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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/151

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/151 della Commissione, del 27 gennaio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci dell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame e le condizioni di certificazione veterinaria (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, rivedendo l’elenco dei paesi terzi autorizzati e le condizioni di certificazione veterinaria per l’ingresso nell’Unione di pollame e prodotti avicoli. Le principali modifiche riguardano Israele, per il quale vengono ristrette o differenziate alcune autorizzazioni, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, alla quale viene riconosciuta anche l’idoneità per l’esportazione di carni di pollame. Vengono inoltre adeguati i modelli di certificato per carni di pollame e ovoprodotti e introdotto un breve regime transitorio per i certificati già emessi.

Modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 aggiornando l'elenco dei paesi terzi autorizzati per l’importazione e il transito di pollame e prodotti a base di pollame, nonché i relativi modelli di certificato veterinario.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione di pollame, carni di pollame, ratiti, uova da cova, uova destinate alla trasformazione e ovoprodotti provenienti dai paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nel regolamento (CE) n. 798/2008. Incide in particolare su Israele e sull’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, modificando le condizioni sanitarie e di certificazione per alcuni prodotti. Prevede inoltre un periodo transitorio fino al 28 marzo 2017 per l’uso di certificati già firmati prima del 28 febbraio 2017.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per pollame e prodotti avicoli

Il regolamento interviene sul sistema UE di autorizzazione all’importazione e al transito di pollame e prodotti a base di pollame disciplinato dal regolamento (CE) n. 798/2008. La Commissione motiva la modifica con l’esito di audit veterinari, con l’evoluzione della situazione sanitaria in Israele e con la necessità di adeguare i modelli di certificazione veterinaria, anche per correggere e precisare i codici doganali SA applicabili.

Ambito materiale e sistema normativo di riferimento

La base normativa richiamata comprende la direttiva 2002/99/CE e la direttiva 2009/158/CE, oltre al regolamento (CE) n. 798/2008, che stabilisce i paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti importazioni e transito nell’Unione di pollame e prodotti avicoli, nonché le condizioni di certificazione veterinaria. Il regolamento oggetto di analisi non istituisce un regime autonomo, ma modifica tale allegato per aggiornare l’elenco e i certificati sanitari.

Modifiche relative a Israele

La voce relativa a Israele viene ristrutturata distinguendo tra l’intero paese, l’area a sud della Route 5 e l’area a nord della Route 5. Per effetto della modifica, sono vietate le importazioni e il transito nell’Unione dall’intero territorio israeliano di:

  • pollame vivo e ratiti;
  • uova da cova;
  • carni di pollame e di ratiti;
  • uova destinate alla trasformazione.

Resta invece possibile, per l’area a sud della Route 5, l’importazione di carni di pollame alle condizioni specifiche previste dal regolamento (CE) n. 798/2008, come già modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/608. La Commissione collega la restrizione alla cessazione della politica di abbattimento totale per la malattia di Newcastle in alcune aree e all’impossibilità di garantire determinate condizioni di test di laboratorio.

Modifiche relative all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia il regolamento estende l’autorizzazione alle carni di pollame. In precedenza il paese era già autorizzato per uova e ovoprodotti; a seguito dell’audit del gennaio 2016, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni necessarie per la certificazione veterinaria delle carni di pollame ai fini dell’importazione nell’Unione.

Il considerando rileva anche che, nel paese terzo, il pollame macellato può essere sia di origine interna sia importato da altri paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 798/2008 oppure da uno Stato membro. Questo elemento spiega l’aggiornamento del modello di certificato per le carni di pollame, affinché la certificazione copra anche il caso del pollame importato da uno Stato membro e successivamente macellato nel paese terzo.

Aggiornamento del modello di certificato per le carni di pollame (POU)

Il modello POU dell’allegato I, parte 2, è sostituito integralmente. Il certificato mantiene la struttura in due parti, con informazioni sulla partita e attestazioni sanitarie, ma viene aggiornato nei riferimenti normativi e nelle opzioni certificative.

Sul piano sanitario, il veterinario ufficiale attesta in particolare che le carni:

  • provengono da stabilimenti che applicano un programma HACCP ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004;
  • sono prodotte secondo le condizioni dell’allegato III, sezioni II e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;
  • sono idonee al consumo umano a seguito dei controlli ante e post mortem previsti dal regolamento (CE) n. 854/2004;
  • recano marchiatura d’identificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004;
  • soddisfano i criteri microbiologici del regolamento (CE) n. 2073/2005;
  • rispettano le garanzie sui residui previste dai piani di sorveglianza ai sensi della direttiva 96/23/CE.

