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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24245/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna di un imputato per frode informatica, ritenendo integrato il reato per avere egli conseguito un ingiusto profitto mediante l'alterazione di un sistema informatico. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di norme processuali a pena di nullità, sostenendo che il rinvio dell'udienza preliminare disposto in epoca pandemica era stato notificato solo al difensore d'ufficio e non anche all'imputato, con conseguente nullità assoluta e insanabile, erroneamente considerata sanata dalla Corte territoriale per mancata tempestiva eccezione; 2) vizio di motivazione, per mancata risposta ai motivi di appello che chiedevano l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, in particolare per assenza di prova del materiale autore dell'ingerenza telematica e per insufficienza della motivazione sull'elemento soggettivo, desunto in modo apodittico dalla titolarità del conto corrente; 3) violazione di legge in tema di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo inconferente il richiamo ai precedenti penali successivi ai fatti per escludere la non punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, nella disciplina emergenziale pandemica, il rinvio dell'udienza preliminare notificato al solo difensore d'ufficio e non anche all'imputato privo di difensore di fiducia non fosse soggetto a sanatoria per mancata eccezione di parte. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata della Corte d'appello e quella di primo grado del Tribunale di Roma, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. I motivi residui sono stati assorbiti per la natura pregiudiziale della questione processuale accolta.

Norme richiamate

  • art. 640-ter c.p.

    Norma incriminatrice contestata per la frode informatica, consistente nel procurarsi un ingiusto profitto mediante alterazione del sistema informatico.

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    È stato dedotto come vizio di ricorso per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    È stato dedotto come vizio di motivazione per carenza o mancanza di risposta ai motivi di appello.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato dalla difesa quale causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 180 comma 2 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte territoriale per qualificare la nullità come generale a regime intermedio e ritenere operante la sanatoria.

  • art. 182 comma 2 c.p.p.

    Richiamato per il regime di deduzione e sanatoria delle nullità; la Cassazione esclude la sanatoria nel caso di notifica del rinvio al solo difensore d'ufficio senza comunicazione all'imputato.

  • art. 83 comma 1 D.L. 17 marzo 2020

    Norma emergenziale evocata per il rinvio dell'udienza in epoca pandemica.

  • art. 83 comma 14 D.L. 17 marzo 2020

    Richiamato dalla Corte per affermare che, in assenza di difensore di fiducia, restavano ferme le ordinarie modalità di comunicazione e notificazione all'imputato.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Citato per indicare un precedente avviso notificato presso il domicilio eletto dell'imputato.

Massime di principio

  • Nel regime processuale emergenziale pandemico, se il rinvio fuori udienza è comunicato al solo difensore d'ufficio e non anche all'imputato privo di difensore di fiducia, non può operare la sanatoria per mancata tempestiva eccezione, poiché manca la possibilità stessa per l'imputato di conoscere il rinvio e attivarsi tempestivamente.
  • La distinzione tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio è decisiva ai fini della regolarità della comunicazione del rinvio: la semplificazione notificatoria consentita dalla disciplina pandemica si fonda sul rapporto fiduciario tra avvocato e assistito e non può essere estesa al caso di difesa d'ufficio.
  • Quando la nullità processuale incide sulla stessa conoscenza dell'udienza o del rinvio da parte dell'imputato, non è corretto configurare un'inerzia sanante in capo alla parte che non sia stata posta in condizione di eccepire il vizio.
  • Il vizio di notifica del rinvio dell'udienza, se comporta nullità derivata degli atti successivi, assorbe le ulteriori censure di merito o sulla particolare tenuità del fatto, che non possono essere esaminate prima della rimozione del vizio pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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