L.R. Abruzzo 9/2000
Istituzione dell'Avvocatura regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce l’Avvocatura regionale dell’Abruzzo, ne disciplina compiti, rapporti con l’Avvocatura dello Stato, incarichi interni ed esterni, organizzazione e copertura finanziaria. Prevede regole per la difesa dell’ente in caso di conflitto di interessi con lo Stato, per l’assistenza agli enti collegati e per i compensi professionali. Abroga la precedente L.R. 3/1979.
Istituzione e disciplina dell’Avvocatura regionale della Regione Abruzzo
Istituzione e funzioni dell’Avvocatura regionale
La legge disciplina l’Avvocatura regionale della Regione Abruzzo, con sede centrale a L’Aquila e sezione distaccata a Pescara. Il modello ordinario resta quello dell’affidamento della rappresentanza, del patrocinio e dell’assistenza in giudizio all’Avvocatura dello Stato, salvo le ipotesi di controversia con lo Stato e i casi di conflitto di interessi, anche solo virtuale, nei quali opera l’Avvocatura regionale.
Ambito di competenza e attività svolte
L’Avvocatura regionale cura la tutela legale e giurisdizionale della Regione Abruzzo e degli enti, organismi, istituti e strutture ad essa sottoposti o collegati. In particolare:
- affida all’Avvocatura dello Stato gli incarichi di patrocinio e rappresentanza nei casi ordinari;
- difende l’Amministrazione regionale nei casi di conflitto di interessi con lo Stato;
- rende pareri legali su richiesta della Giunta, del Presidente, dei componenti della Giunta e delle strutture regionali;
- svolge attività consultiva e di assistenza al Direttore regionale competente su promozione, resistenza o abbandono dei giudizi, conciliazioni, transazioni, accordi ed esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
- supporta il Presidente e la Giunta nell’attività legislativa e nelle valutazioni su possibili profili di illegittimità costituzionale delle leggi regionali;
- predispone e diffonde il massimario delle decisioni giurisdizionali;
- riscuote i compensi spettanti;
- cura direttamente la fase istruttoria del contenzioso prima dell’invio all’Avvocatura distrettuale.
È invece venuta meno la previsione relativa alla gestione della biblioteca della Giunta regionale.
Personale, esperti avvocati e assetto organizzativo
Presso le direzioni regionali possono essere assegnati, nei limiti dell’organico previsto e ferma la dipendenza funzionale dall’Avvocatura regionale, dipendenti con profilo di funzionario “esperti avvocati”. Essi svolgono le attività dell’Avvocatura pertinenti alle direzioni di appartenenza e, inoltre, funzioni amministrative di particolare complessità delle direzioni e dei servizi cui sono assegnati.
Per migliorare efficienza ed efficacia del servizio, a tali dipendenti può essere riconosciuta la posizione di alta professionalità.
Difesa tramite legali esterni e avvocati della Regione
In casi particolari e previo parere dell’Avvocatura regionale, gli organi di direzione politica possono affidare la difesa a legali del libero foro con comprovata esperienza nella materia oggetto della controversia.
Nei casi di competenza dell’Avvocatura regionale, la rappresentanza e la difesa sono svolte da dipendenti regionali assegnati all’Avvocatura, abilitati all’esercizio della professione forense e assunti tramite concorso, iscritti all’Albo speciale dei legali degli enti. Tali soggetti assumono la denominazione di Avvocati della Regione, operano in esclusiva per la Regione Abruzzo e possono esercitare innanzi a tutte le giurisdizioni, anche arbitrali e stragiudiziali. Gli affari giudiziari sono ripartiti dall’Avvocato regionale dirigente dell’Avvocatura.
Essi hanno diritto ai compensi professionali recuperati in caso di soccombenza della controparte, secondo quanto previsto dalla normativa regionale richiamata; la Giunta disciplina con atto di organizzazione la ripartizione tra gli aventi diritto.
Direzione dell’Avvocatura regionale
L’incarico di direzione dell’Avvocatura regionale è conferito dalla Giunta regionale a un dirigente della Giunta iscritto all’albo degli avvocati, o avente titolo all’iscrizione, con abilitazione al patrocinio davanti alle magistrature superiori, almeno dieci anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso pubbliche amministrazioni e documentata attività nel campo giuridico-normativo. Il responsabile assume la denominazione di Avvocato regionale e riferisce periodicamente alla Giunta sullo stato del contenzioso.
