L.R. Abruzzo 14/2012
Modifiche alla L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale Regionale "Sirente-Velino") e alla L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione LL.PP.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 14/2012 modifica la disciplina del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino e le norme sul Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione LL.PP. Interviene su durata e insediamento del Consiglio direttivo, limiti di spesa, valore del Piano del parco e coordinamento con la normativa statale sui contratti pubblici. Abroga inoltre la precedente l.r. 23/2000 sul Parco Sirente-Velino.
Modifiche alla disciplina del Parco Sirente-Velino e del CRTA - Sezione LL.PP.
Modifiche alla disciplina del Parco Sirente-Velino e del CRTA
La legge regionale Abruzzo n. 14 del 2012 interviene in modo puntuale sulla l.r. 42/2011, relativa al Parco Naturale Regionale "Sirente-Velino", e sulla l.r. 40/2011, concernente il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione LL.PP. La disciplina risultante rafforza alcuni profili organizzativi del Parco, chiarisce il rapporto del Piano del parco con la pianificazione urbanistica e coordina le competenze del CRTA con la normativa statale sui contratti pubblici.
Organizzazione e durata del Consiglio direttivo del Parco
Viene ridefinita la procedura di insediamento del Consiglio direttivo del Parco:
- l’insediamento è curato dal componente della Giunta regionale competente per settore;
- la convocazione del Consigliere anziano deve avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per l’insediamento.
Il Consiglio direttivo, salvo il diverso regime previsto dal comma 8 richiamato dalla norma, resta in carica per cinque anni. Ai suoi componenti non si applica il limite dei mandati previsto dalla l.r. 38/1996. È inoltre espressamente previsto il regime di prorogatio fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio direttivo.
Limiti di spesa e coordinamento con la normativa statale
Alcune disposizioni della l.r. 42/2011 vengono integrate per ribadire che l’attività dell’ente deve avvenire non solo nel rispetto delle regole richiamate dal D.L. 78/2010, ma anche della più ampia normativa statale di contenimento della spesa pubblica. Tale rinvio riguarda i profili indicati nei commi modificati dalla legge, senza introdurre una disciplina autonoma di spesa.
Piano del parco e rapporti con la pianificazione territoriale
Il Piano del parco viene qualificato come Piano territoriale regionale. Esso sostituisce, secondo le modalità previste dal comma 2 richiamato, le norme difformi dei piani urbanistici di qualsiasi livello, con una sola eccezione: resta escluso il Piano paesistico di cui all’articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Disciplina degli strumenti urbanistici in attesa dell’approvazione
Viene precisato il regime applicabile agli strumenti urbanistici nelle more dell’approvazione, sostituendo un riferimento che limitava la previsione a tali fasi con una formulazione più ampia. La disciplina così risultante consente l’applicazione della norma anche se gli strumenti risultino difformi dalle previsioni richiamate.
Abrogazione della precedente legge regionale sul Parco
La legge abroga espressamente la l.r. 23/2000, già dedicata al Parco naturale regionale Sirente-Velino e al relativo adeguamento e revisione dei confini. La disciplina del Parco resta quindi affidata alla l.r. 42/2011 come modificata.
Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione LL.PP.
Per il funzionamento del CRTA – Sezione LL.PP. viene inserito un coordinamento espresso con l’articolo 127, comma 3, del Codice dei contratti pubblici:
- nelle disposizioni sull’esercizio delle competenze del Comitato;
- nella previsione relativa alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), con soglia del milione di euro.
La modifica serve a chiarire che le competenze regionali operano fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale richiamata.
Regime finanziario ed entrata in vigore
La legge dichiara che la sua applicazione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Abruzzo.
L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; in base ai dati forniti, ciò coincide con il 31 marzo 2012.
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