Cassazione Civile, Ordinanza n. 09040/2025 del 05/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un proprietario confinante per far accertare che un manufatto edificato dal vicino violava le distanze legali tra costruzioni e vedute, con richiesta di demolizione/arretramento e risarcimento del danno. Il tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che la sopraelevazione e altri manufatti fossero stati realizzati in epoca non utile per maturare un'usucapione della servitù di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. La corte d'appello ha confermato, valorizzando le risultanze istruttorie e la CTU, e ha ritenuto applicabile la disciplina urbanistica vigente al tempo della realizzazione della sopraelevazione, nonché congrua la liquidazione equitativa del danno. In cassazione i soccombenti hanno articolato sette motivi: 1) omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione attiva/prova della proprietà dell'attore; 2) violazione del contraddittorio per la mancata evocazione di un terzo comproprietario; 3) omesso esame di fatti decisivi per asserita erroneità/incompletezza della CTU e delle prove testimoniali; 4) illegittima declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale; 5) erronea applicazione del PRG e delle norme edilizie, assumendo che il fabbricato fosse del 1965; 6) erronea applicazione delle norme sulle distanze rispetto a strada ad uso pubblico; 7) violazione dell'art. 2697 c.c. e censura della quantificazione del danno, sostenendo che l'immobile dell'attore fosse stato acquistato quando il manufatto esisteva già e le limitazioni erano preesistenti. La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo inammissibili tutte le censure per difetto di specificità, mancato confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata, novità di alcune questioni e improponibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di "doppia conforme". Ha confermato quindi la condanna all'arretramento del manufatto nel rispetto delle distanze legali e al pagamento del risarcimento del danno, oltre alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza sulla legittimazione ad agire è stata ritenuta inammissibile perché il ricorrente non ha indicato in quale atto l'eccezione fosse stata proposta; inoltre la titolarità della posizione soggettiva attiva integra un elemento costitutivo della domanda, salvo riconoscimento o difese incompatibili del convenuto.
L'omessa considerazione di un'eccezione dedotta in giudizio configura, in cassazione, un error in procedendo da omessa pronuncia, deducibile solo se l'eccezione sia stata formulata in modo autonomamente apprezzabile e puntualmente trascritta nel ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge sono state respinte perché i ricorrenti non si sono confrontati con le rationes decidendi della sentenza impugnata o hanno prospettato questioni nuove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione del diritto alla prova è censurabile solo quando il giudice abbia dichiarato preclusioni o decadenze insussistenti o abbia rifiutato mezzi istruttori per ragioni estranee alla loro rilevanza; qui la censura è stata giudicata priva di specificità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme sia perché non è stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invochi l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado; in difetto, il motivo è inammissibile.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità di regole in tema di distanze, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché nuova e non proposta nel merito.
La questione dell'eventuale strada ad uso pubblico e della non applicabilità delle distanze è stata considerata nuova e quindi inammissibile in cassazione.
D.M. n. 1444/1968
Richiamato dal ricorrente per le distanze tra costruzioni; la Corte non è entrata nel merito per difetto di specificità e novità della questione.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non ricorre quando il giudice apprezza il materiale probatorio e la quantificazione del danno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure di omessa pronuncia o di violazione dell'art. 112 c.p.c. sono inammissibili se il ricorrente non trascrive e localizza con precisione l'eccezione o la domanda asseritamente non esaminata nel giudizio di merito.
- La legittimazione ad agire e la titolarità della posizione soggettiva attiva costituiscono, di regola, un elemento costitutivo della domanda da allegare e provare; tuttavia il convenuto non può dolersi in cassazione di un'omessa pronuncia se nel merito ha svolto difese incompatibili con la contestazione di tale titolarità.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e confronti le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Le doglianze sulle prove testimoniali e sulla CTU sono inammissibili se non indicano specificamente il contenuto del mezzo istruttorio, la sua decisività e il collegamento con l'esito della controversia.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice alteri il riparto dell'onere probatorio; non basta contestare l'apprezzamento delle prove o la liquidazione equitativa del danno.
- In cassazione non sono deducibili questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non trattati nei precedenti gradi di giudizio.
- Nelle controversie sulle distanze legali, la disciplina applicabile va individuata in relazione all'epoca di realizzazione della nuova costruzione o sopraelevazione, e non in base a meri richiami astratti alla data del fabbricato originario.
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