Deliberazione n. 566 del 23/07/2026
Provvedimento del 23 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito di segnalazioni della persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il Garante aveva adottato in via d’urgenza misure nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Facebook e Instagram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il provvedimento urgente prevedeva il blocco della diffusione del materiale identificato mediante hash e la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, a soli fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati. Il Garante ha successivamente ratificato tale provvedimento.
Ratifica delle misure urgenti imposte a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito sulle piattaforme Facebook e Instagram.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, gestori delle piattaforme Facebook e Instagram, ed è originato da segnalazioni presentate dalla persona interessata per il rischio di diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Base normativa e competenza del Garante
Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205.
L’art. 144-bis attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, quando sussista un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata. La disposizione impone al Garante di decidere, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice, entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Segnalazioni e procedimento d’urgenza
La persona interessata ha presentato al Garante due segnalazioni, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram.
Verificata la compatibilità della vicenda con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 15 luglio 2026, la determinazione n. 385 in via d’urgenza. Il potere di adottare il provvedimento urgente deriva dall’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022.
Misure imposte alle piattaforme
Il provvedimento urgente, trasmesso al gestore delle piattaforme con nota del 15 luglio 2026, prevedeva:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
- la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’utilizzo della conservazione esclusivamente per finalità probatorie;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure utilizzate per la conservazione protetta del materiale.
Ratifica del provvedimento urgente
Dopo avere acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione agli atti, il Garante, nella riunione del 23 luglio 2026, ha ratificato la determinazione dirigenziale n. 385 del 15 luglio 2026.
La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma le misure urgenti di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale.
Punti principali
Segnalazioni della persona interessata
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, fosse diffuso senza consenso sulle piattaforme Facebook e Instagram.
Misure urgenti adottate il 15 luglio 2026
Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 566 del 23 luglio 2026, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente n. 385 del 15 luglio 2026 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento interno n. 1/2019.
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