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Provvedimento

Provvedimento del 09/11/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina la ripresa, dal gennaio 2011, degli adempimenti tributari e dei versamenti sospesi per i soggetti colpiti dall'incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. Prevede la presentazione delle dichiarazioni entro il 31 gennaio 2011 e il pagamento delle imposte sospese in un massimo di 18 rate mensili senza sanzioni né interessi.

Ripresa degli adempimenti e versamenti tributari sospesi per l'evento di Viareggio

Ripresa degli adempimenti tributari sospesi per l’evento di Viareggio

Il provvedimento definisce le modalità di ripresa degli adempimenti fiscali e dei versamenti sospesi a favore dei soggetti colpiti dall’incidente ferroviario avvenuto nella stazione di Viareggio il 29 giugno 2009. Esso dà attuazione all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009, disciplinando termini, modalità operative e soggetti interessati.

Ambito soggettivo di applicazione

Il provvedimento si applica a:

  • persone fisiche residenti;
  • soggetti che esercitano attività d’impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili o comunque interdetti all’uso con ordinanza del Sindaco di Viareggio del 3 luglio 2009;
  • soggetti occupati nelle medesime attività di impresa, come individuati dal Comune di Viareggio.

I termini di sospensione riguardano gli adempimenti e i versamenti relativi a IRPEG, IRES, IRPEF e IRAP, con scadenza fissata al 31 dicembre 2010 secondo l’ordinanza n. 3834/2009.

Ripresa degli adempimenti tributari

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’ordinanza richiamata, i soggetti interessati devono riprendere:

  • gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, a decorrere da gennaio 2011;
  • i versamenti non eseguiti per effetto della sospensione, in 18 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2011, senza sanzioni e interessi.

Presentazione delle dichiarazioni e altri adempimenti

Le dichiarazioni fiscali che sarebbero dovute essere presentate nel periodo di sospensione devono essere presentate entro il 31 gennaio 2011.

La trasmissione avviene:

  • in via telematica, direttamente o tramite i soggetti indicati dall’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • utilizzando i modelli relativi ai periodi d’imposta interessati, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • con modelli resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per l’identificazione dei soggetti interessati, sul frontespizio della dichiarazione deve essere indicato:

  • il codice "4 – Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali" per l’anno 2008;
  • il codice "7 - Soggetti residenti nel comune di Viareggio" per l’anno 2009.

Sono inoltre previste modalità particolari per:

  • i contribuenti che percepiscono redditi dichiarabili con modello 730, inclusi i casi in cui debbano comunicare dati tramite i quadri RM, RT, RW e AC del modello Unico;
  • i contribuenti che avrebbero dovuto presentare la dichiarazione per conto di soggetti deceduti.

Per tali casi è consentita la presentazione del modello UNICO Persone Fisiche presso un ufficio postale, utilizzando la busta approvata con provvedimento del 13 marzo 2008.

Gli adempimenti connessi alle imposte indicate nel provvedimento, diversi dalla presentazione delle dichiarazioni e con termini scaduti nel periodo di sospensione, devono essere effettuati entro il 31 gennaio 2011.

Versamento delle imposte sospese

I versamenti sospesi riguardano:

  • il saldo IRES e IRPEF;
  • l’IRAP dovuta per i periodi d’imposta 2009;
  • l’IRAP e le imposte relative al 2008 nei casi in cui trovi applicazione il DPCM 4 giugno 2009 o il contribuente si sia avvalso della facoltà di cui all’art. 17, comma 2, del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, oppure dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • gli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2010, se scaduti nel periodo di sospensione.

Tali somme devono essere versate in un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a partire da gennaio 2011.

La stessa disciplina si applica anche ai versamenti di imposte dovute e non corrisposte nel periodo di sospensione sulla base di dichiarazioni relative a periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare.

Per i versamenti occorre utilizzare le ordinarie modalità di pagamento e i codici tributo stabiliti per ciascun tributo e per ciascun anno d’imposta. Se l’importo complessivo delle rate è inferiore a 12 euro, il versamento può essere effettuato al raggiungimento di tale limite.

La ripresa della riscossione avviene senza applicazione di sanzioni e interessi.

Motivazioni e quadro di riferimento

Il provvedimento richiama l’ordinanza n. 3834/2009, la quale ha riconosciuto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari dal 29 giugno 2009 al 31 dicembre 2010 per i soggetti residenti nel comune di Viareggio individuati dall’art. 3, in considerazione del grave disagio socio-economico causato dall’incidente ferroviario.

La sospensione non si applica agli adempimenti posti in essere in qualità di sostituti d’imposta.

La ripresa della riscossione dei tributi non versati e degli adempimenti non eseguiti è dunque regolata dal provvedimento in esame, che fissa il mese di gennaio 2011 come termine di avvio delle operazioni di recupero e adempimento.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i riferimenti richiamati figurano:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • DPCM 3 luglio 2009;
  • ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 9 novembre 2010.

Testo integrale

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