Nello svolgimento dell’incarico è coadiuvato da un altro dirigente della Giunta iscritto all’albo o avente titolo all’iscrizione, con documentata attività giuridico-normativa e almeno tre anni di servizio nella qualifica dirigenziale, che svolge anche le funzioni di Vice Avvocato regionale.
In alternativa, l’incarico di direzione può essere conferito dalla Giunta, con contratto almeno triennale eventualmente rinnovabile, anche a un professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, avvocato iscritto all’albo dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori da almeno dieci anni e in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina regionale sui contratti dirigenziali esterni. Anche l’incarico di Vice Avvocato regionale può essere conferito con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile, a un professionista iscritto all’albo degli avvocati da almeno cinque anni e in possesso dei medesimi requisiti generali.
Rapporti istituzionali e poteri della Giunta
Il legale rappresentante della Regione Abruzzo è il Presidente della Giunta regionale. La Giunta resta competente a deliberare sulle liti attive e passive, rinunce e transazioni, nei limiti delle attribuzioni affidate direttamente ai direttori regionali dalla normativa organizzativa generale.
La Giunta può delegare con atto di carattere generale l’Avvocato regionale ad affidare all’Avvocatura dello Stato, o nei casi consentiti all’Avvocatura regionale, gli incarichi di difesa, rappresentanza e patrocinio dell’Ente. Restano comunque riservate alla Giunta le decisioni sugli affidamenti ai legali del libero foro e sui giudizi davanti alla Corte costituzionale.
L’Avvocato regionale comunica mensilmente alla Giunta, tramite il Presidente, gli incarichi affidati e i relativi oggetti; entro febbraio dell’anno successivo trasmette una relazione sul contenzioso dell’anno precedente, con eventuali proposte di adeguamento dei moduli procedimentali o degli assetti organizzativi dell’amministrazione.
Il Presidente della Giunta può rilasciare agli Avvocati della Regione mandato generale alle liti, con facoltà di domiciliazione.
Collaborazione delle strutture regionali e degli enti collegati
Tutti gli organi, le strutture regionali, i dirigenti delle stesse e gli enti dipendenti o collegati sono tenuti a collaborare con l’Avvocatura regionale per la difesa degli interessi dell’Amministrazione. Per ragioni d’ufficio non possono essere rifiutati all’Avvocatura atti o documenti, anche se coperti da riservatezza personale.
Avvalimento da parte di enti collegati e altri soggetti pubblici
Gli enti dipendenti dalla Regione Abruzzo, quelli comunque collegati, le aziende e gli istituti partecipanti e gli enti locali possono scegliere, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti, di avvalersi dell’assistenza dell’Avvocatura di Stato o dell’Avvocatura regionale, secondo il riparto di competenze stabilito dalla legge. I relativi oneri sono regolati mediante apposita convenzione.
Regime finanziario
La copertura dell’onere derivante dall’avvalimento di cui all’articolo 1, comma 9, è imputata alla disponibilità del capitolo 11202 del bilancio dell’esercizio in corso.
Il pagamento delle competenze spettanti ai professionisti legali dell’Avvocatura regionale è finanziato con lo stanziamento del capitolo 321904, denominato “Oneri connessi al patrocinio in favore della Regione da parte dell’Avvocatura regionale”. L’ammontare dello stanziamento è determinato sulla base delle risorse introitate sul capitolo 37212, la cui denominazione è stata modificata in “Entrate derivanti da attività di contenzioso dell’Avvocatura regionale per onorari professionali”.
Disposizioni transitorie, organizzazione iniziale e abrogazioni
Entro 30 giorni dalla nomina del Responsabile dell’Avvocatura, la Giunta, con atto di organizzazione, individua i servizi, le posizioni di staff e i relativi profili professionali e determina la dotazione organica dell’Avvocatura, nei limiti della tabella B allegata alla L.R. n. 77/1999. Nei 15 giorni successivi assegna il personale dirigente e non dirigente e, d’intesa con il Responsabile, conferisce gli incarichi dirigenziali.
È espressamente abrogata la L.R. 9 gennaio 1979, n. 3.
Obsolescenza dell’atto
La disciplina è in larga parte ancora strutturalmente vigente, ma alcune previsioni sono state modificate o abrogate nel tempo. Poiché l’atto regola l’organizzazione attuale dell’Avvocatura regionale e rapporti tuttora potenzialmente operativi, non può essere considerato integralmente obsoleto.
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