L’attestato di polizia sanitaria richiede inoltre che le carni provengano da territori o compartimenti indenni da influenza aviaria ad alta patogenicità e malattia di Newcastle alla data del certificato, e da pollame non vaccinato oppure vaccinato secondo un piano conforme all’allegato V del regolamento (CE) n. 798/2008. Sono previste condizioni su origine, assenza di focolai in un raggio di 10 km, modalità di macellazione, separazione da materiale sanitario inferiore e, per alcuni paesi o territori, ulteriori garanzie su test e controlli.

Tra le note di compilazione, il regolamento precisa che per il riquadro I.19 del certificato POU vanno usati i codici SA 02.07, 02.08 o 05.04. La definizione di “carni di pollame” comprende anche la cosiddetta selvaggina da penna d’allevamento e include carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata.

Aggiornamento del modello di certificato per gli ovoprodotti (EP)

Per il modello EP viene corretto il rinvio ai codici del sistema armonizzato da indicare nel riquadro I.19. Il nuovo testo consente l’utilizzo dei codici SA 04.07, 04.08, 35.02 o 21.06. La modifica è giustificata dal fatto che il tuorlo d’uovo può essere classificato in più sottovoci della voce SA 21.06, e non soltanto nella sottovoce 21.06.10.

Regime transitorio

Per evitare discontinuità operative, l’articolo 2 stabilisce un regime transitorio fino al 28 marzo 2017. Durante tale periodo gli Stati membri continuano ad autorizzare l’introduzione nell’Unione delle partite coperte dai modelli POU ed EP nella versione precedente alle modifiche, purché i certificati siano stati firmati prima del 28 febbraio 2017.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione. La revisione incide sia sulla parte 1, relativa all’elenco di paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati, sia sulla parte 2, relativa ai modelli di certificati veterinari.

Aggiornamento delle voci relative a Israele

Per Israele la voce dell’allegato I, parte 1, viene sostituita distinguendo tra l’intero paese, l’area a sud della Route 5 e l’area a nord della Route 5. Vengono vietate le importazioni e il transito nell’Unione dall’intero territorio di Israele di pollame vivo e ratiti, uova da cova, carni di pollame e di ratiti e uova destinate alla trasformazione; resta invece autorizzata, per l’area a sud della Route 5, l’importazione di carni di pollame alle condizioni specifiche previste dal regolamento (CE) n. 798/2008 come già modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/608.

Aggiornamento della voce relativa all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

La voce per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia viene modificata per includere anche le carni di pollame tra i prodotti autorizzati all’importazione nell’Unione. La modifica si basa sull’esito favorevole dell’audit della Commissione del gennaio 2016, che ha accertato il soddisfacimento delle condizioni necessarie per la certificazione veterinaria.

Modifica del certificato veterinario per le carni di pollame (POU)

Il modello di certificato per le carni di pollame è sostituito. Viene aggiornato l’attestato sanitario e l’attestato di polizia sanitaria, includendo tra l’altro riferimenti ai regolamenti (CE) n. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 2073/2005, 1099/2009 e alle condizioni specifiche del regolamento (CE) n. 798/2008. Il modello consente anche di certificare carni ottenute da pollame precedentemente importato da uno Stato membro per la successiva macellazione. Le note di compilazione del riquadro I.19 rinviano ai codici SA 02.07, 02.08 o 05.04.

Modifica del certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP)

Nel modello di certificato per gli ovoprodotti, le note relative al riquadro I.19 sono aggiornate per precisare che deve essere indicato il codice SA appropriato tra 04.07, 04.08, 35.02 o 21.06, in ragione del fatto che il tuorlo d’uovo può rientrare in più sottovoci della voce SA 21.06.

Periodo transitorio per i certificati già rilasciati

L’articolo 2 prevede che, fino al 28 marzo 2017, gli Stati membri continuino ad autorizzare l’introduzione nell’Unione delle partite coperte dai modelli POU ed EP nella versione precedente alle modifiche, purché i certificati siano stati firmati prima del 28 febbraio 2017.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni di prodotti di origine animalecertificazione veterinariacommercio esterosicurezza alimentare

Testo integrale

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