Regolamento (UE) 2017/183
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/183 della Commissione, del 27 gennaio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce in EVA, qualificandola come rivestimento per pavimenti di materie plastiche (codice NC 3918 90 00). La Commissione motiva la scelta escludendo la voce 9506, perché il prodotto non è destinato esclusivamente alla pratica sportiva ma anche ad altre funzioni protettive. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di un tappeto a incastro in EVA e disciplina della validità temporanea delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato al regolamento, e in particolare all’articolo in EVA (etilene-vinil-acetato) a forma di quadrati con sistema a incastro tipo puzzle, destinato ad assorbire urti e a fungere anche da protezione contro rumore, calore, umidità e danni alla superficie sottostante. Ha portata generale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le informazioni tariffarie vincolanti relative alle merci interessate che risultino non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dall’entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/183 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87 e del codice doganale dell’Unione. La Commissione chiarisce la classificazione di una specifica tipologia di tappeto a incastro in EVA, fornendo al contempo una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, come base giuridica dell’intervento. Nei considerando si afferma che, per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni specifiche per la classificazione delle merci indicate nell’allegato. Si evidenzia inoltre che le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata si applicano anche alle nomenclature che la riprendono, in tutto o in parte, o che aggiungono suddivisioni per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura negli scambi di merci.
Classificazione doganale della merce
L’allegato descrive un articolo cosiddetto "tappeto a incastro" in EVA, formato da quadrati di 100 × 100 cm, con superficie antiscivolo e spessore di circa 3 cm. I pezzi sono dotati di un sistema a incastro basato sul principio del puzzle e, una volta appoggiati su un’altra superficie, formano un tappeto stabile.
Il prodotto è destinato ad assorbire gli urti durante attività sportive, come yoga, ginnastica o arti marziali, grazie alla struttura cellulare che protegge il corpo. È anche idoneo a isolare da rumore, calore e umidità e a proteggere la superficie sottostante, oltre a tutelare le persone che svolgono altre attività, ad esempio negli asili nido o da parte di artisti.
La Commissione conclude che:
- la classificazione nella voce 9506 è esclusa, perché l’articolo non è destinato esclusivamente alla pratica sportiva, alla ginnastica, all’atletica, ad altri sport o ai giochi all’aperto;
- il prodotto deve essere classificato in base alla sua materia costitutiva, cioè la plastica;
- il codice corretto è il NC 3918 90 00, relativo ai rivestimenti per pavimenti di materie plastiche.
La classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 3918 e 3918 90 00.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 tutela le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate che non siano conformi al nuovo regolamento, consentendo che esse continuino a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La previsione è espressamente collegata all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e portata obbligatoria
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo pratico per operatori e professionisti
Per gli operatori doganali e i consulenti, il testo rileva soprattutto per l’individuazione del codice NC 3918 90 00 per il prodotto descritto e per la conseguente uniformazione delle dichiarazioni doganali e dei trattamenti tariffari. Il periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi assume rilievo operativo per la gestione dei rapporti già in essere e per l’eventuale adeguamento delle classificazioni utilizzate.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il tappeto a incastro in EVA descritto nell’allegato è previsto il codice NC 3918 90 00.
Motivazione della classificazione
L’allegato precisa che la classificazione è basata sulle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 3918 e 3918 90 00. È esclusa la classificazione nella voce 9506, perché l’articolo non è destinato esclusivamente alla pratica sportiva, ma anche alla protezione delle superfici e delle persone in altri contesti.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 27 gen 2017Regolamento (UE) 2017/149
- Regolamento · 27 gen 2017Regolamento (UE) 2017/150
- Regolamento · 27 gen 2017Regolamento (UE) 2017/151
- Regolamento · 27 gen 2017Regolamento (UE) 2017/152
- Regolamento · 27 gen 2017Regolamento (UE) 2017/181
- Regolamento · 27 gen 2017Regolamento (UE) 2017/182
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →