Provvedimento del 29/10/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello e le istruzioni per l’istanza con cui la consolidante può chiedere di utilizzare le perdite del consolidato in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti da accertamento o da procedimenti di adesione. Sono disciplinati ambito di applicazione, termini, modalità telematiche di presentazione, effetti sulla sospensione dei termini e adempimenti dell’ufficio competente.
Approvazione del modello IPEC per chiedere lo scomputo delle perdite del consolidato nazionale dai maggiori imponibili accertati
Approvazione del modello IPEC per lo scomputo delle perdite nel consolidato nazionale
Il documento approva il modello, denominato Mod. IPEC, da utilizzare per chiedere il computo in diminuzione delle perdite del consolidato rispetto ai maggiori imponibili derivanti da attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale. Il provvedimento disciplina anche le modalità di presentazione, i termini, gli effetti procedurali e le attività dell’ufficio competente nelle diverse fasi del procedimento.
Ambito di applicazione
Il modello deve essere presentato dalla società consolidante quando intenda utilizzare le perdite del consolidato a fronte di rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto partecipante al consolidato, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comprese le variazioni previste dall’art. 122 del TUIR nel testo vigente fino al 31 dicembre 2007. Lo stesso modello va utilizzato anche nel procedimento di accertamento con adesione di cui all’art. 9-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
Perdite utilizzabili e perdite considerate già impiegate
Possono essere chieste in diminuzione solo le perdite di periodo del consolidato non utilizzate alla data di presentazione del modello. Per perdite di periodo si intendono sia quelle relative al periodo d’imposta oggetto di rettifica sia quelle ancora utilizzabili alla chiusura dello stesso ai sensi dell’art. 84 del TUIR, con priorità di utilizzo delle perdite del periodo oggetto di rettifica.
Sono considerate già utilizzate, e quindi non più disponibili:
- le perdite scomputate nelle dichiarazioni dei redditi del consolidato relative ai periodi successivi a quello oggetto di rettifica;
- le perdite attribuite alle società che le hanno prodotte in caso di mancato rinnovo o interruzione dell’opzione per il consolidato, oppure rimaste in capo alla consolidante in caso di cessazione totale della tassazione di gruppo;
- le perdite già utilizzate ai sensi dell’art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 9-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997 mediante il modello;
- le perdite rettificate o scomputate in forza di precedenti atti impositivi diversi da quelli oggetto del presente procedimento.
Le perdite chieste in diminuzione con il modello escono dalla disponibilità della consolidante.
Reperibilità e caratteristiche del modello
Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate. Può essere prelevato anche da altri siti, purché conforme per struttura e sequenza al modello approvato e purché rechi l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.
È consentita la riproduzione con stampa monocromatica nera, purché con chiarezza e leggibilità nel tempo e con conformità grafica e sequenza dei dati rispetto al modello approvato.
Modalità di presentazione
La presentazione deve avvenire per via telematica:
- direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline;
- tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998.
La trasmissione telematica avviene tramite il software gratuito denominato “MODELLOIPEC”. Gli intermediari devono consegnare al contribuente un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente e copia dell’attestazione di ricevimento rilasciata dall’Agenzia. Tale attestazione costituisce prova della presentazione e il modello, sottoscritto dall’intermediario e dall’interessato, deve essere conservato da quest’ultimo. La consolidante deve inoltre informare la consolidata dell’avvenuta presentazione.
Ufficio competente
È competente l’ufficio titolato all’emissione dell’atto unico di cui all’art. 40-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e alla definizione dell’accertamento con adesione di cui all’art. 9-bis del D.Lgs. n. 218/1997, individuato secondo le regole di competenza previste per la consolidata o, per i redditi propri, per la consolidante. L’ufficio compie gli adempimenti conseguenti alla presentazione del modello.
Termini e effetti in caso di notifica di atto unico
Quando vi è notifica di atto unico concernente le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto del consolidato:
- il modello va presentato dalla consolidante entro il termine per proporre ricorso ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992;
- la presentazione sospende per 60 giorni il termine di impugnazione dell’atto unico sia per la consolidata sia per la consolidante;
- l’ufficio, verificata l’utilizzabilità delle perdite, ricalcola maggiore imposta, interessi e sanzioni e comunica l’esito entro 60 giorni dalla presentazione;
- l’esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all’atto unico.
