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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1690

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163

Normativa europea32018R1690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi compensativi definitivi contro le importazioni cinesi di pneumatici TBR (truck and bus radial) oggetto di sovvenzioni, a seguito di un'inchiesta che ha accertato contributi finanziari, specificità delle sovvenzioni, pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e nesso di causalità. La Commissione conclude che il mercato dell'Unione è stato fortemente alterato da importazioni a basso prezzo, con effetti significativi in termini di quota di mercato, prezzi, occupazione e redditività, soprattutto nel segmento della ricostruzione. Il regolamento coordina inoltre le misure antisovvenzioni con il dazio antidumping definitivo parallelo, modifica il regolamento (UE) 2018/1579 e disciplina aliquote individuali, fatturazione e monitoraggio di alcune categorie di merci.

Istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni dalla Cina di determinati pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri con indice di carico superiore a 121, e modifica del regolamento antidumping definitivo parallelo.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010). Riguarda gli importatori nell'UE, i produttori esportatori cinesi, il governo della RPC e, in via riflessa, i produttori dell'Unione, gli importatori e gli utilizzatori coinvolti nel procedimento. Sono previste esclusioni/precisioni operative per talune società specificamente elencate, per le ruote munite di pneumatici classificate ai codici TARIC indicati nell'articolo 1, paragrafo 4, e per le importazioni non accompagnate dalla fattura commerciale conforme. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio compensativo definitivo sui pneumatici TBR originari della RPC

Il regolamento conclude un'inchiesta antisovvenzioni avviata il 14 ottobre 2017 sulle importazioni nell'Unione di determinati pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione collega l'adozione delle misure al quadro del regolamento (UE) 2016/1037 e, in parallelo, alla contemporanea inchiesta antidumping sul medesimo prodotto.

Procedura e contesto istruttorio

L'istruttoria prende avvio su denuncia presentata da una coalizione di produttori dell'Unione rappresentativi di oltre il 25 % della produzione unionale. La Commissione svolge consultazioni con il governo della RPC, procede alla registrazione delle importazioni e utilizza un ampio campionamento di produttori dell'Unione, importatori e produttori esportatori cinesi. Vengono inoltre effettuate visite di verifica presso ministeri cinesi, banche, assicuratori e numerose imprese dell'Unione e della RPC.

La Commissione respinge varie eccezioni di procedura sollevate dalle parti cinesi e da operatori dell'Unione, tra cui contestazioni sull'apertura, sulla registrazione delle importazioni, sulla riservatezza dei denuncianti, sull'asserita lesione dei diritti di difesa e sulle modalità di comunicazione finale delle informazioni. In particolare, ritiene legittimo l'uso di codici NC indicativi, la registrazione preventiva delle importazioni e la gestione del fascicolo confidenziale.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto in esame comprende pneumatici nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (TARIC 4012120010). La Commissione considera un prodotto simile quello fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria unionale, in quanto presenta le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi.

La Commissione affronta diffusamente la questione della segmentazione del mercato in tre livelli:

  • livello 1: pneumatici premium, soprattutto di primo equipaggiamento;
  • livello 2: pneumatici non premium, nuovi o ricostruiti, con prestazioni intermedie;
  • livello 3: pneumatici nuovi o ricostruiti di fascia bassa, con minore durata e ricostruibilità limitata.

Pur riconoscendo questa segmentazione commerciale, la Commissione sottolinea che i tre livelli restano prodotti intercambiabili e interconnessi, con forte influenza reciproca dei prezzi.

Sovvenzioni: base giuridica e natura dei regimi

La Commissione individua una pluralità di strumenti di sostegno concessi dal governo della RPC, da enti pubblici o da organismi incaricati/ordinati dallo Stato. Tra i principali figurano:

  • prestiti agevolati, linee di credito e finanziamenti;
  • assicurazione agevolata dei crediti all'esportazione;
  • contributi diretti e rimborsi;
  • agevolazioni fiscali e doganali;
  • fornitura di beni e servizi a prezzi inferiori al valore adeguato;
  • sostegno agli investimenti esteri, in particolare nell'operazione Pirelli/CNRC.

La Commissione basa la specificità di molte misure sulla pianificazione industriale cinese, in particolare:

  • tredicesimo piano quinquennale;
  • tredicesimo piano quinquennale petrolchimico;
  • Politica dell'industria degli pneumatici;
  • decisione n. 40 del Consiglio di Stato;
  • repertori e piani settoriali provinciali, soprattutto dello Shandong.

Enti pubblici, incarico/ordine e controllo statale

Una parte centrale della motivazione riguarda la qualificazione di banche statali, istituti finanziari privati, Sinosure, Silk Road Fund e China Cinda Asset Management Company come enti pubblici o, in subordine, come organismi incaricati/ordinati dal governo della RPC. La Commissione fonda tale conclusione su:

  • proprietà pubblica o prevalente dello Stato;
  • nomina pubblica dei dirigenti e dei revisori;
  • integrazione del ruolo del PCC nel governo societario;
  • quadro normativo che vincola i finanziamenti agli obiettivi industriali dello Stato;
  • controllo significativo esercitato dal governo sulle politiche di credito, sui rating e sulle modalità di sostegno.

