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Circolare

Circolare Inail n. 7 del 9 febbraio 2017

Art.1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257. Decreto ministeriale 27 ottobre 2016. Prime istruzioni applicative.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative sul Fondo istituito dalla legge di stabilità 2016 e disciplinato dal DM 27 ottobre 2016, destinato agli eredi di lavoratori deceduti per patologie asbesto-correlate contratte nell’esecuzione di operazioni o servizi portuali nei porti soggetti alla legge n. 257/1992. La prestazione ha natura risarcitoria e interviene a concorso del danno patrimoniale e non patrimoniale liquidato con sentenza esecutiva; il diritto spetta agli eredi ex artt. 536 ss. c.c., anche se il de cuius non era soggetto a obbligo assicurativo Inail. Sono indicati termini di presentazione differenziati per gli anni 2016, 2017 e 2018, modalità di invio delle domande, documentazione da allegare, regole di cumulo e meccanismi di erogazione verso eredi o debitore a seconda degli importi già corrisposti.

Procedure e modalità di erogazione del Fondo vittime amianto per eredi di vittime decedute in ambito portuale

Fondo per gli eredi delle vittime dell’amianto in ambito portuale

La circolare fornisce le prime istruzioni operative per l’applicazione dell’art. 1, comma 278, della legge n. 208/2015 e del DM 27 ottobre 2016, che hanno istituito presso lo Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato agli eredi dei lavoratori deceduti per patologie asbesto-correlate connesse all’esposizione ad amianto nello svolgimento di operazioni portuali. La misura ha natura risarcitoria e opera nei limiti della dotazione annua del Fondo.

Quadro normativo e finalità

Il Fondo è finalizzato a concorrere al pagamento del danno patrimoniale e non patrimoniale, giudizialmente accertato, dovuto agli eredi delle vittime dell’amianto per attività svolte nei porti italiani nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257. La dotazione è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

Hanno diritto alla prestazione gli eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti interessati dalla disciplina della legge n. 257/1992, purché nei confronti del de cuius sia dovuto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale così come liquidato con sentenza esecutiva.

La circolare precisa che:

  • il diritto può essere esercitato dagli eredi individuati dagli artt. 536 e seguenti del codice civile;
  • il decesso deve essere collegato all’esposizione all’amianto nell’esecuzione di operazioni portuali;
  • per "operazioni portuali" si intendono carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell’ambito portuale;
  • sono considerate anche le attività di "servizi portuali", in quanto complementari e accessorie alle operazioni portuali;
  • il beneficio può essere richiesto anche se il lavoratore non era soggetto all’obbligo assicurativo Inail.

È inoltre richiesto che l’autorità giudiziaria abbia stabilito con sentenza esecutiva il risarcimento dovuto agli aventi diritto; non è necessario che la sentenza sia passata in giudicato.

Natura e determinazione della prestazione

La prestazione ha natura risarcitoria e concorre alla corresponsione della somma liquidata in sentenza. L’importo è determinato annualmente dall’Inail come percentuale uguale per tutti i beneficiari, in funzione:

  • delle domande pervenute e ritenute accoglibili;
  • dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza;
  • del limite di spesa disponibile per ciascun anno.

La percentuale è fissata con determinazione del Presidente dell’Istituto entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di ciascun anno.

Domanda di accesso: presentazione, termini e modulistica

La domanda deve essere presentata da ciascun beneficiario secondo la modulistica allegata alla circolare. In prima applicazione, e ai fini del monitoraggio delle istanze, deve essere inviata:

  • via PEC all’indirizzo dcra@postacert.inail.it;
  • oppure con raccomandata A/R alla Sede centrale Inail - Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 - 00144 Roma.

La circolare disciplina termini differenziati in base all’annualità:

  • per il 2016, la domanda deve essere presentata entro il 18 marzo 2017, con riferimento alle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015;
  • per il 2017, entro il 28 febbraio 2017, con riferimento alle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2016;
  • per il 2018, entro il 28 febbraio 2018, con riferimento alle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2017.

La circolare precisa inoltre che l’accesso al Fondo è consentito anche per sentenze favorevoli anteriori al 2015, entro il limite dei termini prescrizionali ordinari decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.

