L.R. Abruzzo 17/2000
Integrazioni all'art. 10 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141: Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistico e ricreativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo integra l’art. 10 della L.R. 141/1997 sulle funzioni in materia di demanio marittimo turistico-ricreativo. Precisa il calcolo dell’imposta regionale escludendo l’aumento di costo derivante da licitazione privata e stabilisce che, se la concessione comporta opere soggette a concessione edilizia, l’imposta decorre dal rilascio del titolo edilizio, purché entro sei mesi dal perfezionamento della concessione demaniale.
Integrazioni all’imposta regionale sulle concessioni di demanio marittimo turistico-ricreativo
Integrazioni alla disciplina dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime
La legge regionale Abruzzo 22 febbraio 2000, n. 17 interviene sull’art. 10 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141, che disciplina l’imposta regionale collegata alle concessioni di beni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative. L’intervento ha carattere integrativo e precisa due profili applicativi dell’imposta.
Calcolo dell’imposta e esclusione dell’aumento di costo da licitazione privata
Viene specificato che, ai fini del calcolo dell’imposta regionale prevista dall’art. 10, il valore considerato non deve tenere conto della lievitazione del costo conseguente all’espletamento della licitazione privata ai sensi dell’art. 37 del codice della navigazione. La norma mira quindi a evitare che l’imposta sia determinata anche sulla maggiorazione di prezzo derivante dalla procedura competitiva di affidamento.
Decorrenza dell’imposta in presenza di opere soggette a concessione edilizia
Se l’uso della concessione comporta la realizzazione di opere che richiedono concessione edilizia, l’imposta regionale decorre dalla data di rilascio della concessione edilizia. Questa regola opera solo a condizione che il titolo edilizio venga rilasciato entro sei mesi dalla data di perfezionamento del provvedimento di concessione del bene demaniale. In assenza di tale tempestività, la disciplina speciale sulla decorrenza non risulta applicabile.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, avvenuta il 10 marzo 2000.
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