La presentazione del modello non impedisce la successiva istanza di accertamento con adesione ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997.
Accertamento con adesione successivo alla notifica dell’atto unico
Se, dopo la notifica dell’atto unico, viene presentata istanza di accertamento con adesione:
- il modello va presentato entro il termine di proposizione del ricorso, tenendo conto della sospensione di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997;
- la presentazione sospende ulteriormente per 60 giorni il termine di impugnazione dell’atto unico, per consolidata e consolidante;
- l’ufficio procede senza considerare il termine di cui all’ultimo periodo dell’art. 40-bis, comma 3;
- anche se l’istanza è presentata da un solo soggetto, l’ufficio invita comparire sia consolidata sia consolidante per un unico contraddittorio;
- la definizione si perfeziona anche se gli adempimenti ex art. 9 del D.Lgs. n. 218/1997 sono eseguiti da uno solo dei soggetti;
- se la definizione non si perfeziona, l’ufficio ricalcola comunque imposta, interessi e sanzioni sulla base del modello.
Accertamento con adesione anteriore alla notifica dell’atto unico
Nel procedimento avviato ai sensi degli artt. 5, comma 1, o 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997:
- il modello va presentato nel corso del contraddittorio;
- l’invito a comparire ex art. 5 è inviato sia alla consolidata sia alla consolidante;
- l’istanza ex art. 6, comma 1, può essere presentata da uno solo dei due soggetti, ma l’ufficio formula la proposta ad entrambi per instaurare un unico contraddittorio;
- l’atto di adesione è predisposto al netto delle perdite utilizzabili;
- la definizione si perfeziona anche se gli adempimenti sono posti in essere da uno solo dei soggetti;
- se la definizione non si perfeziona, l’ufficio emette l’atto unico e calcola comunque imposta, interessi e sanzioni considerando le perdite indicate nel modello.
Adesione ai contenuti dell’invito
In caso di adesione ai contenuti dell’invito a comparire ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218/1997:
- il modello va presentato entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il contraddittorio;
- alla comunicazione di adesione, presentabile da consolidata o consolidante, deve essere allegata copia cartacea del modello trasmesso telematicamente;
- l’ufficio ridetermina maggiore imposta, interessi e sanzioni e notifica l’esito entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza;
- la prima o unica rata va versata entro il quindicesimo giorno successivo alla notifica dell’esito;
- la quietanza va prodotta all’ufficio entro 10 giorni dal versamento;
- in caso di mancato pagamento, l’ufficio iscrive a ruolo definitivamente le somme dovute ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 602/1973.
Adesione ai verbali di constatazione
In caso di adesione al verbale di constatazione ex art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997:
- il modello va presentato entro 30 giorni dalla data di consegna del verbale;
- alla comunicazione di adesione, presentabile da consolidata o consolidante, deve essere allegata copia cartacea del modello;
- l’ufficio, verificata l’utilizzabilità delle perdite, notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale.
Comunicazioni dell’ufficio
Le comunicazioni dell’ufficio conseguenti alla presentazione del modello possono essere effettuate via PEC per i soggetti che abbiano indicato un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi delle norme richiamate nel provvedimento.
Struttura del modello
Il modello è composto da:
- frontespizio, con informativa privacy, dati dell’atto, dati del soggetto istante, dati del rappresentante, firma e impegno alla presentazione telematica;
- quadro US, per indicare le perdite da utilizzare in diminuzione dai maggiori imponibili;
- quadro UP, per dettagliare le perdite non disponibili perché attribuite o già utilizzate.
Contenuto del frontespizio
Nel frontespizio vanno riportati:
- i dati dell’atto unico, dell’invito a comparire o del verbale di constatazione, compreso il tipo atto, secondo i codici da 1 a 6;
- i dati del soggetto istante, cioè la consolidante, con codice fiscale e denominazione; per la consolidante non residente tramite stabile organizzazione si indica il codice fiscale di quest’ultima e il codice Stato estero;
- i dati del rappresentante firmatario, con codice fiscale, codice carica, dati anagrafici e residenza estera se del caso;
- la firma del rappresentante;
- il numero dei moduli US e UP;
- l’impegno alla presentazione telematica, da compilare e sottoscrivere solo dall’intermediario, con codice fiscale, eventuale numero di iscrizione all’albo CAF e data dell’impegno.