Ripartizione delle risorse per annualità

Le risorse sono distinte per ciascun anno di riferimento:

  • anno 2016: copertura delle prestazioni relative a danni liquidati in sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015;
  • anno 2017: copertura delle prestazioni relative a danni liquidati in sentenze depositate entro il 31 dicembre 2016;
  • anno 2018: copertura delle prestazioni relative a danni liquidati in sentenze depositate entro il 31 dicembre 2017.

Per il 2016, possono essere accolte le istanze relative a sentenze esecutive di primo o secondo grado o comunque passate in giudicato depositate entro il 31 dicembre 2015. Per gli anni successivi al 2016, con riferimento a sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015, possono essere considerate anche le istanze conseguenti a riforma favorevole delle precedenti decisioni, con erogazione limitata alla differenza ancora dovuta rispetto a quanto già corrisposto.

Allegati, autocertificazioni e impegni dell’istante

Alle domande devono essere allegate le sentenze che individuano il debitore e l’importo dovuto. L’istante deve autocertificare sotto la propria responsabilità i dati anagrafici e lo status di erede del lavoratore deceduto per patologia asbesto-correlata.

Le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sono soggette ai controlli previsti dall’art. 71 del medesimo decreto. Inoltre, l’avente diritto deve:

  • impegnarsi a mantenere l’Istituto informato sugli sviluppi e sugli esiti del giudizio;
  • impegnarsi a restituire eventuali somme erogate indebitamente in caso di successiva riforma in pejus della sentenza;
  • comunicare contestualmente alla domanda al soggetto tenuto al risarcimento l’avvenuta presentazione dell’istanza di accesso al beneficio.

Erogazione della prestazione e rapporti con il debitore

Verificata l’ammissibilità della domanda, l’Inail comunica al soggetto debitore l’ammontare delle risorse erogabili, così da consentirgli di dimostrare eventuali pagamenti già effettuati agli eredi.

La circolare distingue tre ipotesi:

  • risarcimento già effettuato integralmente: la prestazione del Fondo è erogata direttamente al debitore, per evitare una duplicazione del risarcimento;
  • risarcimento effettuato parzialmente: il debitore può chiedere, entro 30 giorni dalla comunicazione Inail, una parte delle risorse del Fondo, purché l’importo effettivamente corrisposto agli aventi diritto sia superiore alla differenza tra il danno liquidato in sentenza e l’ammontare erogabile dal Fondo; alla richiesta deve essere allegata documentazione idonea, inclusa la quietanza rilasciata dagli eredi;
  • nessun pagamento effettuato: l’Inail eroga l’intero importo della prestazione agli eredi, dandone comunicazione al debitore.

È riportato un esempio numerico nel quale, a fronte di un risarcimento giudiziale di 100.000 euro, di una quota Fondo pari al 60% (60.000 euro) e di un pagamento dell’impresa agli eredi di 80.000 euro, agli eredi spettano complessivamente 100.000 euro, mentre l’impresa riceve dal Fondo 40.000 euro.

Cumulabilità, minori e istruzioni successive

Le prestazioni del Fondo sono espressamente cumulabili con altri benefici previsti dall’ordinamento.

Per gli eredi minorenni la domanda è presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale o dal tutore; sulla questione del pagamento ai minori e dell’autorizzazione del giudice tutelare la circolare rinvia a successive istruzioni.

L’erogazione della prestazione avviene entro 90 giorni dal trasferimento delle risorse all’Inail da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La circolare anticipa che ulteriori istruzioni operative saranno fornite con successive note, anche per il recupero delle somme in caso di riforma sfavorevole definitiva della sentenza.

Gestione delle domande già presentate e copertura finanziaria

Per le istanze già pervenute dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 e prima della circolare, la Direzione centrale rapporto assicurativo deve acquisire le domande mediante il Mod. 191 e inviare all’interessato lo specifico atto istruttorio Mod. 192. Le eventuali domande pervenute alle strutture territoriali devono essere trasmesse alla Direzione centrale rapporto assicurativo.

La copertura finanziaria della prestazione è assicurata dalla dotazione del Fondo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L’onere finanziario è comunicato annualmente dall’Inail al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del trasferimento delle risorse.

Punti principali

Quadro normativo e finalità del Fondo

Il Fondo è istituito dall’art. 1, comma 278, della legge n. 208/2015 ed è disciplinato dal DM 27 ottobre 2016. Esso è destinato a coprire, nei limiti delle risorse disponibili, le spese relative al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale riconosciuto giudizialmente agli eredi delle vittime dell’amianto, per attività svolte nei porti in cui hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257/1992.

