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Circolare

Circolare Inail n. 8 del 17 febbraio 2017

Art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato e integrato dall’art. 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, in quanto imputati ammessi alla prova nel processo penale; condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; tossicodipendenti condannati per un reato di “lieve entità” in materia di stupefacenti. Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, integrato di euro 3 milioni per l’anno 2017.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che il Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali copre anche i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità nelle nuove fattispecie introdotte dalla legge di bilancio 2017: imputati ammessi alla prova, condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e condannati per reati di lieve entità in materia di stupefacenti. Vengono richiamati i soggetti promotori, le attività assicurabili, il premio speciale unitario per il 2017, le modalità telematiche di richiesta e attivazione della copertura, la registrazione delle presenze, gli adempimenti in caso di infortunio o malattia professionale e il monitoraggio del Fondo.

Copertura assicurativa Inail per lavori di pubblica utilità e messa alla prova, con estensione del Fondo per il 2017

Copertura assicurativa Inail per lavori di pubblica utilità e messa alla prova

La circolare definisce l’estensione della copertura assicurativa Inail ai soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità nelle nuove ipotesi introdotte dalla legge di bilancio 2017. L’intervento si innesta sul Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla legge n. 208/2015, precisandone beneficiari, modalità di attivazione, oneri economici e adempimenti operativi.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

La circolare richiama la normativa di riferimento in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ordinamento penitenziario, stupefacenti, codice della strada, messa alla prova, volontariato e disciplina delle convenzioni per il lavoro di pubblica utilità. L’obiettivo è coordinare la tutela assicurativa per attività che hanno natura gratuita e finalità riparatoria o di utilità sociale, in assenza di una disciplina nuova e diversa rispetto a quella già applicata dall’Inail con le precedenti circolari.

Estensione della platea dei beneficiari

L’art. 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 estende il Fondo anche al lavoro di pubblica utilità svolto:

  • a seguito di sentenza di condanna per la guida sotto l’influenza dell’alcool, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada;
  • a seguito di sentenza di condanna per la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 187, comma 8-bis, del Codice della strada;
  • a seguito di sentenza di condanna per reati di lieve entità in materia di stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis, del DPR n. 309/1990;
  • nel caso di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 168-bis c.p.

La platea dei destinatari della tutela comprende quindi anche imputati ammessi alla prova, condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti e tossicodipendenti condannati per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti, oltre ai soggetti già previsti dalla disciplina sperimentale sul Fondo.

Soggetti promotori e obblighi assicurativi

I soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità sono quelli che stipulano le convenzioni con il Ministero della giustizia o con i Presidenti dei Tribunali delegati. Possono essere promotori:

  • Stato;
  • regioni;
  • province;
  • comuni;
  • aziende sanitarie;
  • enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, operanti in Italia.

Su tali soggetti grava l’obbligo di assicurare contro infortuni sul lavoro e malattie professionali le persone ammesse al lavoro di pubblica utilità, nonché l’onere degli adempimenti necessari ad attivare la copertura. La circolare precisa che nessun onere ricade sugli organi del Ministero della giustizia.

Le convenzioni devono indicare:

  • le tipologie di attività da svolgere;
  • le persone incaricate, presso amministrazioni, enti o organizzazioni interessate, di coordinare la prestazione lavorativa e impartire le istruzioni operative;
  • gli aspetti organizzativi relativi agli accertamenti sulla regolarità della prestazione gratuita.

Attività tutelate e premio assicurativo

La tutela riguarda le attività gratuite di pubblica utilità che rientrano nelle attività protette dall’art. 1 del DPR n. 1124/1965. La circolare conferma l’applicazione del premio speciale unitario previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014:

  • 258,00 euro annui per soggetto;
  • importo frazionabile in relazione alle giornate effettive di attività;
  • aggiornamento annuale in base al limite minimo di retribuzione giornaliera.

Per l’anno 2017 il premio è determinato in:

  • 258,00 euro annui;
  • 0,86 euro per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata.

L’onere del premio è posto a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che per il 2017 risulta integrato di 3 milioni di euro.

