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Messaggio

Messaggio numero 2890 del 17-02-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento riepiloga quali Fondi di solidarietà Inps mantengono, ripristinano o sospendono il contributo ordinario dello 0,50% a carico di imprese e lavoratori. Dal gennaio 2012 il contributo viene ripristinato per alcuni Fondi del credito cooperativo e per ex dipendenti dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, mentre resta dovuto per assicurazioni e Poste Italiane. Permane invece sospeso per il Fondo del credito bancario fino a dicembre 2012 e per la riscossione tributi. Per il Fondo delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa viene segnalata la cessazione della vigenza al 31 dicembre 2011, con possibile futura proroga in attesa di ulteriori chiarimenti.

Ripristino e sospensione del contributo ordinario dello 0,50% per alcuni Fondi di solidarietà Inps

Contributo ordinario dello 0,50% nei Fondi di solidarietà Inps

Il documento riepiloga lo stato degli obblighi contributivi relativi ai Fondi di solidarietà istituiti presso l’Inps ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, chiarisce quali sospensioni del contributo ordinario di finanziamento dello 0,50% risultano cessate, quali restano in vigore e quali Fondi continuano a prevedere il versamento ordinario.

Principio generale

I Fondi di solidarietà prevedono, in via ordinaria, un contributo di finanziamento pari allo 0,5%, a carico delle imprese e dei lavoratori. Nei regolamenti di attuazione è tuttavia prevista la facoltà del comitato amministratore di sospendere tale obbligo quando le dotazioni finanziarie siano ritenute sufficienti a garantire, a regime, le prestazioni dovute al settore di riferimento.

Ripristino del contributo dal mese di gennaio 2012

Il documento segnala il ripristino dell’obbligo di versamento del contributo dello 0,50% a decorrere dal mese di gennaio 2012 per i seguenti Fondi:

  • Fondo per il personale del Credito Cooperativo, per il quale il comitato amministratore aveva disposto la sospensione del contributo per il periodo da marzo a dicembre 2011, come da messaggio n. 7517 del 29 marzo 2011;
  • Fondo per il personale già dipendente dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante, per il quale la sospensione era stata deliberata dal periodo di paga di luglio a dicembre 2011, come da messaggio n. 19552 del 13 ottobre 2011.

Fondi per i quali il contributo resta dovuto

Resta dovuto il contributo ordinario con riferimento a:

  • Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici, richiamato nella circolare n. 123/2011;
  • Fondo di solidarietà per il personale delle Poste Italiane S.p.A.

Sospensione prorogata per il Fondo del credito bancario

Per il Fondo per il personale dipendente dalle imprese di credito, il comitato amministratore ha disposto la proroga della sospensione del contributo dello 0,50% fino al mese di dicembre 2012, con deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2012. La decisione è motivata dal fatto che, tenute presenti le disponibilità finanziarie del Fondo e le spese di gestione, il fabbisogno futuro risultava coperto.

Altri casi di sospensione

Resta inoltre sospeso, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.M. 24 novembre 2003 n. 375, il contributo ordinario di finanziamento del Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

Fondo delle imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa

Per il Fondo di Solidarietà per il personale dipendente dalle Imprese di Assicurazione poste in Liquidazione Coatta Amministrativa, il documento evidenzia che la vigenza del Fondo è cessata al 31 dicembre 2011, termine fino al quale era stata prorogata con D.M. n. 229 del 18 novembre 2010. Di conseguenza è venuto meno anche l’obbligo del versamento del contributo dello 0,50%.

Tuttavia, viene dato atto che è già stato depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’accordo del 14 dicembre 2011 tra le parti sociali per prorogare la vigenza del Fondo fino al 31 dicembre 2012. Su tale punto il documento si riserva di fornire ulteriori chiarimenti.

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