Prestiti agevolati e linee di credito

La Commissione conclude che tutti i gruppi esportatori campionati hanno beneficiato di prestiti agevolati e di linee di credito a condizioni non di mercato. Il vantaggio viene calcolato confrontando i tassi applicati con un parametro di riferimento ricavato da obbligazioni di emittenti con rating BB e, in taluni casi, B, dato che i rating cinesi sono ritenuti inattendibili per effetto di distorsioni strutturali.

Gli importi di sovvenzione per i prestiti agevolati sono particolarmente elevati per Xingyuan Group e più contenuti per gli altri gruppi. La Commissione utilizza anche l'articolo 28 del regolamento di base per colmare le lacune documentali dovute alla non collaborazione di alcune banche e soggetti cinesi.

Obbligazioni, crediti acquirenti e investimento estero Pirelli

Il regolamento estende l'analisi ai finanziamenti mediante obbligazioni, ai crediti acquirenti all'esportazione e, soprattutto, al pacchetto di sostegno pubblico relativo all'acquisizione di Pirelli da parte di CNRC/Chemchina. Quest'ultima misura comprende:

  • una sovvenzione diretta di 500 milioni di CNY da SASAC;
  • un prestito agevolato di 800 milioni di EUR concesso da banche pubbliche;
  • un rimborso di interessi pari a 17 milioni di CNY;
  • un investimento di 533 milioni di EUR tramite Silk Road Fund;
  • un ulteriore investimento di 266 milioni di EUR tramite China Cinda Asset Management.

La Commissione ritiene che tale pacchetto sia specificamente orientato all'internazionalizzazione delle imprese cinesi e alle esportazioni, in particolare verso l'Unione, e che abbia conferito un vantaggio a CNRC. Questa parte della motivazione è particolarmente rilevante perché collega il sostegno pubblico cinese a un'operazione societaria strategica che rafforza la presenza commerciale del gruppo nel mercato UE.

Assicurazione dei crediti all'esportazione e forniture a prezzo inferiore al valore adeguato

Per Sinosure, la Commissione considera il regime di assicurazione dei crediti all'esportazione come specifico e condizionato all'andamento delle esportazioni. Per il calcolo del vantaggio usa un riferimento esterno basato sui premi dell'Export-Import Bank statunitense.

Quanto ai fattori di produzione, la Commissione esamina gomma naturale, gomma sintetica, nerofumo, fili di nylon, energia elettrica e diritti d'uso dei terreni. Le conclusioni sono differenziate:

  • per gomma naturale e gomma sintetica non sempre viene accertato un vantaggio, ma per la gomma naturale in regime di traffico di perfezionamento viene rilevata una remissione eccessiva dei dazi;
  • per nerofumo e fili di nylon si riconosce l'influenza statale sul mercato, ma non sempre il vantaggio specifico nel caso concreto;
  • per l'energia elettrica la Commissione ravvisa una sovvenzione specifica, in quanto i contratti diretti a prezzi ridotti sono riservati a imprese conformi alle politiche industriali dello Stato;
  • per i diritti d'uso dei terreni la Commissione considera la concessione a prezzi inferiori al valore adeguato come sovvenzione specifica, anche sulla base di un benchmark esterno ricavato da Taiwan.

Regimi fiscali e contributi locali

Il regolamento tratta anche molte agevolazioni fiscali, tra cui:

  • aliquote ridotte di EIT per imprese high-tech;
  • credito EIT per R&S;
  • esenzioni dall'imposta sull'uso dei terreni;
  • rimborsi o sconti fiscali locali;
  • esenzioni IVA e dazi doganali su apparecchiature importate.

Questi regimi sono considerati sovvenzioni in quanto implicano una rinuncia a entrate pubbliche e sono specifici perché limitati a determinati settori, aree o imprese. La Commissione evidenzia anche che alcune misure locali sono concesse in modo ad hoc e non secondo criteri oggettivi e trasparenti.

Pregiudizio per l'industria dell'Unione

La Commissione conclude che l'industria dell'Unione, composta da oltre 380 produttori, ha subito un pregiudizio notevole. I dati mostrano:

  • aumento del consumo UE del 6,1 %;
  • calo della quota di mercato dell'industria unionale dal 72,4 % al 67,1 %;
  • incremento della quota di mercato delle importazioni cinesi dal 16,9 % al 21,1 %;
  • forte diminuzione dei prezzi di importazione cinesi;
  • calo della redditività complessiva dell'industria unionale;
  • riduzione dell'occupazione di oltre 4.200 posti di lavoro;
  • chiusura di numerose PMI, soprattutto nel segmento della ricostruzione.

