e la norma sui contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico.

È inoltre abrogata la legge sull’incremento e la tutela dell’apicoltura; la previsione annuale di denuncia degli alveari e la sanzione consistente nell’esclusione dai benefici regionali risultano poi espressamente abrogate.

La disciplina dei programmi triennali per determinati interventi agricoli viene ridefinita, attribuendo alla Giunta, sentita la competente Commissione, il compito di approvare programmi triennali entro l’anno precedente al periodo di riferimento.

Enti locali e sviluppo della montagna

Per gli interventi di sviluppo locale viene precisato che il programma deve essere completato entro 24 mesi dalla ricezione della comunicazione iniziale, anche se successivamente variato.

Quando si trasferiscono funzioni agli enti locali in materie peculiari, le risorse possono essere ripartite con parametri diversi da quelli ordinari, definiti dalla Giunta su proposta della Conferenza permanente Regione-Enti locali.

Sono inoltre aggiornate le modalità documentali e di rendicontazione per alcune provvidenze alle associazioni e per la verifica del perseguimento degli obiettivi programmati.

Politica internazionale e sedi estere

La legge interviene sulla disciplina degli uffici regionali a Bruxelles, abrogando un comma e prevedendo la copertura delle spese di supporto, funzionamento e rappresentanza su specifici capitoli di bilancio.

È inoltre istituita la possibilità di creare presso le Province richiedenti sportelli di informazione comunitaria “Info-point”, con finanziamento regionale massimo di lire 70.000.000 per ciascuno.

Per i fondi destinati a interventi precedenti, la norma chiarisce che le risorse devono essere usate prioritariamente per completare i progetti avviati con determinati programmi comunitari e, solo in subordine, per nuovi interventi coerenti o per spese una tantum.

Lavori pubblici e opere finanziate

Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, la legge amplia gli interventi finanziabili per opere pubbliche di interesse comunale.

È poi autorizzato l’uso delle economie sui mutui concessi da Cassa depositi e prestiti o altri istituti mutuanti per opere pubbliche regionali: tali economie possono finanziare ulteriori lavori sul progetto originario oppure un nuovo progetto, purché rientrante tra gli investimenti ammissibili e coerente con le categorie di opere previste dalle leggi originarie. La disposizione vale anche per mutui già estinti se non è intervenuto conguaglio di contributo, ed è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria in bilancio.

Viene inoltre definito un regime di erogazione dei finanziamenti per opere pubbliche per stati di avanzamento, con 5% iniziale alla gara, ulteriori quote in base agli SAL e saldo finale alla certificazione di ultimazione lavori.

Sono anche previste modifiche alla disciplina della spesa regionale, con maggiore flessibilità per le gare bandite a fine esercizio e con facoltà per la Ragioneria di fissare termini annuali per l’invio dei provvedimenti di spesa con pagamenti.

Programmazione negoziata

La Giunta regionale è abilitata a determinare le risorse da destinare alla programmazione negoziata, anche mediante riserve su programmi propri e fissazione delle priorità degli interventi inseriti in contratti di sviluppo approvati.

Le somme recuperate nel progetto speciale Sangro-Aventino, comprese le somme maturate a titolo di interessi, sono destinate al finanziamento del Patto territoriale Sangro-Aventino per progetti di rete telematica.

Disposizioni varie su immobili, cultura, sport e sanità

Per l’acquisizione di immobili da destinare alle strutture regionali, le leggi di bilancio devono determinare, dal 2000, la ripartizione delle quote di spesa sul triennio 2000-2002, a seconda che si ricorra a locazione o a operazioni di finanziamento creditizio.

La legge modifica inoltre il contenuto di elenchi di contributi e rifinanziamenti già previsti dalla L.R. 49/1999, eliminando, aggiungendo o rimodulando numerose voci a favore di enti, associazioni, comuni e iniziative culturali, sportive e sociali, in gran parte riferite all’esercizio 2000.

In ambito sanitario viene previsto che i provvedimenti della L.R. 29/1998 si applichino anche ai portatori di patologie oncologiche e ai pazienti trapiantati mediante regolamento della Giunta.

Per la ristrutturazione dei mutui regionali e degli enti partecipati, la Regione garantisce il rimborso di prestiti obbligazionari e di eventuali operazioni di copertura dei rischi di cambio e di tasso, accantonando sul bilancio le somme necessarie e attribuendo al Tesoriere il compito di effettuare i pagamenti alle scadenze con priorità assoluta.

Infine, in materia di stima dei suoli edificabili, in attesa dei valori dell’Osservatorio immobiliare ministeriale, gli uffici tecnici comunali possono assumere come riferimento la media delle valutazioni dell’ultimo triennio desumibili da atti pubblici, e i comuni possono utilizzare i parametri di valutazione della L.R. 68/1999 per alienazioni o concessioni di suoli demaniali o patrimoniali.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Molte disposizioni sono riferite espressamente al 2000 o a trienni e periodi definiti; varie norme, commi o interi articoli risultano successivamente abrogati o comunque privi di utilità applicativa attuale.

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