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Legge

L.R. Lazio 20/2020

Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale

Normativa regionaleL.R. Lazio 20/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 20/2020 promuove birra artigianale e filiera locale: registro dei produttori, campagne informative, fiera annuale, formazione, sostegno a coltivazione e lavorazione di orzo e luppolo, contributi e marchio regionale. Prevede finanziamenti per il 2021-2022 e applicazione nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato.

Valorizzazione e promozione della birra artigianale

Misure di valorizzazione e promozione della birra artigianale

La legge disciplina interventi della Regione Lazio per valorizzare la birra artigianale, rafforzarne la filiera produttiva e promuovere la coltivazione e la lavorazione delle materie prime. Il provvedimento è rivolto esclusivamente al territorio regionale laziale e combina misure promozionali, formative, organizzative e finanziarie.

Finalità e ambito di intervento

La Regione riconosce la birra artigianale come settore da sostenere nell’ambito delle strategie europee per un sistema alimentare equo, salutare ed ecologico. Le finalità includono la valorizzazione delle metodologie tradizionali di lavorazione, della birra agricola, della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e delle competenze professionali degli operatori.

Definizioni rilevanti

La legge definisce i soggetti e i prodotti oggetto della disciplina:

  • birra artigianale: birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti o agricoli, non pastorizzata né microfiltrata durante la produzione;
  • piccolo birrificio indipendente: soggetto autonomo, con impianti distinti, senza licenze di proprietà immateriale altrui, con produzione annua non superiore a 200.000 ettolitri, includendo la produzione per conto terzi;
  • piccolo birrificio agricolo: impresa agricola che produce birra artigianale nell’ambito di attività connesse, con materia prima autoprodotta in misura almeno pari al 51%;
  • microbirrificio: piccolo birrificio indipendente o agricolo con produzione inferiore a 10.000 ettolitri annui;
  • titolari dei birrifici: produttori che possono svolgere anche vendita diretta e consumo sul posto nei locali aziendali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Registro dei produttori e strumenti conoscitivi

La Giunta regionale istituisce un registro dei produttori di birra artigianale con finalità conoscitive e promozionali. Il registro deve essere integrato con altri elenchi già previsti dalla normativa regionale e articolato in tre sezioni: piccoli birrifici indipendenti, piccoli birrifici agricoli e microbirrifici. Le modalità di iscrizione e tenuta devono essere definite entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.

Promozione, informazione e fiera annuale

La Regione promuove campagne di informazione tramite incontri, convegni e una fiera annuale della birra artigianale, da svolgersi a rotazione nel territorio regionale. Durante tali iniziative è previsto un punto informativo sul bere responsabile, con contributo di operatori formati e nutrizionisti. La fiera deve rispettare i principi della direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente.

Formazione e qualificazione professionale

La Regione promuove formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori della filiera brassicola, anche tramite fondi europei compatibilmente con la programmazione disponibile. Gli interventi comprendono corsi sulle metodologie produttive e sulle opportunità di finanziamento UE, oltre ad attività di informazione, workshop, seminari e stage all’estero.

Sostegno alla filiera delle materie prime

La legge sostiene la coltivazione e la lavorazione delle materie prime per la birra artigianale, con attenzione a orzo, luppolo, malto, lievito, acqua e relativi derivati. La Regione incentiva ricerca, innovazione di processo, formazione degli operatori e costruzione di filiere e aggregazioni, anche tramite la mescita diretta in locali aziendali o pertinenze, nel rispetto delle norme sanitarie e della programmazione regionale in materia di turismo, impresa, agricoltura e sviluppo rurale.

Interventi di sostegno e priorità

Per attuare le finalità della legge, la Giunta regionale può sostenere:

  • ristrutturazione e ammodernamento degli impianti, con attenzione alla sostenibilità ambientale;
  • acquisto di macchinari e strumenti mediante interventi collegati alla politica di coesione, orientati a innovazione tecnologica, organizzativa, di processo e di prodotto, compresa la certificazione della qualità;
  • rapporti e contratti di filiera tra produttori agricoli e produttori di birra artigianale;
  • progetti di ricerca su orzo, luppolo, malto, lievito e derivati;
  • partecipazione degli operatori alle iniziative promozionali previste dalla legge.

Nell’accesso ai sostegni è data priorità:

  • alle attività e ai soggetti di cui alle categorie di piccolo birrificio agricolo e microbirrificio;
  • agli interventi per ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate e prodotti che consentano il consumo anche a soggetti con allergie o intolleranze alimentari;
  • agli interventi che riducono l’impatto ambientale o promuovono l’economia circolare.

Marchio regionale

Per favorire lo sviluppo della filiera dell’orzo e del luppolo, la Giunta regionale promuove un percorso per il riconoscimento di un marchio regionale collettivo ai sensi della normativa sulla proprietà industriale. Le modalità attuative sono demandate a deliberazione della Giunta.

Disciplina degli aiuti di Stato

I contributi previsti dalla legge devono rispettare la normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. I contributi esentati dall’obbligo di notifica sono concessi nel rispetto dei regolamenti europei applicabili e dei relativi periodi di validità. I contributi soggetti a notifica possono essere concessi solo dopo autorizzazione della Commissione europea, oppure quando sia consentito ritenerli autorizzati tacitamente; in tal caso l’erogazione decorre dalla pubblicazione sul BUR dell’avviso di autorizzazione espressa o implicita.

Monitoraggio e valutazione degli effetti

La Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sugli effetti finanziari e sull’attuazione della legge, con indicazione delle variabili socio-economiche, degli obiettivi perseguiti, delle risorse impiegate e disponibili, degli interventi realizzati e delle eventuali difficoltà incontrate.

Aspetti finanziari

Per gli oneri derivanti dalla legge sono istituiti:

  • un Fondo per la valorizzazione della birra artigianale – parte corrente;
  • un Fondo per la valorizzazione della birra artigianale – parte in conto capitale.

Le autorizzazioni di spesa sono previste per le annualità 2021 e 2022 e derivano dalla riduzione di risorse dei fondi speciali regionali. In particolare:

  • per attività informative e promozionali, 50.000 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022;
  • per formazione e qualificazione professionale, 20.000 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022;
  • per ricerca e interventi sulla coltivazione/lavorazione delle materie prime e sulle filiere, 80.000 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022 in parte corrente;
  • per ristrutturazione e ammodernamento degli impianti, 250.000 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022 in conto capitale.

Alle attività possono concorrere anche risorse dei programmi SIE 2021-2027, in particolare FESR e FSE.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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