La Commissione osserva che il segmento di livello 3 è il più colpito, con perdite significative e forte sottoquotazione dei prezzi; tuttavia, in ragione dell'interconnessione tra i livelli, la pressione si trasmette anche ai livelli 1 e 2.

Nesso di causalità

La Commissione ritiene provato il nesso causale tra le importazioni sovvenzionate cinesi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Le altre cause invocate dalle parti, tra cui importazioni da paesi terzi, esportazioni dell'industria dell'Unione, andamento dei costi, investimenti in ricostruzione e variazioni della gamma di prodotti, non sono ritenute idonee a interrompere il nesso.

In particolare, la Commissione osserva che:

  • le importazioni cinesi sono aumentate di oltre 1,1 milioni di unità;
  • i prezzi cinesi restano nettamente inferiori a quelli dell'Unione;
  • le importazioni da altri paesi terzi hanno volumi inferiori e non spiegano l'impatto principale;
  • l'effetto di prezzo sui livelli inferiori si riflette sugli altri segmenti del mercato.

Interesse dell'Unione

La Commissione conclude che l'adozione delle misure è nell'interesse dell'Unione. Le ragioni principali sono:

  • tutela dell'industria dell'Unione e in particolare delle PMI;
  • salvaguardia dell'occupazione, specie nel settore della ricostruzione;
  • ripristino di condizioni concorrenziali eque;
  • coerenza con gli obiettivi dell'economia circolare, della prevenzione dei rifiuti e del sostegno alle PMI.

Le obiezioni degli importatori e di alcune parti interessate vengono respinte, anche perché esistono fonti di approvvigionamento alternative da altri paesi terzi e il mercato dell'Unione mantiene capacità produttiva sufficiente.

Misure definitive e relazione con il dazio antidumping

La Commissione applica la regola del dazio inferiore: il dazio compensativo è fissato al livello necessario a eliminare il pregiudizio, ma resta anche coordinato con il dazio antidumping parallelo. Per alcuni gruppi il dazio compensativo coincide con il margine di sovvenzione; per altri si applicano importi più contenuti.

La Commissione ritiene opportuno stabilire dazi fissi per unità, e non ad valorem, per evitare che il sistema favorisca le fasce più basse o penalizzi eccessivamente i prodotti di livello 1 e 2, importanti per la ricostruzione e per la qualità dell'offerta unionale.

Entrata in vigore e clausole finali

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Inoltre, il testo contiene una clausola sul trattamento delle merci deteriorate prima dell'immissione in libera pratica e sulla riduzione proporzionale del dazio ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del codice doganale dell'Unione.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio compensativo definitivo

È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi o ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della RPC. Il dazio è espresso in EUR per unità ed è differenziato per società/gruppo: Xingyuan 57,28; Giti 11,07; Aeolus/Pirelli 49,07; Hankook 3,75; altre società che hanno collaborato 27,69; altre società che hanno collaborato solo al dumping 57,28; tutte le altre società 57,28.

Condizioni per l'applicazione delle aliquote individuali

Le aliquote individuali si applicano solo se all'autorità doganale è presentata una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile della società esportatrice. In mancanza della fattura conforme, si applica l'aliquota residuale per 'tutte le altre società'.

Classificazione doganale e monitoraggio delle ruote complete

Le ruote e le ruote di rimorchi e semirimorchi munite di pneumatici nuovi o ricostruiti rientranti nel prodotto in esame sono classificate ai codici TARIC 8708701015, 8708701080, 8708705015, 8708705080, 8708709115, 8708709915, 8716909015 e 8716909080. La Commissione motiva tale previsione con l'esigenza di monitorare possibili elusioni.

Interessi di mora e regole doganali applicabili

Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. In caso di rimborso che dia diritto a interessi di mora, il tasso è pari al tasso BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento pubblicato nella GUUE, vigente il primo giorno lavorativo del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Modifica del regolamento antidumping parallelo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 è modificato: sono sostituite le aliquote antidumping definitive per le medesime società, è introdotta una nuova disciplina delle società che possono chiedere riesame da nuovo esportatore e sono sostituiti gli allegati I e II. Le aliquote antidumping definitive risultano, tra l'altro, pari a 4,48 per Xingyuan, 36,89 per Giti, 0,37 per Aeolus/Pirelli, 38,98 per Hankook, 21,62 per alcune altre società che hanno collaborato e 0 per alcune società dell'allegato II.

Nuovi esportatori e riesame

L'articolo 2 del regolamento antidumping modificato consente l'inserimento di nuovi produttori esportatori nell'elenco soggetto a dazio individuale, purché dimostrino di non aver esportato il prodotto nel periodo dell'inchiesta, di non essere collegati a operatori già soggetti alle misure e di aver esportato dopo il periodo dell'inchiesta o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantità rilevanti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazi compensativiantidumpingpolitica commercialedogane

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