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Legge

L.R. Toscana 25/2005

Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo.

Normativa regionaleL.R. Toscana 25/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana vieta il fumo nei locali chiusi pubblici e privati e sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, salvo abitazioni private, mezzi privati e eventuali aree per fumatori conformi al d.p.c.m. 23 dicembre 2003. Disciplina controlli, responsabilità, sanzioni e iniziative di prevenzione e disassuefazione. Prevede oneri solo per l’anno 2005 e abroga la previgente legge regionale n. 65/1996.

Tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo in Toscana

Tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo

La legge disciplina, nel territorio della Regione Toscana, le misure di prevenzione e di contrasto ai rischi per la salute derivanti dal fumo, con particolare attenzione all’osservanza del divieto di fumare nei luoghi e sui mezzi di competenza regionale e locale. Il provvedimento si coordina con la normativa nazionale in materia di tutela dei non fumatori.

Ambito di applicazione e divieto di fumare

È vietato fumare in tutti i locali chiusi pubblici e privati del territorio regionale e su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale e locale.

Il divieto non si applica a:

  • abitazioni private e loro pertinenze;
  • mezzi di trasporto adibiti a uso privato;
  • aree riservate ai fumatori, se predisposte e segnalate secondo la disciplina richiamata dalla legge.

Iniziative di prevenzione, informazione e disassuefazione

Il piano sanitario regionale deve prevedere azioni specifiche di informazione sui rischi del fumo di tabacco, iniziative educative per il benessere della persona e interventi per la disassuefazione dal fumo.

La programmazione regionale deve fondarsi su un modello intersettoriale e integrato tra competenze sanitarie e sociali, con l’obiettivo di modificare atteggiamenti e abitudini della popolazione. La Regione deve inoltre promuovere forme di raccordo e collaborazione con:

  • aziende sanitarie;
  • enti locali;
  • enti di ricerca;
  • istituzioni scolastiche;
  • società scientifiche e professionali di settore;
  • associazioni del volontariato;
  • Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Tra le azioni specifiche previste rientrano:

  • promozione della ricerca e della formazione degli operatori, anche mediante accordi con le università toscane;
  • iniziative innovative di prevenzione ed educazione, rivolte a gruppi specifici e basate su risultati verificabili;
  • qualificazione della rete dei centri antifumo delle aziende sanitarie;
  • sviluppo di interventi di disassuefazione in ambienti idonei al benessere della persona;
  • iniziative di sostegno nei luoghi di lavoro, anche tramite accordi con aziende sanitarie e associazioni di categoria, per informazione, sensibilizzazione e programmi di disassuefazione.

La Giunta regionale deve presentare annualmente al Consiglio una relazione sulle attività svolte e sullo stato di attuazione della legge.

Organizzazione dei controlli nei soggetti pubblici

Le amministrazioni, gli enti pubblici, le aziende sanitarie e le altre aziende pubbliche devono adottare un apposito atto per disciplinare il divieto di fumo nei propri locali.

Tale atto deve individuare:

  • il dirigente o i dirigenti responsabili dell’applicazione della normativa;
  • le modalità di individuazione dei soggetti preposti al controllo;
  • le modalità di pubblicizzazione del divieto, in conformità alla disciplina statale richiamata;
  • le eventuali aree destinate ai fumatori.

Il personale incaricato della vigilanza deve frequentare appositi corsi di formazione e, al momento dell’assunzione dell’incarico, deve essere dotato di tesserino di riconoscimento. La conoscenza dei provvedimenti interni deve essere assicurata con idonee forme di pubblicità.

Obblighi dei responsabili nelle strutture pubbliche e private

Nelle strutture pubbliche e sui mezzi di trasporto pubblico, il soggetto responsabile individuato dalla normativa interna deve:

  • affiggere cartelli di divieto e segnaletica;
  • vigilare sul rispetto del divieto;
  • accertare e contestare l’illecito amministrativo;
  • verificare la corretta manutenzione degli impianti installati nei locali per fumatori, se presenti.

Nei locali privati in cui vige il divieto, il titolare dell’attività o il responsabile della direzione, oppure un dipendente o collaboratore formalmente incaricato, deve:

  • affiggere cartelli di divieto e segnaletica;
  • verificare l’osservanza del divieto;
  • richiamare i trasgressori e segnalare le infrazioni ai pubblici ufficiali e agenti competenti;
  • curare la manutenzione degli eventuali impianti nei locali riservati ai fumatori.

Le funzioni di controllo possono essere svolte anche mediante personale formalmente incaricato o guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.

Aree riservate ai fumatori

I datori di lavoro, nei luoghi di lavoro pubblici o privati, e negli altri casi i responsabili delle strutture pubbliche o private possono istituire aree per fumatori conformi alla disciplina statale richiamata.

Tuttavia, non è consentita la costituzione di aree per fumatori:

  • sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale;
  • negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con esclusione delle università.

Sanzioni amministrative

Alle violazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale richiamata, con questi importi:

  • da 27,50 euro a 275,00 euro per la violazione del divieto di fumo; la sanzione è raddoppiata se la violazione avviene in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni;
  • da 220,00 euro a 2.200,00 euro per la violazione degli obblighi a carico dei responsabili; la sanzione è aumentata della metà se gli impianti per i fumatori non funzionano, non sono condotti in modo idoneo o non sono mantenuti in efficienza.

Le procedure per accertamento e applicazione delle sanzioni sono regolate dalla legge regionale sulle sanzioni amministrative e dalla legge n. 689/1981.

Vigilanza, accertamento e destinazione dei proventi

Ferme restando le competenze dei soggetti obbligati e degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, la vigilanza e l’accertamento delle violazioni sono svolti dai soggetti indicati dalla disciplina regionale richiamata nel testo.

Se non è effettuato il pagamento in misura ridotta, l’autorità competente all’applicazione della sanzione è:

  • il comune territorialmente competente, per le violazioni nei locali chiusi pubblici o privati;
  • il direttore dell’azienda, per le violazioni nei locali o sui mezzi utilizzati per il trasporto pubblico regionale e locale.

I proventi delle sanzioni sono incamerati dal comune, salvo quelli relativi alle violazioni nel trasporto pubblico regionale e locale, che sono incamerati dall’azienda di trasporto.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge è autorizzata per l’anno 2005 una spesa pari a 1.000.000 di euro, coperta in parte con risorse già iscritte e in parte mediante variazione di bilancio tra specifiche unità previsionali di base del bilancio 2005.

Per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alla legge di bilancio.

Abrogazione e disciplina transitoria

È abrogata la precedente legge regionale Toscana 7 agosto 1996, n. 65.

I soggetti pubblici tenuti ad adottare il provvedimento interno sul divieto di fumo devono farlo entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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