L.R. Toscana 21/2005
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale interviene sulla l.r. 38/2004 in materia di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Estende da tre a cinque anni un termine del quinquennio previsto dall’art. 35, sostituisce un riferimento alla “capacità” con “volume” nell’art. 37 e abroga il comma 3 dello stesso articolo e una lettera dell’art. 49.
Modifiche alla disciplina regionale delle acque minerali, di sorgente e termali
Modifiche alla disciplina delle acque minerali, di sorgente e termali
La legge regionale 1 febbraio 2005, n. 21, applicabile nella Regione interessata, interviene in modo puntuale sulla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38, che disciplina ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Il provvedimento non detta una disciplina autonoma, ma aggiorna singole disposizioni della normativa previgente.
Contenuto delle modifiche
La modifica all’articolo 35 sostituisce nel comma 3 il termine “tre” con “cinque” e “triennio” con “quinquennio”. Ne deriva l’allungamento del periodo richiamato dalla disposizione originaria, con conseguente riferimento a un arco temporale di cinque anni invece che di tre.
All’articolo 37 viene modificato il comma 2, sostituendo le parole “la capacità” con “il volume”. La norma rinvia quindi al volume quale parametro da considerare nella disposizione originaria.
Lo stesso articolo 37 vede inoltre l’abrogazione del comma 3, che cessa pertanto di produrre effetti dalla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Infine, l’articolo 49 della l.r. 38/2004 è modificato con l’abrogazione della lettera d) del comma 1, che viene espunta dal testo vigente.
Ambito e effetti pratici
Le modifiche incidono esclusivamente sulla disciplina regionale toscana contenuta nella l.r. 38/2004 e non introducono nuovi procedimenti, contributi o sanzioni autonomi. Il loro effetto è quello di aggiornare il testo vigente, coordinando alcuni riferimenti lessicali e sopprimendo disposizioni ritenute non più operative o non più necessarie.
Regime temporale
L’atto produce effetti dalla sua entrata in vigore nel 2005 e opera come legge di modifica permanente della l.r. 38/2004. Tuttavia, il suo contenuto è oggi sostanzialmente superato dal successivo evolversi della disciplina di settore, trattandosi di intervento puntuale su una legge del 2004.
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