Cassazione Penale, Sentenza n. 11572/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello dell'Aquila che aveva confermato l'assoluzione perche' il fatto non costituisce reato (diffamazione aggravata) in relazione a un post su Facebook in cui l'imputata accusava il Marinelli, sindaco di Pianella, di aver fatto nominare la propria moglie nel consiglio di amministrazione di una societa' partecipata. Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione di legge e vizi di motivazione: sostiene che la Corte avrebbe travisato le dichiarazioni dell'imputata (confondendo dichiarazioni rese in esame con dichiarazioni spontanee), avrebbe interpretato illogicamente il significato dell'accusa (attribuendo al Marinelli la decisione del voto comunale quando il voto sarebbe stato espresso dall'assessore delegato e la candidatura promossa da altro ente), avrebbe trascurato la seconda parte del post che paventava un lucro per il nucleo familiare del sindaco e, infine, che non sarebbero sussistiti i presupposti di veridicita' e continenza tali da far valere l'esimente del diritto di critica.
La decisione
La Corte di legittimita' ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato l'assoluzione dell'imputata. Ha ritenuto che la critica svolta dalla Sergiacomo avesse natura eminentemente politica, collegata al ruolo di consigliere comunale e di esponente di minoranza, e che il giudizio espresso nel post si fondasse su un nucleo fattuale rilevante (la nomina e la retribuzione dell'incarico) e su valutazioni di opportunita' politica, rientranti nell'esercizio del diritto di critica. La Corte ha inoltre precisato che le dichiarazioni spontanee dell'imputata, pur non equivalendo all'esame, potevano comunque essere valorizzate dal giudice se non contrastate da elementi contrari. Non e' stata ravvisata violazione del limite di continenza posto dalla giurisprudenza; la condotta non ha quindi integrato la diffamazione punibile.
Norme richiamate
art. 10 CEDU
Richiamata per il principio che la repressione della diffamazione e' un'interferenza sulla liberta' di espressione, giustificabile solo se prevista dalla legge, persegua fini legittimi e sia necessaria in una societa' democratica; la Corte europea distingue fatti (verificabili) e giudizi di valore, tollerando esagerazioni nella critica politica se fondate su un nucleo fattuale sufficiente
art. 51 c.p.
Richiamato in relazione al concetto di continenza del linguaggio nell'esercizio del diritto di critica, secondo l'interpretazione giurisprudenziale citata dalla sentenza (limite dell'esimente della critica quando non travalichi in attacchi gratuiti alla reputazione)
diffamazione (reato oggetto della vicenda, art. 595 c.p.)
La sentenza conferma che perche' la condotta integri il delitto di diffamazione occorra la lesione ingiustificata della reputazione attraverso affermazioni false o prive di un nucleo fattuale; la critica politica con nucleo fattuale verificabile e' esimente
Massime di principio
- La critica politica o amministrativa espressa pubblicamente e riferita a vicende di interesse pubblico e' protetta e puo' essere esimente rispetto al reato di diffamazione se, valutata nel suo complesso, risulta prevalentemente valutativa e sorretta da un nucleo fattuale rilevante.
- Un errore o una valutazione ingenerosa non escludono automaticamente la protezione: il diritto di critica non deve essere 'giusto' per essere legittimo, ma deve rispettare la continenza e non fondarsi su affermazioni fattuali manifestamente inesatte o totalmente prive di riscontro.
- Le dichiarazioni spontanee dell'imputato nel processo, pur non equivalendo all'esame, possono essere valorizzate dal giudice se non confutate da elementi di segno contrario; e' importante documentare se vi sia stato rifiuto a essere sottoposti a esame richiesto dalle parti.
- La distinzione tra 'statement of facts' e 'value judgments' e' centrale: i giudizi di valore sono meno suscettibili di prova purché poggino su un nucleo di fatti verificabili; se il nucleo fattuale e' insufficiente, il giudizio puo' configurare diffamazione.
- Nel valutare la continenza del linguaggio si deve considerare il contesto (ruolo dell'autore, pubblico di riferimento, oggetto della critica): termini offensivi possono essere tollerati se servono a esprimere un giudizio critico politico e non sono finalizzati ad offendere gratuitamente la sfera morale.
- Chi ritiene di essere stato diffamato deve (i) dimostrare l'assenza del nucleo fattuale su cui si fonda la critica oppure (ii) che la critica ha oltrepassato i limiti della continenza trasformandosi in attacco personale gratuito; altrimenti prevale la tutela della liberta' di espressione.
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