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Ordinanza

Ordinanza n. 265/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 80829 del 19.11.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202515727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della formazione professionale e dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per una classe di concorso, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il diniego si fondava sulla mancata produzione dell'attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione rumeno (Adeverinta), recante l'indicazione della disciplina insegnabile e della fascia di età degli alunni. La ricorrente aveva tuttavia prodotto parte della documentazione richiesta durante il procedimento e aveva chiesto una proroga per acquisire la documentazione residua dall'autorità rumena. Il TAR ha rilevato, in sede cautelare, che il rigetto basato su carenze formali poteva contrastare con l'esigenza di verificare concretamente i livelli di competenza professionale risultanti dai certificati e diplomi prodotti, secondo i principi affermati dall'Adunanza Plenaria. Ha inoltre considerato che la richiesta di integrazione documentale era stata comunicata dal Ministero per la prima volta diversi mesi dopo la presentazione dell'istanza, oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE. Il Collegio ha escluso l'applicabilità al caso della sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, poiché il titolo Nivel non era estraneo al riconoscimento legale in Romania né privo di carattere ufficiale, conducendo direttamente al rilascio dell'Adeverinta ministeriale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento ministeriale di diniego. Ha ritenuto sussistente, allo stato della sommaria delibazione cautelare, un fumus boni iuris, poiché il rigetto appariva fondato su carenze formali senza una verifica concreta dei livelli di competenza professionale sottesi ai certificati e diplomi prodotti e poiché la richiesta di integrazione documentale era stata tardivamente comunicata rispetto ai termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE. Il periculum in mora è stato ravvisato nel possibile pregiudizio agli incarichi lavorativi della ricorrente e, quindi, al diritto al lavoro e alla libera circolazione nell'Unione europea, posizioni tutelate dal Trattato. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni. La trattazione di merito è stata fissata per il 28 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto l'istanza e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.

  • direttiva 2005/36/CE

    I termini previsti per la gestione della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali rilevano ai fini della valutazione della tardività della richiesta ministeriale di integrazione documentale.

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

    Il diritto al lavoro e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione sono stati considerati posizioni giuridiche protette, rilevanti nel bilanciamento cautelare.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, un diniego fondato esclusivamente su carenze documentali formali può risultare illegittimo quando l'amministrazione non abbia verificato in concreto i livelli di competenza professionale desumibili dai certificati e diplomi prodotti dall'interessato.
  • La richiesta di integrazione documentale formulata dall'amministrazione oltre i termini applicabili al procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali può concorrere a escludere la legittimità di un diniego fondato sulla mancata produzione tempestiva della documentazione integrativa, soprattutto quando l'interessato abbia già prodotto parte degli atti e abbia chiesto una proroga per acquisire quelli residui dall'autorità estera.
  • Ai fini della tutela cautelare contro il diniego di riconoscimento di un'abilitazione professionale estera, il pregiudizio agli incarichi lavorativi e alla libera circolazione nell'Unione europea può integrare un periculum in mora meritevole di tutela, ove sussista anche un fumus di illegittimità del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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