Modalità di attivazione della copertura

Il soggetto promotore deve richiedere all’Inail l’attivazione della copertura assicurativa mediante procedura telematica, almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività. La richiesta deve essere corredata da:

  • copia del provvedimento giudiziario, ordinanza o sentenza secondo la fattispecie;
  • copia della convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e il raccordo con le autorità competenti.

La stessa tempistica vale per eventuali variazioni dei dati già comunicati, che devono essere trasmesse almeno 10 giorni prima del verificarsi della modifica.

Se sussistono i requisiti e il Fondo presenta disponibilità, l’Inail comunica via PEC al soggetto assicurante l’attivazione della copertura per gli addetti interessati e per il numero di giornate richieste. Il sistema telematico calcola gli oneri assicurativi e aggiorna il contatore delle risorse disponibili sul portale Inail. In caso di esaurimento del Fondo, il sistema impedisce l’invio di nuove richieste.

La copertura, anche quando la comunicazione di inizio attività è stata inviata nei termini, opera solo dalla data della comunicazione di attivazione da parte dell’Inail.

Registrazione delle presenze

Per i soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità la normativa già prevede specifiche registrazioni delle presenze. La circolare chiarisce che tali registrazioni sostituiscono quelle previste dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014, evitando duplicazioni di adempimenti, purché siano rese disponibili all’Istituto in caso di richiesta.

Prestazioni in caso di infortunio o malattia professionale

L’erogazione delle prestazioni segue il principio per cui la copertura deve essere stata previamente attivata dall’Inail. Non opera, quindi, il principio di automaticità del diritto alle prestazioni: in assenza di copertura attivata le prestazioni non possono essere riconosciute.

Poiché l’attività è svolta gratuitamente, la base retributiva per il calcolo delle prestazioni economiche è determinata convenzionalmente sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente al limite minimo di retribuzione giornaliera vigente per le contribuzioni previdenziali e assistenziali.

Azione di regresso e obblighi di sicurezza

La circolare richiama l’art. 3, comma 12-bis, del d.lgs. n. 81/2008, precisando che gli obblighi di salute e sicurezza nei confronti dei soggetti assicurati gravano sia sul soggetto promotore sia sui beneficiari del progetto di pubblica utilità. In caso di violazione delle norme prevenzionali e di evento lesivo integrante un reato perseguibile d’ufficio, entrambi possono essere destinatari dell’azione di regresso dell’Istituto.

Denunce di infortunio e malattia professionale

L’obbligo di denuncia di infortunio e malattia professionale ricade sul soggetto promotore, che deve adempiere secondo gli articoli 53 e 54 del DPR n. 1124/1965, come modificati.

La denuncia di infortunio deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso telematicamente all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente. La comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza per eventi con morte o prognosi superiore a 30 giorni si considera assolta con l’invio telematico della denuncia all’Istituto.

Il soggetto assicurato deve invece:

  • dare notizia al promotore di ogni infortunio, anche di lieve entità, comunicando identificativo e data del certificato medico trasmesso telematicamente;
  • denunciare la malattia professionale al soggetto promotore ai sensi dell’art. 52 del DPR n. 1124/1965.

Adempimenti delle sedi Inail e gestione del Fondo

Le sedi Inail devono monitorare quotidianamente le denunce web pervenute, lavorarle tempestivamente e produrre le comunicazioni di attivazione della copertura, nonché quelle di variazione e cessazione. L’Istituto attua la copertura nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo e ne rendiconta l’attività secondo le modalità e i tempi previsti dalla disciplina del Fondo stesso.

Per quanto non espressamente disciplinato, restano applicabili le istruzioni già fornite con le circolari Inail n. 45 del 27 marzo 2015 e n. 15 dell’11 aprile 2016.

Punti principali

Estensione della copertura e dotazione del Fondo

La legge di bilancio 2017 estende il Fondo già previsto dall’art. 1, comma 312, della legge n. 208/2015 ai lavori di pubblica utilità svolti da imputati ammessi alla messa alla prova, condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e tossicodipendenti condannati per reati di lieve entità in materia di stupefacenti. La dotazione del Fondo per il 2017 viene integrata di 3 milioni di euro, portando lo stanziamento complessivo indicato nella circolare a 7.900.000 euro, nei limiti e secondo i criteri già previsti dalla disciplina del Fondo.

