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Legge

L.R. Lazio 21/2020

Disciplina del sistema fieristico regionale

Normativa regionaleL.R. Lazio 21/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in modo organico il sistema fieristico del Lazio: definisce manifestazioni, sedi e soggetti, distingue le tipologie e le qualifiche, regola comunicazioni, calendario regionale, coordinamento, vigilanza e sanzioni. Prevede un Tavolo regionale e possibili contributi per promozione, digitalizzazione e ammodernamento. Le norme sugli aiuti di Stato e le deroghe transitorie restano rilevanti solo fino ai regolamenti attuativi e all’assetto applicativo vigente.

Disciplina del sistema fieristico regionale del Lazio

Disciplina del sistema fieristico regionale del Lazio

La legge detta la disciplina organica delle manifestazioni fieristiche nel territorio della Regione Lazio, collocandole tra gli strumenti di sviluppo economico, internazionalizzazione e promozione produttiva. La normativa mira anche a garantire trasparenza, concorrenza leale, coordinamento tra eventi e valorizzazione delle sedi e infrastrutture espositive.

Finalità, principi e ambito di applicazione

La Regione riconosce l’attività fieristica come libera e improntata a pari opportunità e parità di trattamento tra operatori nazionali ed esteri. L’intervento regionale si estende alla programmazione delle manifestazioni, alla qualificazione degli eventi e al sostegno delle strutture espositive, con particolare attenzione alla mobilità verso le sedi fieristiche. La legge si applica solo nel Lazio e riserva alla Regione e ai comuni le competenze su calendarizzazione e qualificazione, nel rispetto dell’autonomia gestionale degli enti fieristici.

Definizioni e soggetti della disciplina

La norma definisce in modo puntuale i principali operatori del settore. Le manifestazioni fieristiche sono eventi limitati nel tempo, svolti in complessi espositivi idonei, destinati a visitatori generici e operatori professionali, finalizzati a presentare, promuovere o commercializzare beni e servizi. Sono poi definiti espositori, visitatori, organizzatori, superficie espositiva netta, sedi fieristiche ed enti fieristici.

Le sedi fieristiche comprendono:

  • centro fieristico permanente, stabilmente attrezzato e destinato a manifestazioni fieristiche dalla pianificazione urbanistica;
  • parco espositivo, che include anche aree per svago, convegni, eventi, spettacoli e strutture ricettive;
  • spazio espositivo non permanente, costituito da piazze, quartieri cittadini o altri luoghi non stabilmente destinati alla fiera.

Gli enti fieristici che svolgono anche attività di organizzazione devono tenere separate amministrazione e contabilità delle diverse attività.

Esclusioni dall’ambito di applicazione

Restano fuori dalla disciplina le esposizioni permanenti o showroom, le vendite presso i luoghi di produzione, le esposizioni e vendite di opere artistiche e culturali soggette a leggi di settore, le esposizioni non commerciali di opere d’arte o beni culturali, le iniziative promozionali inserite in convegni o manifestazioni culturali, la vendita disciplinata dalla normativa sul commercio in sede fissa o su aree pubbliche, le feste e sagre tradizionali e le mostre di collezionismo prive di finalità di vendita o mercato. Le esposizioni universali restano regolate dalla convenzione internazionale di Parigi del 1928 e successive modifiche.

Tipologie e qualificazione delle manifestazioni fieristiche

La legge distingue sei tipologie di manifestazioni:

  • fiere generali;
  • fiere specializzate;
  • mostre convegno;
  • mostre mercato;
  • mostre eventi;
  • borse settoriali.

Le manifestazioni sono inoltre classificate in internazionali, nazionali, regionali e locali. La qualificazione dipende da criteri fissati dal regolamento attuativo in conformità all’intesa unificata, e tiene conto della rappresentatività del settore, degli obiettivi, del bacino di partecipanti, dell’idoneità della sede, dell’affidabilità dell’organizzatore e dei risultati delle eventuali precedenti edizioni.

Il riconoscimento o la conferma delle qualifiche internazionale, nazionale e regionale spetta alla direzione regionale competente; quello delle manifestazioni locali spetta ai comuni.

Comunicazione di svolgimento e requisiti informativi

Lo svolgimento di ogni manifestazione fieristica è soggetto a comunicazione alla Regione o al comune, secondo la qualifica dell’evento e nei termini stabiliti dal regolamento. La comunicazione deve indicare denominazione, tipologia, qualifica, luogo, date di inizio e fine e settori merceologici.

Alla comunicazione vanno allegati:

  • il regolamento della manifestazione;
  • una dichiarazione sul rispetto dei requisiti della sede fieristica;
  • una dichiarazione che garantisca pari accesso agli operatori interessati;
  • una dichiarazione sulla trasparenza delle condizioni contrattuali verso gli espositori e sull’assenza di clausole discriminatorie o tariffe diverse per prestazioni equivalenti.

Calendario regionale e coordinamento del sistema fieristico

La Regione predispone annualmente il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, che comprende gli eventi internazionali, nazionali, regionali e locali svolti nel Lazio nell’anno successivo, con indicazione di luogo, denominazione ufficiale, tipologia, qualifica, organizzatore, date e settori merceologici. I comuni trasmettono alla Regione i dati relativi alle manifestazioni locali comunicate.

