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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/152

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/152 della Commissione, del 27 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione tecnico, adottato in base alla disciplina dell'OCM agricola e alle modalità applicative previste per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I valori sono fissati nell'allegato per singolo codice NC e per singola origine. Il regolamento si applica immediatamente dalla sua pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, con riferimento ai codici NC e ai paesi terzi di origine indicati. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE per il settore degli ortofrutticoli. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/152 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'intervento è di natura tecnica e si colloca nel quadro della disciplina UE dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e delle regole specifiche per il settore ortofrutticolo.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'OCM unica, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Quest'ultimo prevede che i valori forfettari all'importazione siano fissati dalla Commissione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, in applicazione degli esiti dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Ambito materiale e funzionamento della misura

Il regolamento non introduce una disciplina generale, ma aggiorna i valori economici applicabili a specifici prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi. I valori sono calcolati giornalmente, nei giorni feriali, sulla base di dati variabili, e servono come parametro per la determinazione del prezzo di entrata nelle importazioni interessate.

Contenuto precettivo

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato, nel quale sono riportati i valori forfettari per ciascun codice NC e per ciascuna origine. Nell'allegato compaiono, tra gli altri, prodotti classificati ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per paesi come Egitto, Israele, Marocco, Tunisia, Turchia, Cile, Cina, Stati Uniti, Sudafrica, Giamaica, Senegal e altre origini.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del regolamento

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il sistema si inserisce nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene i valori, espressi in EUR/100 kg, per diversi codici NC e per specifiche origini paese-territorio, inclusa la categoria "ZZ" corrispondente ad altre origini.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Carattere giornaliero del calcolo

Nei considerando si precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili, conformemente all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofrutta

Testo integrale

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