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Messaggio

Messaggio numero 3435 del 28-02-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 214/2011 ai requisiti per il pensionamento anticipato degli addetti a lavori usuranti, con particolare riferimento alle nuove soglie dal 1° gennaio 2012, alle modalità di presentazione della domanda entro il 1° marzo 2012, alla documentazione richiesta e al regime delle decorrenze.

Accesso anticipato al pensionamento per lavori particolarmente faticosi e pesanti dal 2012

Accesso anticipato al pensionamento per lavori faticosi e pesanti

Il documento fornisce indicazioni operative sull’applicazione delle modifiche introdotte dall’art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 in materia di accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Vengono aggiornati i requisiti dal 1° gennaio 2012, disciplinate le domande da presentare entro il 1° marzo 2012 e chiarite le regole su decorrenza, istruttoria e documentazione.

Quadro normativo e modifiche intervenute

La legge n. 214/2011, di conversione del decreto-legge n. 201/2011, interviene sull’art. 24 e modifica il decreto legislativo n. 67/2011. In particolare:

  • il periodo transitorio non è più il quadriennio 2008-2012, ma il triennio 2008-2011;
  • dal 2012 cambiano i requisiti di accesso al beneficio;
  • restano richiamati i precedenti messaggi INPS n. 12693 del 10 giugno 2011, n. 16762 del 25 agosto 2011 e n. 22647 del 30 novembre 2011 per ulteriori chiarimenti già forniti.

Il documento precisa inoltre che la domanda di riconoscimento può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che accedono alla pensione di anzianità mediante cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi; in tali casi la riduzione del requisito anagrafico e delle quote va effettuata secondo i requisiti previsti dalla legge n. 247/2007 per i lavoratori autonomi.

Soggetti beneficiari e requisiti generali

Il beneficio riguarda i lavoratori impegnati in:

  • mansioni particolarmente usuranti;
  • attività nella cosiddetta linea catena;
  • conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • lavoro notturno, secondo le diverse fattispecie previste dal decreto legislativo n. 67/2011.

Per le fattispecie trattate nel messaggio il requisito contributivo minimo è pari a 35 anni.

Requisiti per mansioni particolarmente usuranti, linea catena e conducenti di trasporto collettivo

Per i lavoratori di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo n. 67/2011, dal 1° gennaio 2012 il diritto al trattamento pensionistico è conseguito secondo la Tabella B della legge n. 247/2007.

Per i requisiti maturati nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012 si applicano i seguenti parametri:

  • lavoratori dipendenti: età 60 anni, quota 96;
  • lavoratori autonomi: età 61 anni, quota 97.

Requisiti per i lavoratori notturni

Il documento distingue diverse ipotesi di lavoro notturno.

Lavoratori a turni con attività notturna per almeno 78 giorni l’anno

I lavoratori che prestano attività per almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero di giorni lavorativi annui pari o superiore a 78, dal 1° gennaio 2012 conseguono il diritto con i requisiti della Tabella B della legge n. 247/2007.

Per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012:

  • lavoratori dipendenti: età 60 anni, quota 96;
  • lavoratori autonomi: età 61 anni, quota 97.

Lavoratori a turni con attività notturna da 64 a 71 giorni l’anno

Per i lavoratori notturni che svolgono l’attività per un numero di giorni annui compreso tra 64 e 71, il comma 6-bis introdotto dalla legge n. 214/2011 prevede un incremento dei requisiti:

  • aumento di 2 anni dell’età anagrafica;
  • aumento di 2 unità della quota.

Per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012:

  • lavoratori dipendenti: età 62 anni, quota 98;
  • lavoratori autonomi: età 63 anni, quota 99.

Lavoratori a turni con attività notturna da 72 a 77 giorni l’anno

Per i lavoratori notturni che svolgono l’attività per un numero di giorni annui compreso tra 72 e 77, l’incremento è pari a:

  • 1 anno dell’età anagrafica;
  • 1 unità della quota.

Per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012:

  • lavoratori dipendenti: età 61 anni, quota 97;
  • lavoratori autonomi: età 62 anni, quota 98.

Lavoratori notturni per periodi pari all’intero anno lavorativo

Per i lavoratori che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo, dal 1° gennaio 2012 si applicano i requisiti della Tabella B della legge n. 247/2007.

