Cassazione Civile, Sentenza n. 17969/2021 del 23/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria prevista dal contratto di somministrazione tra Caffè Molinari e la società Baby White. Caffè Molinari aveva comunicato recesso per perdurante inadempimento (mancato ritiro del quantitativo minimo di caffè) e, ottenuto decreto ingiuntivo, aveva chiesto la restituzione del doppio della caparra a Baby White e ai soci (tra cui R. Muto). Muto aveva opposto il decreto sostenendo che al momento dell'esercizio del recesso non era più socia (aveva ceduto la quota) e quindi non poteva essere chiamata a rispondere in via solidale. In primo grado il Tribunale di Modena ha revocato il decreto; la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la revoca ritenendo che la Caffè Molinari aveva tollerato inadempimenti verificatisi mentre Muto era ancora socia e aveva esercitato il recesso per inadempimenti successivi alla cessazione della qualifica sociale. Caffè Molinari ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, violazione e falsa applicazione degli artt. 2269, 2290, 1385, 1456 c.c. e contestando la valutazione circa la tolleranza degli inadempimenti e il momento dell'insorgenza dell'obbligazione di restituzione del doppio della caparra.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur ritenendo che la motivazione della Corte d'Appello fosse in parte carente sul piano giuridico, la Corte di Cassazione ha precisato il principio di diritto applicabile: il diritto di recesso ex art. 1385 c.c. è una forma di risoluzione stragiudiziale che determina la caducazione ex tunc del contratto e fa sorgere, al momento dell'esercizio del recesso, l'obbligo risarcitorio quantificato forfettariamente mediante la caparra confirmatoria. Ne consegue che, se il vincolo sociale di un socio si e' estinto (es. per trasferimento della quota) prima che venga esercitato il recesso che fa nascere l'obbligazione di restituzione del doppio della caparra, tale socio non risponde ai sensi dell'art. 2290 c.c. dell'obbligazione nata dopo la sua uscita. La Corte ha quindi confermato l'esenzione di Raffaella Muto dalla responsabilità per la restituzione del doppio della caparra, rigettando il ricorso di Caffè Molinari e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha inoltre disposto la liquidazione delle spese e rilevato l'eventuale obbligo del versamento ulteriore del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2290 cod. civ.
"nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento"
La Corte interpreta l'art. 2290 nel senso che la responsabilità del socio si limita alle obbligazioni sorte entro il giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale; non si estende alle obbligazioni che nascono successivamente, ad es. quelle derivanti dall'esercizio del recesso avvenuto dopo la cessazione della qualifica sociale.
art. 1385 cod. civ.
Il recesso per giusta causa è qualificato come forma di risoluzione stragiudiziale che determina la caducazione ex tunc del contratto e consente al recedente di ottenere un risarcimento quantificato forfettariamente tramite la caparra confirmatoria; l'obbligazione risarcitoria sorge al momento dell'esercizio del recesso.
art. 1453 cod. civ.
Norma relativa alla risoluzione per inadempimento giudiziale: la corte distingue le conseguenze di una risoluzione giudiziale (o della diffida ad adempiere) rispetto all'esercizio del recesso, rilevando che solo se si agisce per la risoluzione per inadempimento e l'obbligazione risarcitoria è sortA in quel momento, l'art. 2290 può essere rilevante rispetto alla responsabilità del socio.
art. 1456 cod. civ.
Citato tra le norme che disciplinano la risoluzione e la reazione contrattuale al comportamento dell'inadempiente; la Corte lo menziona nel contesto della valutazione della rilevanza dell'inadempimento e della tolleranza.
art. 2267 cod. civ.
Riferimento alla disciplina della posizione del socio e della responsabilità verso i terzi: utilizzato per richiamare il quadro normativo in cui si inserisce l'art. 2290.
art. 2740 cod. civ.
Principio generale della responsabilità patrimoniale per l'adempimento delle obbligazioni, evocato per spiegare che l'art. 2290 regola la responsabilità riferita all'adempimento di obbligazioni e non situazioni meramente potenziali.
art. 384 cod. proc. civ.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 384 c.p.c., integrando il ragionamento giuridico pur confermando il risultato di merito.
art. 13 d.p.r. 115/2002
Norma amministrativa in materia di contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Distinguere sempre l'origine temporale dell'obbligazione: la responsabilità del socio ex art. 2290 c.c. concerne obbligazioni gia' insorte entro il giorno dello scioglimento del rapporto sociale; obbligazioni nate solo successivamente (es. per effetto dell'esercizio del recesso dopo l'uscita) non gravano sul socio uscente.
- Quando si valuta la responsabilità del socio, chiarire se la pretesa ha natura di obbligazione 'anteriore' (richiedibile tramite azione di adempimento o risoluzione) oppure di obbligazione 'derivante dal recesso' (obbligazione che sorge al momento del recesso e quindi rilevante solo se il socio è ancora tale).
- Scegliere tempestivamente lo strumento giuridico: l'esercizio del recesso ex art. 1385 produce effetti differenti rispetto all'azione di risoluzione per inadempimento; il momento in cui si agisce influisce sulla sorgente dell'obbligazione e sulla responsabilità dei soci.
- La tolleranza (comportamento omissivo o non intervento) del creditore non necessariamente esclude la possibilità di far valere successivamente la clausola risolutiva o il recesso, ma i fatti e le comunicazioni vanno documentati per evitare contestazioni sulla rinuncia tacita.
- Nei contratti con clausole di caparra confirmatoria o clausole penali, accertare il meccanismo concreto di liquidazione del danno (forfettario vs responsabilità ordinaria) e le conseguenze temporali: se la clausola produce effetti solo al momento del recesso, la responsabilità personale di un socio uscente potrebbe non sorgere.
- In presenza di cessioni di quote societarie, chi intende tutelarsi deve agire prima della cessione o usare strumenti (es. garanzie, fideiussioni, specifiche pattuizioni) che estendano la responsabilità anche per fatti successivi alla cessione.
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