Sentenza del 07/06/2019 n. 15448 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l'accoglimento dell'impugnazione relativa all'avviso di classamento, con cui era stata attribuita agli immobili una classe catastale superiore rispetto a quella proposta dai proprietari. Il ricorso, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza della CTR era stata notificata all'Agenzia delle Entrate il 13 gennaio 2017, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato soltanto il 13 giugno 2017. Poiché il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c. era scaduto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame del merito. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata a rimborsare ai resistenti le spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 325, comma 2, codice di procedura civile
Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione. Il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame delle questioni di merito.
Massime di principio
- Quando una sentenza viene notificata in copia autentica, il termine breve per impugnarla decorre dalla notificazione e, per il ricorso per cassazione, dura sessanta giorni.
- La proposizione dell'impugnazione oltre il termine previsto comporta normalmente l'inammissibilità, anche se le contestazioni di merito potrebbero essere fondate.
- È essenziale verificare con precisione la data di notificazione della sentenza e calcolare la scadenza del termine, conservando la documentazione che prova la notificazione.
- La parte che perde per tardività dell'impugnazione può essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
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