Quadro US: perdite da computare in diminuzione
Il quadro US serve a individuare le perdite del consolidato ancora disponibili e quelle per cui si chiede l’utilizzo.
Nella sezione I si indica:
- il periodo d’imposta oggetto di rettifica, o comunque suscettibile di accertamento, o interessato dalle violazioni del PVC;
- l’eventuale maggiore perdita derivante da istanza di rimborso IRAP.
Se i periodi d’imposta interessati sono più di uno, devono essere compilati più moduli, uno per ciascun periodo.
Nella sezione II si indicano le perdite del consolidato residue alla fine del periodo d’imposta considerato, distinte per periodo di realizzo e natura, tenendo conto anche di dichiarazioni integrative e controlli ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Nella sezione III si indicano le perdite non più disponibili perché:
- scomputate nelle dichiarazioni dei redditi del consolidato dei periodi successivi;
- attribuite alle società fuoriuscite dal consolidato in caso di interruzione o mancato rinnovo;
- già utilizzate ai sensi dell’art. 40-bis, comma 3, o dell’art. 9-bis, comma 2, anche nella presente istanza se vi sono più moduli;
- rettificate in diminuzione dall’amministrazione finanziaria o scomputate in precedenti atti impositivi.
La sezione IV individua le perdite disponibili e quelle di cui si chiede l’utilizzo in diminuzione dei maggiori imponibili. L’utilizzo delle perdite indicate nei campi 6 e 8 del rigo US7 ha priorità rispetto alle altre perdite disponibili. Il totale delle perdite richieste va indicato nel campo 8 del rigo US8.
Quadro UP: dettaglio delle perdite non disponibili
Il quadro UP dettaglia le perdite del consolidato indicate nel rigo US2 che sono state attribuite a società fuoriuscite dal consolidato o già utilizzate in diminuzione.
Per ciascun modulo va indicato il periodo d’imposta corrispondente al rigo US1. Se i moduli US sono più di uno e nei righi US4 o US5 sono presenti dati, devono essere compilati più moduli UP, almeno uno per ciascun periodo interessato.
Nel rigo UP2 e nei righi successivi va indicato:
- il codice fiscale del soggetto fuoriuscito o del soggetto il cui maggior imponibile è stato diminuito;
- l’anno di attribuzione o di utilizzo delle perdite, intendendosi per anno di utilizzo quello di presentazione dell’istanza;
- il codice 1 per le perdite attribuite, il codice 2 per quelle già utilizzate in diminuzione ai sensi delle norme richiamate;
- gli importi delle perdite, distinti per periodo di realizzo e per natura.
Le istruzioni precisano che le perdite attribuite o utilizzate illimitatamente riportabili vanno evidenziate nel campo specifico e che, per il periodo d’imposta indicato nel quadro US, la somma delle perdite del quadro UP deve coincidere con le perdite riportate nei righi US4 o US5 del modulo corrispondente.
Informativa privacy e trattamento dei dati
Il modello contiene l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari per verificare le condizioni per fruire dello scomputo delle perdite.
L’informativa precisa che:
- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o, nei casi previsti, a privati o enti pubblici economici;
- il trattamento avviene prevalentemente con modalità informatizzate;
- i titolari del trattamento sono il Ministero, l’Agenzia e gli intermediari;
- l’Agenzia si avvale di So.ge.i. S.p.a. come responsabile esterno;
- l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- il consenso non è necessario per i soggetti pubblici e non è richiesto agli intermediari poiché il conferimento è obbligatorio per legge.
Fondamento normativo e pubblicazione
Il provvedimento è emanato in attuazione dell’art. 35 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha introdotto l’atto unico nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato e la possibilità di scomputare le perdite del consolidato non utilizzate.
Il documento richiama come fonti normative il D.P.R. n. 600/1973, il D.Lgs. n. 218/1997, il TUIR, il D.L. n. 185/2008, il D.P.R. n. 322/1998, nonché la disciplina organizzativa dell’Agenzia delle entrate. È inoltre specificato che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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