Soggetti promotori e convenzioni

La richiesta di assicurazione spetta ai soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità che abbiano stipulato le convenzioni previste dalla normativa richiamata con il Ministero della giustizia o con i Presidenti dei Tribunali delegati. Possono essere promotori Stato, regioni, province, comuni, aziende sanitarie, enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, operanti in Italia. Gli oneri assicurativi gravano sui promotori e non sugli organi del Ministero della giustizia. Le convenzioni devono indicare le attività da svolgere, i soggetti incaricati del coordinamento e le modalità organizzative di verifica.

Destinatari della tutela assicurativa

Oltre ai già previsti beneficiari di misure di sostegno al reddito, ai detenuti e internati e agli stranieri richiedenti asilo in possesso del permesso di soggiorno, sono inclusi i soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità nelle nuove ipotesi introdotte: condanna per guida sotto l’influenza dell’alcool, condanna per guida in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti, condanna per reati di lieve entità in materia di stupefacenti e imputazione con sospensione del processo e messa alla prova ex art. 168-bis c.p.

Attività assicurate e premio speciale unitario

La copertura riguarda le attività gratuite di pubblica utilità che rientrano nelle attività protette di cui all’art. 1 del DPR n. 1124/1965. Si applica il premio speciale unitario previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014, pari a 258,00 euro annui per soggetto, frazionabile in base alle giornate effettive di attività e aggiornato annualmente in relazione al limite minimo di retribuzione giornaliera. Per il 2017 il premio è pari a 258,00 euro annui e 0,86 euro per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata; l’onere è posto a carico del Fondo.

Attivazione della copertura e limiti del Fondo

Il promotore deve richiedere all’Inail l’attivazione della copertura esclusivamente in via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività, allegando il provvedimento giudiziario e la convenzione. La stessa tempistica vale per eventuali variazioni dei dati già comunicati. Se i requisiti sussistono e il Fondo dispone di capienza, l’Inail comunica via PEC l’attivazione e il sistema aggiorna il contatore delle risorse. In caso di esaurimento delle disponibilità non è consentito presentare ulteriori richieste. La copertura opera solo dalla data di comunicazione dell’attivazione da parte dell’Inail.

Registrazione presenze e controlli

Poiché la disciplina di settore prevede già specifiche registrazioni delle presenze, tali registrazioni sostituiscono quelle previste dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014, al fine di evitare duplicazioni, purché siano rese disponibili all’Istituto su richiesta. Ai fini dei controlli, si fa riferimento ai documenti e alle registrazioni già previsti dalla normativa vigente per le attività di pubblica utilità.

Infortuni, malattie professionali e prestazioni

In caso di infortunio o malattia professionale, non opera l’automaticità delle prestazioni: l’indennizzo è dovuto solo se la copertura è stata attivata dall’Inail. La base retributiva per il calcolo delle prestazioni è determinata convenzionalmente, assumendo la retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente al limite minimo di retribuzione giornaliera vigente. Le denunce seguono gli articoli 53 e 54 del DPR n. 1124/1965, come modificati, con denuncia di infortunio corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso telematicamente all’Istituto. La comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza per eventi con morte o prognosi superiore a 30 giorni si intende assolta con l’invio telematico della denuncia all’Inail.

Adempimenti del soggetto assicurato e delle sedi Inail

Il soggetto assicurato deve comunicare al promotore ogni infortunio, anche lieve, indicando identificativo e data del certificato medico trasmesso telematicamente, e deve denunciare la malattia professionale al promotore. Le sedi Inail devono monitorare giornalmente le denunce web pervenute, lavorarle tempestivamente e predisporre le comunicazioni di attivazione, variazione e cessazione della copertura assicurativa.

Gestione del Fondo e rinvio alle istruzioni precedenti

L’Inail attua la copertura nei limiti delle risorse del Fondo e rendiconta l’attività secondo le regole del Fondo stesso. Per quanto non disciplinato dalla circolare, si rinvia alle circolari Inail n. 45 del 27 marzo 2015 e n. 15 dell’11 aprile 2016, che restano il quadro operativo di riferimento.

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