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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06529/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento della comunione su un immobile che, all'origine, era in comproprietà tra tre germani. Due di essi avevano venduto le proprie quote a un terzo; la terza comproprietaria aveva resistito alla domanda di divisione e aveva proposto riconvenzionale chiedendo la nullità delle alienazioni per violazione della prelazione ereditaria ex art. 732 c.c., sostenendo che le comunicazioni ricevute nel 2004 non integrassero una valida denuntiatio, anche perché mancavano elementi essenziali sull'operazione e la vendita al terzo era stata stipulata solo anni dopo. In via subordinata, con riferimento alla quota della sorella che aveva in passato sottoscritto una scrittura privata del 1988, aveva dedotto usucapione e risarcimento del danno da illegittima alienazione. La Corte d'appello aveva però qualificato l'immobile come ormai soggetto a comunione ordinaria, con conseguente inapplicabilità della denuntiatio ereditaria; aveva escluso efficacia traslativa o abdicativa della scrittura del 1988 per difetto della forma solenne; aveva inoltre ritenuto la domanda di usucapione non coltivabile per carenza del possesso utile e le ulteriori domande risarcitorie e di rimborso prive di prova. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 732 c.c. e omesso esame dell'adesione alla proposta di prelazione; 2) violazione delle norme sulla nullità del contratto per il rigetto della domanda di nullità della vendita della quota della sorella; 3) violazione dell'art. 1218 c.c. per il rigetto della domanda risarcitoria, assumendo vincolatività inter partes della scrittura del 1988; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di usucapione della quota già intestata alla sorella.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti affermato che l'immobile, dopo la divisione del compendio ereditario, era rimasto in comunione ordinaria, non soggetta all'art. 732 c.c. Quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, la Corte li ha dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché nel frattempo era passata in giudicato un'altra sentenza d'appello che aveva accertato l'acquisto per usucapione da parte della stessa ricorrente della quota della sorella, rendendo inutile ogni ulteriore decisione su nullità, risarcimento e usucapione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 732 c.c.

    La denuntiatio e il diritto di prelazione successoria operano nella comunione ereditaria; se il bene è ormai in comunione ordinaria dopo la divisione del compendio ereditario, l'istituto non si applica.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato come base della censura di nullità della vendita, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse sopravvenuto.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nella doglianza sulla nullità/validità dell'atto, senza esame nel merito per difetto di interesse.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato per sostenere la necessità della forma solenne della rinuncia/atto traslativo; la questione è divenuta irrilevante per il giudicato esterno.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato in relazione all'interpretazione della scrittura privata del 1988; la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 1218 c.c.

    Censurato per il rigetto della domanda risarcitoria; il motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia sulla domanda di usucapione; la censura è stata resa priva di interesse dal giudicato esterno sopravvenuto.

  • art. 13 d.p.r. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è stato posto il richiamo al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis d.p.r. 115/2002

    Richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
  • L'art. 732 c.c. presuppone una comunione ereditaria: se, dopo la divisione del compendio, residua solo una comunione ordinaria su singoli beni, la prelazione ereditaria e la denuntiatio non trovano applicazione.
  • Il giudicato esterno sopravvenuto, formatosi su una questione che priva di utilità l'impugnazione, rende il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione.
  • Quando il giudicato successivo attribuisce alla parte ricorrente il bene della vita perseguito con alcuni motivi, tali motivi restano privi di interesse anche se formalmente fondati su errori di diritto o omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaPossessoImpugnazioni
RamiSuccessioniDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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