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Legge

L.R. Campania 16/2023

Istituzione del Servizio di sociologia del territorio [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 16/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Campania il Servizio di sociologia del territorio, da prevedere nei Piani sociali di zona di ogni Ambito territoriale, con funzioni di analisi, prevenzione del disagio, inclusione sociale e supporto alla programmazione dei servizi. Prevede una sperimentazione triennale, un gruppo di lavoro, un’indennità per i sociologi coinvolti e una copertura finanziaria limitata al triennio 2023-2025.

Istituzione del Servizio di sociologia del territorio in Campania

Istituzione del Servizio di sociologia del territorio

La legge istituisce nel sistema dei servizi sociali della Regione Campania il Servizio di sociologia del territorio, con l’obiettivo di garantire ai cittadini l’accesso a prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche. Il servizio deve essere assicurato in ogni Ambito territoriale e inserito nei Piani sociali di zona, nel rispetto della disciplina regionale.

Finalità e funzione del servizio

Il Servizio di sociologia del territorio è concepito come un insieme coordinato di attività sociologiche finalizzate a:

  • contribuire al benessere della convivenza e prevenire o fronteggiare il disagio relazionale in famiglia, a scuola e nella comunità;
  • favorire lo sviluppo sociale armonico della persona nei diversi contesti di vita;
  • promuovere l’integrazione tra politiche sociali, educative e altri interventi pubblici e privati per l’inserimento o il reinserimento di persone a rischio di emarginazione;
  • fornire analisi sociali e valutazioni dei bisogni territoriali utili alla programmazione, progettazione e pianificazione di interventi sociali e di rigenerazione urbana.

Attività operative del servizio

La disciplina individua un ampio ventaglio di interventi socio-relazionali, socio-inclusivi, formativi e informativi. In particolare, il servizio opera in contesti residenziali e semiresidenziali, nei centri di accoglienza per donne e minori maltrattati, a favore di soggetti fragili vittime di violenza o stalking, di persone e famiglie in situazione di disgregazione, nei percorsi di affido e adozione, nell’area penale, nell’inclusione dei cittadini immigrati e nel contesto scolastico per il benessere di studenti, docenti e genitori.

Sono inoltre previsti interventi di mediazione familiare nelle situazioni di separazione e divorzio ad alta conflittualità.

Interventi per la disabilità e vita indipendente

Il servizio comprende anche attività socio-inclusive, relazionali e comunicazionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Sono previsti interventi formativi e informativi sulla vita indipendente, inclusa la formazione di assistenti personali e l’organizzazione di una banca dati regionale come agenzia per la vita indipendente. La legge contempla inoltre iniziative sulla lingua dei segni e sulla scrittura braille, rivolte anche a udenti e vedenti ai fini dell’inclusione sociale e della formazione professionale.

Programmazione, ricerca e rapporti con il territorio

Il servizio collabora con gli Ambiti territoriali nella programmazione e progettazione dei servizi sociali e sociosanitari, anche per rendere coerenti le azioni con i bisogni rilevati. Concorre inoltre alla progettazione sociale per accedere a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e di soggetti pubblici o privati.

La legge affida al servizio anche funzioni di supporto alla ricerca e all’uso di strumenti metodologici per l’analisi dei bisogni delle comunità. Se richiesto, il servizio può esprimere parere su progetti e piani di ristrutturazione o rigenerazione urbana, al fine di promuovere spazi sociali adeguati e prevenire disagi sociali e relazionali.

Convenzioni con le università

Gli Ambiti territoriali sono incentivati a stipulare convenzioni con le università per attivare tirocini e laboratori finalizzati a iniziative di integrazione delle fasce più deboli.

Requisiti degli operatori

Il servizio si avvale di sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi della legge n. 4 del 2013 sulle professioni non organizzate. Le successive disposizioni transitorie specificano requisiti più puntuali per i sociologi coinvolti nella fase sperimentale.

Fase sperimentale e gruppo di lavoro

Il servizio è attuato inizialmente mediante una sperimentazione della durata di tre anni. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro composto dal direttore generale per le politiche sociali e sociosanitarie, da un dirigente della stessa direzione e da esperti sociologi professionisti.

Per i sociologi esperti sono richiesti:

  • laurea magistrale in sociologia;
  • iscrizione regolare a un’associazione professionale nazionale di sociologi riconosciuta ai sensi della legge n. 4 del 2013;
  • esperienza pluriennale in ambiti di politiche sociali, con documentata partecipazione a ricerche, progettazioni e gestione di attività socioculturali e socioassistenziali, oltre all’aggiornamento professionale.

Disciplina della sperimentazione e monitoraggio

La Giunta regionale deve disciplinare con proprio provvedimento, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità di avvio della sperimentazione, i criteri di selezione dei sociologi professionisti e l’individuazione degli Ambiti territoriali coinvolti.

Il gruppo di lavoro:

  • predispone un piano di attività triennale, articolato per annualità e aggiornabile ogni anno;
  • effettua valutazioni di impatto delle politiche adottate;
  • svolge l’analisi di impatto delle azioni dei singoli Ambiti territoriali;
  • trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sugli interventi, sui destinatari, sui beneficiari e sul numero di utenti coinvolti.

Compenso e limiti di spesa

A ciascun sociologo componente del gruppo di lavoro è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva lorda pari a 30.000 euro per le attività svolte. Tale compenso è riconosciuto nei limiti dello stanziamento complessivo di bilancio per singola annualità.

Per le attività previste dalla legge non sono ammessi ulteriori oneri a carico del bilancio regionale oltre a tale indennità.

Esito della sperimentazione e implementazione successiva

Al termine del triennio di sperimentazione, la Commissione consiliare competente, valutata la relazione del gruppo di lavoro, adotta un atto di indirizzo alla Giunta regionale sulle modalità di implementazione del servizio presso gli Ambiti territoriali. L’atto deve individuare, per ciascuna provincia, il numero complessivo di sociologi da impiegare; la Giunta regionale valuta poi tale indirizzo con proprio provvedimento.

Copertura finanziaria

Gli oneri sono coperti mediante uno stanziamento di 300.000 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo I, con corrispondente prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I.

Entrata in vigore e limiti temporali rilevanti

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La disciplina finanziaria esplicitamente indicata riguarda il triennio 2023-2025; inoltre, la fase di sperimentazione è limitata a tre anni dalla sua attivazione.

Aggiornamenti normativi successivi

Il testo vigente incorpora modifiche apportate dalle leggi regionali 30 dicembre 2024, n. 25, e 22 luglio 2025, n. 13, che hanno inciso su alcuni passaggi relativi ai requisiti degli esperti, alla composizione del gruppo di lavoro, alla disciplina dell’avvio della sperimentazione e all’indennità.

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