Cassazione Penale, Sentenza n. 11478/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per difetto di correlazione tra la sentenza e l'accordo di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: la richiesta di patteggiamento era espressamente subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena, ma il dispositivo della sentenza del Tribunale di Verona ometteva di menzionare la sospensione condizionale, creando un difetto formale e sostanziale rispetto al contenuto pattuito. L'imputato aveva chiesto che la pena concordata (1 anno e 6 mesi) fosse concessa con sospensione condizionale; tale richiesta non è stata espressamente recepita nel dispositivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei termini indicati e ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza n. 1090/2024 del Tribunale di Verona, stabilendo che dove era scritto "la pena di anni 1 mesi 6 di reclusione, operata la diminuzione per il rito" deve leggersi "la pena condizionalmente sospesa di anni 1 mesi 6 di reclusione, operata la diminuzione per il rito". La Corte ha ritenuto che fosse configurabile un errore materiale meramente omissivo, rilevabile dalla stessa decisione (premessa che riportava la subordinazione dell'accordo al beneficio), e non ha annullato la sentenza ma l'ha integrata direttamente ai sensi delle norme processuali richiamate, poiché non risultavano cause ostative alla concessione della sospensione condizionale.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Articolo che definisce il reato contestato (omicidio stradale); utilizzato per identificare la fattispecie penale a carico dell'imputato.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il rito del patteggiamento. La Corte richiama i limiti del potere giudiziale nel ratificare l'accordo: il giudice non può alterare il contenuto dell'accordo né subordinare la decisione a obblighi estranei alla pattuizione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa per contestare la mancanza di correlazione tra quanto deciso e quanto richiesto dalle parti nell'accordo; la Corte riconosce il vizio di difetto di correlazione quando il dispositivo non recepisce una condizione essenziale dell'accordo.
art. 165, comma 1, cod. pen.
Richiamato come riferimento rispetto agli eventuali obblighi cui il giudice potrebbe subordinare la sospensione condizionale; la Corte sottolinea che il giudice non può imporre obblighi estranei alla pattuizione senza il consenso dell'imputato.
art. 619 cod. proc. pen.
Norma menzionata in relazione alla possibilità di correzione del provvedimento impugnato; la Corte precisa che l'art. 619 non deroga alla regola generale di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 c.p.p.
art. 130 cod. proc. pen.
Fondamento per la rettifica di errori materiali; la Corte ritiene applicabile tale potere anche in Cassazione quando il ricorso non sia inammissibile e l'errore sia di natura omissiva/materiale.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato come criterio sull'ammissibilità dei motivi di cassazione: la rettifica è possibile se il ricorso è proposto per motivi che ne rendono l'impugnazione ammissibile ai sensi di questa norma.
legge n. 134/2003
Citata a titolo di contesto sistemico: la riforma ha inciso sul regime differenziato del rito del patteggiamento e sulla misura della discrezionalità del giudice in rapporto al contenuto negoziale dell'accordo.
Massime di principio
- Se la richiesta di patteggiamento è subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice deve esprimersi chiaramente su tale beneficio: o lo concede recependo l'accordo, o rigetta la richiesta in toto.
- L'omissione della menzione della sospensione condizionale nel dispositivo, quando da altri passi della sentenza risulta che l'accordo era subordinato a tale beneficio, può configurare un errore materiale emendabile senza annullamento, se non emergono cause ostative alla concessione.
- Il giudice non può aggiungere condizioni o subordinare la sospensione condizionale a obblighi estranei all'accordo senza il consenso dell'imputato; in tal caso l'alternativa corretta è il rigetto dell'istanza concordata.
- La Corte di legittimità può rettificare direttamente il dispositivo (art. 130 c.p.p. in combinato con art. 619 c.p.p.) quando il ricorso per cassazione sia ammissibile e l'errore sia chiaramente materiale e omissivo.
- La valutazione della concedibilità della sospensione condizionale è preliminare e necessaria: se il beneficio è compatibile e non sussistono ostacoli, la sentenza di patteggiamento deve recepire la sospensione richiesta dalle parti.
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