L.R. Toscana 24/2005
Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana disciplina interventi di prevenzione, educazione e studio sui rischi in ambito domestico, coinvolgendo SSR, ARS, ASL, INAIL, scuole, associazioni e imprese. Prevede contributi regionali per progetti e campagne, criteri annuali della Giunta entro il 31 ottobre e relazione al Consiglio entro il 31 dicembre. Oneri iniziali: 200.000 euro annui per il 2005-2007.
Promozione della salute e sicurezza negli ambiti domestici
Promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici
La legge della Regione Toscana definisce un quadro di interventi per prevenire gli infortuni domestici e migliorare la sicurezza delle abitazioni e delle relative pertinenze. La disciplina si fonda su azioni di tutela, educazione sanitaria, rilevazione dei rischi, studio e sperimentazione di soluzioni tecniche per la casa.
Ambito di applicazione e definizioni
Ai fini della legge, per infortuni domestici si intendono gli eventi accidentali che si verificano nelle abitazioni e nelle relative pertinenze e che compromettono temporaneamente o definitivamente la salute delle persone. La norma riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana.
Compiti del Servizio sanitario regionale e della programmazione sanitaria
Il Servizio sanitario regionale deve programmare:
- azioni di educazione sanitaria e campagne informative contro il rischio di infortuni domestici;
- attività di formazione continua sulla valutazione e individuazione dei rischi presenti negli ambienti domestici;
- iniziative di miglioramento e qualificazione delle attività connesse agli obblighi delle imprese installatrici e manutentrici degli impianti domestici;
- forme di collaborazione con altri soggetti pubblici competenti.
Nel Piano sanitario regionale è inserito uno specifico progetto-obiettivo denominato “promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici”, che deve definire obiettivi, risorse e modalità di attuazione.
Ruolo dell’ARS e monitoraggio
L’Agenzia regionale di sanità, in collaborazione con le aziende sanitarie, assicura il monitoraggio degli infortuni domestici e redige una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti in materia sanitaria ed economico-produttiva.
Coordinamento istituzionale e collaborazione con INAIL
Il comitato regionale di coordinamento, integrato per le componenti regionali relative all’educazione alla salute e alla formazione e aggiornamento del personale, svolge funzioni di:
- acquisizione di informazioni sulla conoscenza dei rischi per la tutela della salute derivanti da infortuni domestici;
- definizione, con l’INAIL, di forme idonee di scambio periodico di dati e informazioni sull’assicurazione contro gli incidenti domestici;
- consulenza e assistenza in materia di prevenzione degli infortuni domestici.
Soggetti destinatari e iniziative ammissibili
Tutti i cittadini possono partecipare alle iniziative previste dalla legge, individualmente o in forma associata. Le iniziative sono promosse dalle aziende unità sanitarie locali.
Le imprese concorrono alle finalità della legge attraverso:
- campagne di sensibilizzazione e informazione sul corretto uso e sulla sicurezza degli oggetti destinati agli ambienti domestici;
- studi, ricerche, sperimentazioni e prototipizzazioni di prodotti che migliorino salute e sicurezza in ambito domestico.
Rientrano tra gli interventi finanziabili o comunque considerati dalla legge:
- percorsi formativi e informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali sulla progettazione e realizzazione di ambienti e impianti domestici, svolti da Aziende USL, INAIL e ISPELS;
- percorsi formativi destinati ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che svolgono lavoro domestico non a titolo gratuito;
- campagne informative di prevenzione ed educazione sanitaria promosse da Aziende USL, INAIL, ISPELS ed enti locali;
- progetti di studio, ricerca e monitoraggio di situazioni di rischio per la sicurezza e il miglioramento della qualità della vita in ambito domestico, con particolare riferimento a donne, anziani, bambini e disabili;
- iniziative di educazione alla salute contro gli infortuni domestici promosse da scuole e università, anche in collaborazione con le aziende sanitarie;
- azioni di prevenzione e promozione della salute promosse da associazioni di rappresentanza dei lavoratori domestici, associazioni di consumatori, ambientaliste, femminili e familiari, anche in concorso con Aziende USL, INAIL, ISPELS ed enti locali;
- ricerca, sperimentazione e prototipizzazione di dispositivi e prodotti per la casa di largo consumo con particolare valore innovativo per la sicurezza domestica;
- iniziative di prevenzione e sicurezza promosse da associazioni e categorie imprenditoriali.
Contributi regionali e criteri di erogazione
La Giunta regionale deve adottare ogni anno, entro il 31 ottobre, una deliberazione con i criteri, le modalità di selezione e di erogazione dei contributi per realizzare gli interventi previsti, con specifico riferimento alle modalità attuative dei piani integrati di salute.
Possono richiedere i contributi regionali tutti i soggetti individuati come destinatari delle iniziative promosse dalle aziende USL, presentando apposita domanda alle aziende stesse.
Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale deve informare il Consiglio regionale:
- sull’utilizzo dei contributi;
- sull’andamento degli incidenti domestici nel territorio regionale.
Concorso finanziario di soggetti privati
Imprese e altri soggetti privati possono concorrere alle finalità della legge mediante iniziative promozionali che prevedano un apporto finanziario. Tali iniziative possono ottenere il patrocinio della Regione Toscana.
La Giunta regionale, tramite il comitato regionale di coordinamento, valuta la coerenza di queste iniziative con la legge. Le somme raccolte sono destinate a incrementare il capitolo di spesa previsto per i contributi regionali.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri della legge sono quantificati in 200.000 euro annui. Per il 2005 e i due esercizi successivi la copertura è assicurata con i fondi stanziati nella U.P.B. n. 262 “Azioni programmate di cui al P.R.S. - spese correnti” del bilancio di previsione 2005-2007; per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
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