Ordinanza n. 185/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. 1758 del 23.4.2025 notificato al ricorrente a mezzo posta elettronica in data 23.4.2025, con il quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per le Risorse umane, ha disposto l’esclusione del ricorrente, in sede di scorrimento, dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, bandito con il decreto dipartimentale 21.2.2022, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 16 del 25.2.2022, in conseguenza del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica per “Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 31.7% - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, antecedente o susseguente, comunque lesivo dell’interesse dell’odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dal concorso per non idoneità sanitaria con riferimento alla percentuale di massa grassa
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell'Interno ne ha disposto l'esclusione, in sede di scorrimento, dal concorso pubblico per 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco, in conseguenza del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica per alterazione dei parametri di composizione corporea, avendo rilevato una massa grassa del 31,7%. Ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto e la riammissione alla procedura. Con precedente ordinanza il TAR ha disposto una verificazione per accertare altezza, peso e percentuale di massa grassa del ricorrente. Gli esiti della verificazione hanno confermato l'insussistenza della causa sanitaria di esclusione posta a fondamento del provvedimento impugnato. È stata inoltre adempiuta l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo comprovato, alla luce della verificazione, che non sussiste la causa sanitaria di esclusione indicata dall'amministrazione. Ha disposto la riammissione con riserva del ricorrente alla procedura concorsuale e al prosieguo del relativo iter, con ammissione alle ulteriori prove cui non sia ancora stato sottoposto. Ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 12 maggio 2026 e ha ordinato all'amministrazione di depositare una relazione documentata sugli esiti dell'esecuzione dell'ordinanza e delle successive prove concorsuali. La comunicazione del provvedimento deve essere effettuata anche presso la sede reale dell'amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare amministrativo.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Sono stati applicati per disporre la verificazione volta ad accertare altezza, peso e percentuale di massa grassa del candidato.
art. 1, comma 1, lettera b), d.m. 4 novembre 2019, n. 166
La disposizione è richiamata quale parametro sanitario posto a fondamento del giudizio di non idoneità e dell'esclusione, risultato non confermato dagli esiti della verificazione.
Massime di principio
- Quando una verificazione disposta nel giudizio cautelare accerta l'insussistenza del requisito sanitario posto a fondamento dell'esclusione da una procedura concorsuale, il giudice può riconoscere il fumus boni iuris e sospendere gli effetti dell'esclusione, disponendo la riammissione del candidato con riserva.
- La riammissione cautelare a una procedura concorsuale può comprendere l'ammissione alle prove successive non ancora sostenute, quando ciò sia necessario per preservare l'utilità della tutela e sia compatibile con lo stato della procedura.
- In presenza di una riammissione cautelare, il giudice può imporre all'amministrazione il deposito di una relazione documentata sugli adempimenti eseguiti e sugli esiti delle prove successive, rinviando la prosecuzione della trattazione a una successiva camera di consiglio.
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