Regolamento (UE) 2018/1699
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1699 della Commissione, del 9 novembre 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2018 fino al 30 dicembre 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa, in via tecnica e temporanea, i parametri di mercato da usare per il calcolo prudenziale delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese assicurative e riassicurative. Stabilisce le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per singoli mercati nazionali. È adottato con urgenza per garantire uniformità applicativa e certezza giuridica nella segnalazione prudenziale.
Fornisce le informazioni tecniche da utilizzare, per il periodo 30 settembre 2018-30 dicembre 2018, nel calcolo delle riserve tecniche, dei fondi propri di base, dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità ai sensi di Solvibilità II.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 settembre 2018 al 30 dicembre 2018. Riguarda il calcolo della migliore stima, dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità, sulla base delle strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, degli spread fondamentali e degli aggiustamenti per la volatilità riportati negli allegati. Non disciplina esclusioni soggettive o territoriali specifiche, oltre all'applicazione generale negli Stati membri e al carattere rilevante ai fini SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1699 della Commissione
Il regolamento stabilisce le informazioni tecniche da utilizzare per il calcolo prudenziale delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel quadro di Solvibilità II. La Commissione adotta il testo con carattere di urgenza per assicurare che tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione impieghino gli stessi parametri di mercato nelle segnalazioni con date di riferimento comprese tra il 30 settembre 2018 e il 30 dicembre 2018.
Finalità e contesto normativo
La finalità è garantire condizioni uniformi di calcolo ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in particolare per la migliore stima, l'aggiustamento di congruità e l'aggiustamento per la volatilità. Nei considerando si sottolinea che le informazioni tecniche si fondano sui dati di mercato di fine settembre 2018, trasmessi dall'EIOPA alla Commissione e già pubblicati il 5 ottobre 2018; ciò giustifica l'adozione urgente e l'applicazione immediata a partire dalla prima data di riferimento utile.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda le imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. L'oggetto materiale è limitato ai parametri tecnici di input per il calcolo di:
- riserve tecniche;
- fondi propri di base;
- migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE;
- aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 quater;
- aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies.
Periodo di applicazione e decorrenza
L'articolo 1, paragrafo 1, impone l'utilizzo delle informazioni tecniche per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 settembre 2018 al 30 dicembre 2018. L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che si applichi già dal 30 settembre 2018, così da coprire integralmente il periodo di riferimento indicato.
Struttura delle informazioni tecniche
L'articolo 1, paragrafo 2, rinvia a tre allegati distinti:
- Allegato I: curve dei tassi di interesse privi di rischio per la migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o volatilità;
- Allegato II: spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità;
- Allegato III: aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato.
Le curve e gli spread sono articolati per valuta, durata residua e, ove necessario, classe di merito di credito o tipologia di esposizione. La struttura dell'allegato I copre un ampio novero di valute, includendo monete dell'area SEE e valute di mercati extra-UE rilevanti per la vigilanza prudenziale.
Spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità
L'allegato II precisa che gli spread fondamentali sono espressi in punti base e non comprendono gli incrementi di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Il dettaglio riguarda due macro-categorie:
- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, applicabili alle esposizioni denominate in tutte le valute;
- esposizioni verso enti finanziari, con tabelle distinte per euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna e altre valute.
Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, il regolamento dispone inoltre che per durate da 11 a 30 anni si applichino gli spread della durata di 10 anni. Per le esposizioni verso enti finanziari, gli spread variano in funzione della valuta, della durata e della classe di merito di credito da 0 a 6.
Aggiustamento per la volatilità
L'allegato III elenca l'aggiustamento per la volatilità da applicare alla pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio per ciascun mercato assicurativo nazionale. Nell'area euro il valore indicato è pari a 13 punti base per Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Sono poi previsti valori specifici per altre giurisdizioni, ad esempio 8 punti base per la Repubblica ceca, 31 per la Danimarca, 3 per l'Ungheria, 5 per la Svezia, 7 per la Croazia, -9 per la Bulgaria, 21 per il Regno Unito, 2 per la Romania, 6 per la Polonia, 16 per l'Islanda, 30 per la Norvegia, 10 per l'Australia, 23 per il Canada, 33 per gli Stati Uniti e 1 per il Giappone. Per il franco svizzero è indicato valore zero per Liechtenstein e Svizzera.
Effetti pratici per gli operatori
Per i professionisti del settore assicurativo, il regolamento ha un impatto operativo diretto sul calcolo delle valutazioni prudenziali e sulle segnalazioni da presentare alle autorità competenti. La necessità di utilizzare i medesimi parametri per tutte le segnalazioni del periodo garantisce uniformità di trattamento, comparabilità dei dati e riduzione del rischio di difformità nei calcoli tecnici.
Disposizioni principali
Periodo di applicazione delle informazioni tecniche
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche indicate nel regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2018 al 30 dicembre 2018 (articolo 1, paragrafo 1).
Contenuto delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per la migliore stima (allegato I); gli spread fondamentali per il calcolo dell'aggiustamento di congruità (allegato II); gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato (allegato III) (articolo 1, paragrafo 2).
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 30 settembre 2018 (articolo 2).
Base giuridica e urgenza
Il regolamento è adottato in base all'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e con procedura d'urgenza ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, in ragione della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e garantire l'uso di parametri uniformi.
Allegato I: curve dei tassi privi di rischio
L'allegato I contiene le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, espresse per durata residua fino a 150 anni, per numerose valute, tra cui euro, corone, zloty, franchi, dollari, yuan, real, rublo, rand, lire turche e altre.
Allegato II: spread fondamentali
L'allegato II riporta gli spread fondamentali, espressi in punti base, per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali e verso enti finanziari, con differenziazione per valuta, classe di merito di credito e durata. Per le durate da 11 a 30 anni, gli spread sono pari a quelli della durata di 10 anni; gli spread non includono gli incrementi previsti dall'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Allegato III: aggiustamento per la volatilità
L'allegato III fissa, per ciascun mercato assicurativo nazionale e per la valuta corrispondente, l'aggiustamento per la volatilità in punti base. Per l'area euro è indicato un aggiustamento di 13 punti base per i mercati nazionali elencati; sono inoltre previsti valori specifici per altre valute e mercati, inclusi valori pari a zero per il franco svizzero in Liechtenstein e Svizzera.
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