Messaggio numero 4344 del 12-03-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i datori di lavoro devono utilizzare il canale telematico per richiedere le visite mediche di controllo all’INPS, anche per lavoratori pubblici quando scelgono il servizio INPS, mentre restano possibili i riferimenti alle ASL per il settore pubblico. Vengono precisate fasce orarie di reperibilità, tempi di lavorazione delle richieste, obblighi del lavoratore sulla correttezza dell’indirizzo e l’abolizione dell’invio via fax e delle comunicazioni cartacee sugli esiti.
Attivazione del canale telematico INPS per richieste di visite mediche di controllo
Attivazione del canale telematico per le visite mediche di controllo
Il documento chiarisce le modalità di utilizzo del canale telematico INPS per la richiesta delle visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale da parte dei datori di lavoro pubblici e privati. L’obiettivo è precisare che la circolare disciplina esclusivamente il servizio reso dall’INPS e non introduce modifiche alla normativa sostanziale già vigente.
Ambito di applicazione e finalità
La modalità telematica di richiesta riguarda unicamente il servizio offerto dall’INPS. Essa viene resa ai datori di lavoro nel rispetto della normativa già esistente che attribuisce all’Istituto la titolarità dei controlli medico-legali sui lavoratori assenti per malattia, anche quando i soggetti controllati non siano tenuti al versamento della relativa contribuzione.
Per i datori di lavoro pubblici resta ferma la possibilità di rivolgersi alle ASL territorialmente competenti, secondo le modalità previste da tali strutture. La circolare, quindi, disciplina solo il caso in cui il datore di lavoro pubblico scelga di avvalersi della prestazione INPS.
Lavoratori del settore pubblico e fasce di reperibilità
Viene precisato che, allo stato attuale, il servizio INPS non può coprire l’intero orario di reperibilità previsto per i lavoratori pubblici. Le visite mediche di controllo possono infatti essere effettuate solo nelle fasce previste per il settore privato:
- 10.00-12.00
- 17.00-19.00
Restano quindi escluse le fasce di reperibilità del pubblico impiego indicate come 9.00-13.00 e 15.00-18.00.
Modalità di presentazione delle richieste e tempi di lavorazione
Con il nuovo sistema on line il datore di lavoro può inoltrare richieste in qualsiasi momento delle 24 ore. Tuttavia, la lavorazione giornaliera da parte dei medici competenti segue specifiche soglie orarie:
- le richieste per la fascia antimeridiana, pervenute entro le ore 9.00, vengono elaborate e smistate giornalmente;
- le richieste per la fascia pomeridiana, pervenute entro le ore 12.00, vengono elaborate e smistate giornalmente.
Correttezza dei dati di reperibilità del lavoratore
Il documento sottolinea l’importanza che il lavoratore verifichi con attenzione l’esatta indicazione dell’indirizzo di reperibilità nel certificato telematico. Nulla cambia rispetto al passato: la responsabilità della correttezza delle informazioni riportate resta esclusivamente in capo al lavoratore, che ha il diritto e l’onere di controllare i dati al momento dell’inserimento da parte del medico o successivamente, tramite la copia stampata del certificato.
Le strutture territoriali sono invitate a richiamare l’attenzione dei lavoratori sull’importanza di fornire elementi utili e di dettaglio per consentire il reperimento, poiché tali elementi devono essere inseriti dal medico certificatore nello specifico campo della reperibilità. Ciò è rilevante soprattutto nei casi in cui l’indirizzo, pur corretto, non sia sufficientemente dettagliato per consentire la localizzazione del lavoratore, ad esempio in contrade molto estese, frazioni o complessi con più palazzine e un solo numero civico.
Obbligo di utilizzo esclusivo del canale telematico
È segnalato che alcune strutture territoriali ricevono ancora richieste di visite mediche domiciliari via fax. Il documento richiama il Decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché la determinazione presidenziale INPS n. 75 del 30 luglio 2010, in base ai quali l’Istituto può definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri canali telematici.
Di conseguenza:
- le richieste di visite mediche di controllo pervenute via fax possono essere accolte solo in caso di interruzione del servizio telematico dovuta a problemi tecnici;
- in via ordinaria, i datori di lavoro devono utilizzare esclusivamente il canale telematico;
- le strutture territoriali devono avvisare i datori di lavoro che eventuali richieste presentate con modalità pregresse non sono più accettabili.
Comunicazione degli esiti e abolizione delle modalità cartacee
Sono abolite le precedenti modalità informative sugli esiti delle visite domiciliari, in particolare l’invio per lettera della copia al datore di lavoro. L’esito delle visite è comunicato esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita sezione disponibile sul portale.
Resta ferma la possibilità che la procedura renda disponibili altre comunicazioni in presenza di specifici codici di trattazione, ad esempio per sanzioni o giustificazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 21 mar 2012Messaggio numero 4999 del 21-03-2012
- Messaggio · 23 mar 2012Messaggio numero 5197 del 23-03-2012
- Messaggio · 28 feb 2012Messaggio numero 3435 del 28-02-2012
- Messaggio · 23 feb 2012Messaggio numero 3204 del 23-02-2012
- Messaggio · 2 apr 2012Messaggio numero 5769 del 02-04-2012
- Messaggio · 3 apr 2012Messaggio numero 5880 del 03-04-2012
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →