Regolamento (UE) 2017/150
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità sottoposti a misure restrittive specifiche contro il terrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio conferma, a seguito di riesame, il mantenimento nell'elenco dei soggetti indicati nell'allegato, sulla base delle decisioni delle autorità competenti nazionali e delle informazioni aggiornate ricevute. Il regolamento sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127, che viene abrogato.
Aggiornamento dell'elenco di persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità inseriti nell'allegato del regolamento, ai quali continuano ad applicarsi le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 in materia di lotta al terrorismo. L'ambito è quello dell'Unione europea e degli Stati membri, con applicazione diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esclude implicitamente i soggetti non elencati nell'allegato.
Aggiornamento dell'elenco antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio aggiorna l'elenco di persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive specifiche contro il terrorismo. L'intervento si inserisce nel meccanismo previsto dal regolamento (CE) n. 2580/2001 e si fonda sul riesame periodico dell'elenco da parte del Consiglio, alla luce delle decisioni delle autorità nazionali competenti e delle informazioni aggiornate disponibili.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento richiama la posizione comune 2001/931/PESC e conferma che i soggetti inseriti nell'elenco restano assoggettati alle misure restrittive previste dalla normativa unionale antiterrorismo. Nei considerando, il Consiglio precisa di aver, per quanto possibile, comunicato le motivazioni dell'inserimento agli interessati e di aver dato loro la possibilità di chiedere tali motivazioni laddove non già trasmesse. È altresì indicato che il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 viene sostituito.
Ambito di applicazione
L'ambito soggettivo riguarda esclusivamente le persone fisiche, i gruppi e le entità elencati nell'allegato al regolamento. Per tali soggetti continuano ad applicarsi le misure restrittive specifiche di cui al regolamento (CE) n. 2580/2001. Il regolamento opera nell'ordinamento dell'Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Riesame dell'elenco e presupposti del mantenimento
Il Consiglio afferma di aver riesaminato l'elenco conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nel riesame ha considerato:
- le osservazioni presentate dagli interessati;
- le informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti;
- le decisioni delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC.
Il Consiglio conclude che i soggetti cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC devono continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
Contenuto dell'allegato
L'allegato contiene l'elenco aggiornato dei soggetti destinatari delle misure. Sono inclusi:
- 13 persone fisiche, con dati identificativi e alias indicati nel testo;
- 22 gruppi o entità, tra cui organizzazioni e movimenti indicati nominativamente.
L'elenco comprende, tra gli altri, soggetti quali Hamas, l'ala militare di Hezbollah, il PKK, le FARC, il LTTE, la Jihad islamica palestinese e altri gruppi elencati nell'allegato.
Abrogazione del regolamento precedente e decorrenza
L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127. L'articolo 3 stabilisce che il nuovo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori economici e i professionisti, il regolamento rileva principalmente ai fini del rispetto delle misure restrittive antiterrorismo, incluse le verifiche di compliance su controparti, beneficiari effettivi e soggetti collegati all'elenco. La presenza nell'allegato comporta la permanenza del regime restrittivo unionale già previsto dal regolamento (CE) n. 2580/2001, senza introdurre un nuovo apparato sanzionatorio autonomo rispetto a quello di base.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco antiterrorismo
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. L'elenco è oggetto di aggiornamento periodico a seguito del riesame svolto dal Consiglio.
Riesame e conferma del mantenimento nell'elenco
Dai considerando emerge che il Consiglio ha riesaminato l'elenco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti. Il Consiglio ha verificato che per tutti i soggetti elencati vi sono decisioni delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, relative a coinvolgimento in atti terroristici.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127, che era il precedente atto di aggiornamento dell'elenco.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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