Per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012:

  • lavoratori dipendenti: età 60 anni, quota 96;
  • lavoratori autonomi: età 61 anni, quota 97.

Precisazioni sulla valutazione del lavoro notturno

Il documento chiarisce che:

  • per i lavoratori che hanno svolto attività notturna da 64 a 71 giorni o da 72 a 77 giorni, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
  • se il lavoratore notturno a turni con meno di 78 notti l’anno ha svolto anche altre attività usuranti o notturne tra quelle indicate, si applica il beneficio corrispondente alla fattispecie prevalente;
  • per i lavoratori che svolgono attività notturna per meno di 78 giorni l’anno, il beneficio è riconosciuto per il regime dei turnisti solo se, considerando l’intero periodo in cui sono state svolte le attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti è stato svolto per un periodo superiore alla metà.

Regime delle decorrenze

Per i trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari continuano ad applicarsi le cosiddette finestre mobili di cui all’art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

La prima decorrenza utile è fissata:

  • dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per i pensionamenti a carico delle gestioni lavoratori dipendenti;
  • dopo 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti per i pensionamenti a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67/2011, la presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo 2012 comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato:

  • di 1 mese, se il ritardo è entro un mese;
  • di 2 mesi, se il ritardo è compreso tra un mese e due mesi;
  • di 3 mesi, se il ritardo è di tre mesi o oltre.

Domanda di riconoscimento del beneficio e documentazione

La domanda di accesso al beneficio, disponibile sul sito INPS nella sezione moduli, e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale entro il 1° marzo dell’anno di perfezionamento dei requisiti agevolati, quando tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per i lavoratori che maturano i requisiti nel corso del 2012, il termine utile per domanda e documenti è quindi il 1° marzo 2012.

La documentazione prevista dalla Tabella A del decreto interministeriale 20 settembre 2011 deve riferirsi al periodo in cui le attività faticose e pesanti sono state effettivamente svolte; non sono valide le dichiarazioni "ora per allora" rilasciate dal datore di lavoro privato.

Presentazione della domanda per iscritti INPDAP ed ENPALS soppressi

La legge n. 214/2011 ha soppresso INPDAP ed ENPALS dal 1° gennaio 2012, attribuendo le relative funzioni all’INPS. In attesa di successive istruzioni derivanti dai decreti interministeriali previsti dall’art. 21, comma 2, le domande degli iscritti agli enti soppressi devono essere presentate, secondo le consuete modalità, presso le rispettive strutture territoriali.

Procedimento di accertamento

La sede INPS territorialmente competente deve verificare, sulla base della documentazione minima di cui alla Tabella A, che il soggetto abbia svolto lavoro faticoso e pesante per il periodo previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 67/2011.

Per le pensioni da liquidare in favore di chi perfeziona i requisiti entro il 31 dicembre 2012, il periodo richiesto è di almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.

Se la domanda è presentata entro il 1° marzo 2012 da un soggetto che non ha ancora perfezionato i requisiti ma che può maturarli entro il 31 dicembre 2012, l’Istituto comunica entro il 30 ottobre 2012 l’accoglimento con riserva. L’efficacia dell’accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2012.

Comunicazione dell’ente previdenziale

A esito della domanda di accesso al beneficio, l’ente previdenziale deve comunicare entro il 30 ottobre 2012:

  • l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, se sono accertati i requisiti e la copertura finanziaria;
  • l’accertamento dei requisiti con differimento della decorrenza per insufficiente copertura finanziaria, con successiva comunicazione della prima data utile a seguito del monitoraggio previsto dall’art. 3 del decreto interministeriale 20 settembre 2011;
  • il rigetto della domanda, se non risulta accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.

Domanda di pensione e riconoscimento finale del beneficio

Il riconoscimento dell’accesso anticipato al trattamento pensionistico avviene in sede di presentazione della domanda di pensione e resta subordinato a ogni altra condizione di legge.

In fase di lavorazione della pensione vengono riesaminati anche i casi in cui il beneficio sia stato accolto con riserva in attesa del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2012. Il lavoratore può produrre ulteriore documentazione integrativa.

Se dalla documentazione prodotta o dai dati d’archivio dell’Istituto non risulta il perfezionamento dei requisiti, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio non può essere accolta.

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