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Legge

L.R. Abruzzo 4/2000

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 settembre 1997, n. 100: Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 4/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Regione Abruzzo, quale socio fondatore dell’Accademia, contribuisce alla dotazione patrimoniale e autorizza l’Accademia a contrarre un mutuo per acquistare la sede. Il contributo regionale è massimo di lire 350 milioni annui, erogato su documentazione dell’indebitamento, con copertura prevista dal bilancio 2000 e, poi, per la durata dell’ammortamento fino a 20 anni.

Contributo regionale per la sede dell’Accademia internazionale per le arti e le scienze dell’immagine

Contributo regionale per l’Accademia internazionale per le arti e le scienze dell’immagine

La legge disciplina il concorso finanziario della Regione Abruzzo, in qualità di socio fondatore dell’Accademia internazionale per le arti e le scienze dell’immagine, alla realizzazione della sua dotazione patrimoniale e all’acquisto della sede. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito regionale abruzzese.

Finalità e ambito dell’intervento

La Regione Abruzzo partecipa alla realizzazione della dotazione patrimoniale necessaria all’Accademia per svolgere i propri compiti istituzionali, in coerenza con la disciplina istitutiva richiamata dal testo.

Mutuo per l’acquisizione della sede

L’Accademia è autorizzata a contrarre un mutuo finalizzato all’acquisto dell’immobile in cui svolge la propria attività. Il finanziamento deve essere stipulato alle migliori condizioni di mercato; la struttura regionale competente in materia di risorse umane, finanziarie e strumentali valuta prioritariamente tale requisito e può eventualmente indicare l’istituto mutuante con cui contrarre il mutuo.

Contributo regionale e condizioni di erogazione

Per far fronte all’onere derivante dall’intervento, la Regione Abruzzo partecipa con un contributo massimo di lire 350.000.000 annue, comunque non superiore alla rata annua del mutuo. Il contributo è erogato solo sulla base di idonea documentazione che attesti la contrazione dell’indebitamento previsto per l’acquisto della sede.

Copertura finanziaria e durata dell’onere

L’onere è quantificato in un massimo di lire 350.000.000 annue a partire dall’esercizio finanziario 2000. La copertura è assicurata inizialmente con i fondi già iscritti nel bilancio di previsione 2000 e nella tabella A della legge finanziaria triennale 2000-2002, a valere sul capitolo 61663 dello stato di previsione della spesa. Per gli esercizi successivi al 2002, e per tutta la durata dell’ammortamento, la legge finanziaria di accompagnamento dei rispettivi bilanci deve garantire la relativa copertura nei limiti fissati dalla legge. La durata complessiva dell’ammortamento non può superare venti anni.

Regime in caso di scioglimento dell’Accademia

Qualora l’Accademia venga sciolta, l’immobile acquistato con l’autorizzazione prevista dalla legge è acquisito al patrimonio della Regione Abruzzo.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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