Destinatari e presupposti del diritto

Possono accedere alla prestazione gli eredi dei soggetti deceduti per patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione di operazioni portuali o di servizi portuali complementari e accessori. Il decesso deve riferirsi a un soggetto nei cui confronti sia dovuto un risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, liquidato con sentenza esecutiva. La circolare chiarisce che il diritto può essere esercitato anche se il lavoratore non era assicurato Inail.

Natura della prestazione e misura dell’importo

La prestazione ha natura risarcitoria e concorre al pagamento della somma liquidata in sentenza. L’importo non è fisso ma viene determinato annualmente dall’Inail come percentuale unica per tutti i beneficiari, in base alle domande ricevute e accolte, agli importi dei risarcimenti riconosciuti e nel limite della dotazione annua del Fondo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La percentuale è fissata dal Presidente dell’Istituto entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di ciascun anno.

Presentazione della domanda e termini

La domanda va presentata da ciascun beneficiario secondo la modulistica allegata alla circolare. In fase di prima applicazione deve essere inviata via PEC a dcra@postacert.inail.it oppure con raccomandata A/R alla Direzione centrale rapporto assicurativo Inail, Piazzale G. Pastore 6, 00144 Roma, anche per i lavoratori non assicurati. I termini sono: per il 2016, entro il 18 marzo 2017, con riferimento alle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015; per il 2017, entro il 28 febbraio 2017, per sentenze depositate entro il 31 dicembre 2016; per il 2018, entro il 28 febbraio 2018, per sentenze depositate entro il 31 dicembre 2017.

Documentazione, dichiarazioni e controlli

Alle istanze devono essere allegate le sentenze che individuano il debitore e la somma dovuta. L’avente diritto deve autocertificare i propri dati anagrafici e lo status di erede, con dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, soggette ai controlli dell’art. 71 del medesimo decreto. Gli istanti devono inoltre impegnarsi a informare l’Istituto sugli sviluppi del giudizio e a restituire eventuali somme indebitamente percepite in caso di successiva riforma in pejus della sentenza. Devono anche comunicare al soggetto tenuto al risarcimento di aver presentato la domanda di accesso al beneficio.

Disciplina delle annualità e gestione delle risorse

Le risorse del Fondo sono distinte per ciascun anno. Per il 2016 si coprono le sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015; per il 2017 quelle depositate entro il 31 dicembre 2016; per il 2018 quelle depositate entro il 31 dicembre 2017. La circolare precisa che, per il 2016, sono ammissibili le sentenze esecutive di primo o secondo grado o comunque passate in giudicato depositate entro il 31 dicembre 2015; per gli anni successivi, con riferimento a sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015, sono considerate anche le domande presentate a seguito di riforma favorevole delle precedenti sentenze, limitatamente alla differenza ancora dovuta.

Modalità di erogazione e rapporto con il debitore

Una volta ritenuta accoglibile la domanda, Inail comunica al debitore l’ammontare delle risorse erogabili. Se il debitore ha già risarcito integralmente, la prestazione è erogata direttamente a lui per evitare duplicazioni; se ha risarcito solo parzialmente, entro 30 giorni dalla comunicazione può chiedere una parte delle risorse, allegando prova del pagamento agli eredi, purché l’importo già corrisposto superi la differenza tra quanto stabilito in sentenza e l’importo erogabile dal Fondo. Se il debitore non ha pagato neppure parzialmente, l’intera prestazione è erogata agli eredi. Anche il debitore deve impegnarsi a restituire eventuali somme erogate indebitamente in caso di successiva riforma sfavorevole per l’istante.

Minori, cumulabilità e istruzioni operative

Per gli eredi minorenni la domanda è presentata dal genitore esercente la potestà o dal tutore; sulla disciplina dell’autorizzazione del giudice tutelare la circolare si riserva istruzioni successive. Le prestazioni del Fondo sono cumulabili con altri benefici previsti dall’ordinamento. L’erogazione avviene entro 90 giorni dal trasferimento delle risorse al Inail da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; ulteriori istruzioni operative e di recupero delle somme saranno fornite con successive note. Le domande già pervenute devono essere acquisite con Mod. 191 e istruite con Mod. 192.

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