L.R. Toscana 20/2005
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica il testo unico toscano su istruzione, formazione e lavoro introducendo obiettivi di stabilità occupazionale, pari opportunità per immigrati, nuovi elenchi/albi regionali per agenzie e soggetti accreditati, regole per convenzioni e servizi al lavoro, raccordo informativo con la borsa lavoro e disciplina dell’apprendistato. È sostanzialmente operativa finché restano vigenti le norme richiamate.
Modifiche alla disciplina toscana su occupazione, mercato del lavoro e apprendistato
Modifiche alla disciplina toscana su occupazione e mercato del lavoro
La legge regionale Toscana n. 20 del 2005 interviene sul testo unico regionale in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro, aggiornando soprattutto la disciplina del mercato del lavoro, dell’accreditamento dei soggetti che operano nei servizi per l’impiego e dell’apprendistato.
Finalità di politica del lavoro
Il provvedimento amplia gli obiettivi regionali in materia occupazionale, ponendo l’accento su:
- il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa, per favorire condizioni di lavoro stabili;
- la promozione di azioni di pari opportunità e di qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati;
- la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche mediante incentivi per l’occupazione;
- la valorizzazione della bilateralità tra organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come forma libera di collaborazione tra le parti.
Apprendistato e formazione
La legge individua gli obiettivi qualificanti della formazione nell’apprendistato, tra cui la valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi dei contratti, la certificazione delle competenze in rapporto ai profili formativi, la definizione di standard per le competenze dei tutor e dei criteri per la capacità formativa delle imprese, nonché la garanzia della formazione per tutti gli apprendisti.
La Regione è chiamata a disciplinare, con regolamento e sentita la Commissione regionale permanente tripartita, i profili formativi e le modalità organizzative ed erogative della formazione esterna nell’apprendistato per:
- l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- l’apprendistato professionalizzante;
- l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Sistema regionale per l’impiego e raccordo con soggetti esterni
La Regione promuove il raccordo del sistema regionale per l’impiego con soggetti pubblici e privati accreditati, anche mediante convenzioni e misure finanziarie, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.
Le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati secondo gli stessi criteri, in modo da rafforzare l’integrazione tra pubblico e privato nei servizi per il lavoro.
Albo regionale delle agenzie per il lavoro
È istituito l’albo regionale delle agenzie per il lavoro operanti nel territorio regionale.
Il regolamento regionale disciplina:
- articolazione e tenuta dell’albo;
- modalità e procedure di iscrizione;
- requisiti per l’autorizzazione, con particolare riferimento alle competenze professionali e ai locali;
- sospensione e revoca dell’autorizzazione.
L’iscrizione è subordinata alla verifica dei requisiti giuridici e finanziari previsti dal d.lgs. n. 276/2003, come modificato dal d.lgs. n. 251/2004.
Elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro
È istituito anche l’elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione.
L’iscrizione nell’elenco è condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro. Il regolamento regionale disciplina:
- articolazione e tenuta dell’elenco;
- procedure di iscrizione;
- requisiti per l’accreditamento;
- sospensione e revoca dell’accreditamento;
- requisiti professionali e dei locali.
Convenzioni per lavoratori svantaggiati e disabili
La legge disciplina convenzioni dedicate all’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili.
Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 276/2003 solo se stipulano una convenzione con la provincia interessata.
Per favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili, la provincia stipula una convenzione con:
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale;
- le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui alla l.r. n. 87/1997.
Il regolamento regionale deve definire procedure, garanzie a tutela dei lavoratori interessati e requisiti soggettivi e oggettivi per tali convenzioni.
Dati informativi e borsa continua nazionale del lavoro
Tutti i dati destinati alla borsa continua nazionale del lavoro confluiscono nel sistema informativo regionale. La Regione deve assicurare l’interconnessione tra sistema regionale e borsa continua nazionale del lavoro.
Regolamento regionale: contenuti principali
Il regolamento regionale assume un ruolo centrale nella disciplina del sistema regionale per l’impiego e delle politiche del lavoro. In particolare deve definire:
- tipologie dei servizi per l’impiego, standard minimi di efficienza e qualità delle prestazioni;
- nomina, composizione e durata in carica degli organismi consultivi e di coordinamento regionali;
- criteri per individuare le organizzazioni sindacali e le associazioni più rappresentative;
- procedure e garanzie per le convenzioni relative ai lavoratori svantaggiati;
- criteri e procedure per le convenzioni relative alle agenzie di somministrazione;
- requisiti, procedure e criteri per l’accreditamento dei soggetti che svolgono servizi al lavoro;
- disciplina dell’elenco dei soggetti accreditati, dei requisiti di iscrizione, della durata e dei poteri di sospensione/revoca;
- modalità di autorizzazione per intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione;
- profili formativi e modalità della formazione esterna in apprendistato.
Ambito territoriale e attualità della disciplina
La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Toscana e gli operatori che svolgono attività nel suo territorio. Il contenuto ha natura di modifica del testo unico regionale e resta rilevante finché le disposizioni richiamate e sostituite sono vigenti e applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 1 feb 2005L.R. Toscana 21/2005
- Legge · 31 gen 2005L.R. Toscana 18/2005
- Legge · 31 gen 2005L.R. Toscana 19/2005
- Legge · 4 feb 2005L.R. Toscana 26/2005
- Legge · 4 feb 2005L.R. Toscana 25/2005
- Legge · 4 feb 2005L.R. Toscana 24/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →