Sentenza del 17/03/2015 n. 558 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - regime del margine - cessione di beni usati - verifica dei presupposti - necessità - spetta al soggetto acquirente. Regime del margine - regime speciale IVA - è tale - regime derogatorio IVA - è tale - dovere di diligenza rafforzato in capo al soggetto acquirente - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo del regime IVA del margine per la cessione di beni usati in assenza dei relativi presupposti. Il regime del margine costituisce un regime speciale e derogatorio rispetto all'ordinario funzionamento dell'IVA. Pertanto, il soggetto acquirente non può limitarsi a verificare la regolarità formale della fattura, ma deve controllare anche la sussistenza concreta delle condizioni che consentono l'applicazione del regime, tra cui l'idoneità dei beni, la loro effettiva natura di beni usati e l'impossibilità per il venditore di detrarre l'IVA secondo le regole ordinarie. Tale obbligo deriva anche dai doveri di correttezza e buona fede nelle trattative e nell'esecuzione dei rapporti commerciali.
La decisione
La sentenza afferma che, quando il regime del margine viene utilizzato abusivamente, grava sul cessionario un dovere di vigilanza rafforzato. L'acquirente deve quindi svolgere controlli sostanziali, oltre a quelli meramente documentali, per verificare la legittimità del regime applicato dal venditore. La mancata verifica dei presupposti può comportare conseguenze fiscali a carico dell'acquirente, anche se la fattura appare formalmente regolare. Il testo non contiene elementi sufficienti per ricostruire l'esito processuale concreto, come l'accoglimento o il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Art. 36, comma 1, D.lgs. 41/1999
Il soggetto cessionario deve verificare i presupposti per l'applicazione del regime IVA speciale del margine.
La norma disciplina il regime del margine e, secondo l'interpretazione richiamata, impone al cessionario di non fermarsi alla verifica formale della fattura, ma di accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali per l'applicazione del regime.
Art. 1337 Codice civile
Il dovere di buona fede nelle trattative concorre a fondare l'obbligo dell'operatore economico di svolgere controlli adeguati quando intende avvalersi di un regime fiscale speciale.
Art. 1375 Codice civile
Il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto richiede comportamenti diligenti e corretti anche nella verifica delle condizioni fiscali dell'operazione.
Cassazione, 17 gennaio 2013, n. 6399
È richiamata a sostegno dell'onere di controllo rafforzato del cessionario nell'ambito dell'applicazione del regime del margine.
Cassazione, n. 3427/2010
È richiamata come precedente in materia di verifica dei presupposti sostanziali del regime IVA speciale e di responsabilità del cessionario.
Cassazione, n. 6399/2013
È richiamata per confermare che la regolarità formale della fattura non è sufficiente quando il regime del margine è applicato in modo potenzialmente abusivo.
Massime di principio
- Quando si applica un regime IVA speciale o derogatorio, l'acquirente deve adottare una diligenza maggiore rispetto a quella richiesta nelle operazioni ordinarie.
- La fattura formalmente corretta non esonera il cessionario dal verificare i presupposti sostanziali del regime fiscale utilizzato.
- Per il regime del margine occorre verificare almeno la natura usata dei beni, la loro idoneità al regime e l'assenza, in capo al venditore, del diritto alla detrazione IVA ordinaria.
- La conoscenza o la conoscibilità dell'irregolarità può essere valutata sulla base degli elementi dell'operazione, quali tipologia dei beni, documentazione disponibile, qualifica del venditore e condizioni economiche anomale.
- È opportuno conservare la documentazione delle verifiche svolte e acquisire dal venditore informazioni idonee a dimostrare la ricorrenza dei presupposti del regime del margine.
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