Il calendario è adottato dalla direzione regionale competente secondo modalità, procedure e termini fissati dal regolamento, anche per la predisposizione del calendario fieristico italiano, ed è pubblicato sul BUR. È prevista anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni internazionali con cadenza superiore all’anno.

La Regione promuove inoltre forme di coordinamento interregionale e intese con istituzioni europee e nazionali per:

  • definire criteri omogenei per le qualifiche internazionali e nazionali;
  • individuare requisiti minimi delle sedi fieristiche;
  • regolare la composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale;
  • evitare sovrapposizioni temporali tra manifestazioni analoghe;
  • prevenire concomitanze tra eventi nazionali o internazionali dello stesso settore merceologico.

Vigilanza, violazioni e sanzioni

La vigilanza, l’accertamento delle violazioni, l’applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme spettano ai comuni nel cui territorio si svolgono le manifestazioni, secondo la legge n. 689/1981 e la legge regionale n. 30/1994.

Sono previste, tra le altre, le seguenti conseguenze:

  • svolgimento della manifestazione con modalità diverse da quelle comunicate: sanzione da 13 euro a 130 euro per ogni metro quadrato di superficie netta occupata, revoca della qualifica ed esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per 2-5 anni;
  • mancata o tardiva comunicazione: sanzione da 8.000 euro a 20.000 euro ed esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per 2-5 anni;
  • abuso della qualifica internazionale, nazionale o regionale: sanzione pari al 10%-30% del fatturato della manifestazione ed esclusione per i due anni successivi;
  • mancata applicazione del regolamento della manifestazione: sanzione da 10 euro a 100 euro per ogni metro quadrato di superficie netta occupata.

Tavolo per il sistema fieristico regionale

Presso la direzione regionale competente è istituito il Tavolo per il sistema fieristico regionale, con funzioni di elaborazione di iniziative per un sistema fieristico integrato e coordinato. Il Tavolo è presieduto dall’Assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive ed è composto anche dall’Assessore al turismo, da rappresentanti delle direzioni regionali interessate, delle autonomie locali e funzionali, del sistema fieristico e delle associazioni di categoria.

I criteri di composizione, le modalità di funzionamento e i compiti sono rimessi al regolamento attuativo. L’istituzione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e la partecipazione è gratuita.

Contributi, promozione e sostegno

La Regione può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale, anche nell’ambito degli interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione delle PMI. I soggetti attuatori possono essere enti fieristici o organizzatori di manifestazioni fieristiche, per attività finalizzate ad acquisire espositori e visitatori esteri, promuovere aree merceologiche o filiere produttive e fieristiche e rilanciare nuove o già avviate manifestazioni sul mercato internazionale.

La Regione può inoltre finanziare progetti per potenziare, qualificare e ammodernare sedi fieristiche, infrastrutture, piattaforme e strumenti a supporto degli eventi, anche mediante digitalizzazione e innovazione tecnologica e nel rispetto della sostenibilità ambientale. È prevista anche la promozione di manifestazioni coerenti con i principi della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione della plastica, nonché iniziative per rafforzare l’accoglienza e l’assistenza ad espositori e visitatori.

Le modalità, i requisiti dei destinatari, i criteri e i termini di concessione dei contributi sono stabiliti dal regolamento attuativo. Le iniziative possono essere realizzate direttamente dalla Regione o tramite società o agenzie controllate o partecipate, comprese quelle che gestiscono sedi fieristiche.

Regolamento attuativo e disciplina transitoria

La Giunta regionale doveva adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore un regolamento di attuazione per disciplinare requisiti degli organizzatori e delle sedi fieristiche, criteri di qualificazione, comunicazioni, calendario, Tavolo regionale, contributi e sistemi di rilevazione/certificazione dei dati su espositori e visitatori.

Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento continuavano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della legge, soprattutto per qualifiche, comunicazioni e calendario.

Aiuti di Stato e condizionalità europea

I contributi previsti dalla legge devono rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato. I contributi esentati dalla notifica sono concessi nei limiti dei regolamenti UE applicabili e dei relativi periodi di validità. Quelli soggetti a notifica sono concedibili solo dopo autorizzazione della Commissione europea, o quando sia ragionevole ritenere intervenuta un’autorizzazione implicita; in tali casi la concessione decorre dalla pubblicazione sul BUR dell’avviso relativo all’autorizzazione.

Abrogazioni e disciplina finanziaria

La legge abroga la precedente disciplina regionale del 1991 e le successive modifiche e interventi richiamati, fatti salvi gli effetti della disciplina transitoria. Sul piano finanziario istituisce due fondi nel programma regionale dedicato a industria, PMI e artigianato: uno di parte corrente e uno in conto capitale, ciascuno con autorizzazione di spesa di 500.000 euro per il 2021 e per il 2022.

La copertura è assicurata mediante riduzioni di spesa su fondi speciali e, per la parte corrente, anche sulla legge regionale n. 5/2008. Alla realizzazione degli interventi possono concorrere anche le risorse della stessa l.r. n. 5/2008 e i fondi strutturali europei 2021-2027, in particolare il Programma operativo FESR, OP 1, Un’Europa più intelligente.

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