Cassazione Civile, Ordinanza n. 34688/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto concluso per la fornitura e installazione di un impianto di condizionamento destinato a raffreddare e riscaldare le camere di una struttura agrituristica. La committente deduceva che l'impianto, appena messo in funzione, fosse inidoneo a garantire un sufficiente riscaldamento, con conseguenti lamentele dei clienti, e agiva per la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo, in subordine per la riduzione del corrispettivo e il risarcimento dei danni. In primo grado veniva accolta solo la domanda di riduzione del prezzo del 50%, con condanna dell'appaltatore alla restituzione di 1.800 euro; la Corte d'appello confermava. L'appaltatore ricorreva per cassazione con sedici motivi, contestando soprattutto: la capacità a testimoniare del marito della committente; la valutazione delle prove testimoniali; l'applicazione del principio di non contestazione; il rilievo attribuito all'interrogatorio formale; la mancata ammissione del giuramento decisorio; la quantificazione equitativa della riduzione del prezzo; e, in generale, l'asserita violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque manifestamente infondati tutti i motivi: i primi sei perché non coglievano la ratio della decisione e perché il marito della committente, non avendo un interesse giuridico, personale, concreto e attuale nel giudizio, non era incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.; inoltre, l'eccezione di incapacità non era rilevabile d'ufficio e gravava sul ricorrente l'onere di provare i fatti fondanti l'eccezione. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti in sostanza a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla prova, sulla non contestazione, sull'interrogatorio formale e sul giuramento decisorio, senza confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata o con i limiti del sindacato di legittimità. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento della somma equitativa ex art. 385, comma 4, c.p.c., nonché ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale speciale.
Richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto violato; il ricorso non dimostrava la decisività della testimonianza contestata.
L'incapacità a testimoniare richiede un interesse giuridico, personale, concreto e attuale alla causa; non basta un interesse di fatto. Il coniuge in comunione legale non è incapace a testimoniare nelle cause sui crediti dell'altro coniuge relativi all'impresa esclusiva di quest'ultimo.
Richiamato in relazione alla dedotta società di fatto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e non decisiva.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove.
Richiamato per sostenere la prova presuntiva della società di fatto; la censura è stata respinta come generica e non decisiva.
Richiamato sulla natura pertinenziale del bene, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
La dedotta violazione del principio di non contestazione è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza e con l'effettivo contenuto degli atti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente o contraddittoria è inammissibile se non considera l'intero percorso argomentativo della sentenza.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a prove legali un valore diverso da quello loro proprio o, viceversa, considera prove liberamente valutabili come prova piena.
Richiamato sulla verifica dell'accettazione dell'opera; la censura è stata reputata generica.
La riduzione del prezzo per difformità o vizi è materia di valutazione di merito; la censura era generica e non indicava un interesse concreto all'impugnazione.
Richiamato nella doglianza sull'interrogatorio formale, ma senza rilievo decisivo, perché la Corte ha valorizzato le risposte rese dall'appaltatore.
Richiamato in tema di giuramento decisorio; la censura è stata respinta perché le circostanze erano state introdotte tardivamente.
Richiamato in tema di giuramento decisorio; la richiesta è stata ritenuta tardiva e non ammissibile nel quadro delle preclusioni processuali.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Le allegazioni modificative del thema decidendum e probandum sono soggette a preclusioni; la richiesta di giuramento su fatti tardivi è stata disattesa.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativa per responsabilità aggravata/colpa grave nell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato per affermare che i beni comuni derivanti dall'impresa esclusiva di un coniuge rilevano solo allo scioglimento della comunione e nei limiti in cui ancora sussistano.
Massime di principio
- L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un interesse giuridico, personale, concreto e attuale alla decisione, tale da legittimare il teste a proporre o intervenire nel giudizio; non è sufficiente un mero interesse di fatto all'esito della controversia.
- Il coniuge in comunione legale non è incapace a testimoniare nelle controversie relative a crediti derivanti dall'esercizio dell'impresa esclusiva dell'altro coniuge, perché l'eventuale comunione del bene rileva solo allo scioglimento della comunione e nei limiti di esistenza del bene stesso.
- L'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio: la parte che la eccepisce deve allegare e provare i fatti specifici dai quali essa discende.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l'erronea distribuzione dell'onere della prova; se si mira invece a contestare la valutazione delle prove, il sindacato di legittimità è precluso o comunque assai limitato.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere in cassazione un nuovo esame del merito: è deducibile solo nei casi in cui il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno o abbia disatteso il regime legale delle prove.
- La verifica della non contestazione, della rilevanza dell'interrogatorio formale e dell'idoneità del giuramento decisorio appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi specifici e nei limiti del controllo sulla motivazione, non mediante una rivalutazione del materiale istruttorio.
- Le censure che colpiscono solo una parte della motivazione sono inammissibili se la sentenza è sorretta anche da una autonoma ratio decidendi non impugnata e sufficiente da sola a reggere il decisum.
- La riduzione del prezzo dell'appalto per difformità o vizi dell'opera è valutazione di merito; in cassazione la censura deve indicare con precisione il concreto interesse ad impugnare e il risultato utile conseguibile, altrimenti è inammissibile.
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