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Legge

L.R. Abruzzo 15/2012

Abrogazione dell'art. 61 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2012), integrazione all'art. 8 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10 in materia di commercio e disposizioni in favore dell'AIDO.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 15/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 15/2012 abroga una disposizione della finanziaria 2012, interviene sull’art. 8 della L.R. 10/2006 chiarendo i soggetti rappresentativi nelle Camere di Commercio per il commercio su aree pubbliche, e concede per il solo anno 2012 un contributo straordinario di 10.000 euro all’AIDO Abruzzo con relativa copertura di bilancio. In vigore dal 14 aprile 2012; la modifica al commercio è poi stata abrogata nel 2018.

Abrogazione di una norma finanziaria, precisazioni sul commercio su aree pubbliche e contributo straordinario all'AIDO Abruzzo

Abrogazione, commercio su aree pubbliche e contributo all’AIDO Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 15 del 2012 interviene su tre profili distinti: elimina una previsione della legge finanziaria regionale 2012, chiarisce una disciplina organizzativa in materia di commercio su aree pubbliche e riconosce un contributo straordinario all’AIDO Abruzzo. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo.

Abrogazione di una disposizione della finanziaria regionale 2012

La legge dispone l’abrogazione dellոդված 61 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1, intitolato “Modifiche al regolamento n. 1/2004”. La norma oggetto di abrogazione non produce quindi più effetti nell’ordinamento regionale abruzzese.

Intervento sul commercio su aree pubbliche

La legge integra l’art. 8 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10, con una precisazione relativa alle “Organizzazioni o Associazioni” aventi sede in ogni provincia della Regione, ai fini della rappresentanza presso le Camere di Commercio e dell’affidamento collegato alla materia del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

In particolare, viene chiarito che per tali soggetti si intendono quelli dotati di una specifica identità nell’ambito di ciascun territorio provinciale, come entità locale, anche se inseriti in una struttura più ampia. La rappresentanza presso le Camere di Commercio, quale condizione essenziale per l’affidamento, è riferita a queste organizzazioni o associazioni e non deve coincidere necessariamente con la sola categoria deputata alla gestione di fiere e mercati, purché nel loro ambito risulti la categoria del settore del commercio su area pubblica.

Nota di attualità: la modifica all’art. 8 della L.R. 10/2006 risulta poi abrogata dall’art. 147, comma 1, lett. z), della L.R. 31 luglio 2018, n. 23.

Contributo straordinario all’AIDO Abruzzo

La Regione Abruzzo concede, secondo le modalità previste dalla L.R. 95/1999 sui contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili, un contributo straordinario di 10.000 euro all’Associazione Italiana per la Donazione di Organi – A.I.D.O. Abruzzo.

Il contributo è autorizzato per il solo anno 2012 e comporta:

  • l’iscrizione dello stanziamento di 10.000 euro nel cap. 71630, U.P.B. 13.01.005;
  • l’aumento di 10.000 euro dello stanziamento della medesima U.P.B. e capitolo;
  • la corrispondente riduzione di 10.000 euro del capitolo 323000, U.P.B. 15.01.001, relativo al fondo speciale per oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi di spesa corrente.

Decorrenza e limite temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 14 aprile 2012. La sola misura contributiva all’AIDO è espressamente limitata all’anno 2012.

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