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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22629/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Il condominio ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto l'appello dell'ente locale e confermato la debenza di somme richieste a titolo di COSAP per occupazione di suolo pubblico, relative a due annualità. La controversia riguardava griglie e intercapedini dell'edificio: il condominio sosteneva che fossero state realizzate su area privata, contestualmente alla costruzione del fabbricato e in base a licenza edilizia, quindi senza alcuna occupazione di suolo pubblico o concessione; deduceva inoltre l'omessa pronuncia su eccezioni relative all'illegittimità del ruolo, alla non debenza delle somme, alla mancanza di titolo concessorio e alla mancata prova di area demaniale o servitù di pubblico passaggio. Con il terzo motivo invocava il giudicato esterno formatosi su precedenti decisioni tra le stesse parti, riferite ad annualità diverse, che avevano già accertato la non debenza del COSAP per il medesimo fatto costitutivo. Gli altri motivi riguardavano la pretesa violazione delle norme sul COSAP e dell'onere della prova, ma sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: ha affermato l'efficacia del giudicato esterno formatosi su precedenti sentenze di merito passate in giudicato tra le stesse parti, aventi ad oggetto il medesimo fatto costitutivo della pretesa COSAP (preesistenza delle griglie e intercapedini e loro realizzazione quando l'area era privata). Ha precisato che, nei rapporti di durata e nelle obbligazioni periodiche, il giudicato su una fattispecie stabile preclude il riesame delle medesime questioni per annualità successive, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto. Perciò ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al giudicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma sull'obbligo di pronuncia, invocata dal ricorrente per dedotta omessa pronuncia su eccezioni e domande; il motivo corrispondente non è stato però accolto perché assorbito dal giudicato esterno

  • art. 21 del d.lgs. 46/90

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla contestata illegittimità del ruolo e del titolo esecutivo sotteso alla pretesa, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 2948 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della pretesa e alla sua natura, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per l'eccezione di giudicato esterno; la Corte ne ha fatto applicazione riconoscendo che il giudicato su annualità diverse può precludere il riesame di questioni stabili

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in combinato con l'art. 2909 c.c. per la definizione del giudicato interno/esterno invocato dal ricorrente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo a sostegno della censura sulla mancata considerazione del giudicato esterno

  • art. 63 del d.lgs. n. 446/97

    richiamato come base normativa della pretesa COSAP e della sua disciplina; la Corte ha osservato che il COSAP è un'entrata patrimoniale privatistica dovuta in ragione di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici

  • art. 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del COSAP

    richiamato nei motivi di ricorso come fonte regolamentare della pretesa impositiva/ patrimoniale locale

Massime di principio

  • Nei rapporti di durata o nelle obbligazioni periodiche, il giudicato formatosi su un elemento costitutivo stabile del rapporto preclude il riesame della medesima questione in controversie successive tra le stesse parti, anche se riferite ad annualità diverse.
  • L'efficacia del giudicato esterno si estende al dedotto e al deducibile in relazione al medesimo oggetto, e impedisce di rimettere in discussione questioni che costituiscano antecedenti logici necessari della decisione già passata in giudicato.
  • Il giudicato esterno opera solo entro i limiti in cui il fatto costitutivo del diritto sia invariato nel tempo; resta invece possibile il riesame se intervengano sopravvenienze di fatto o di diritto idonee a mutare il contenuto materiale del rapporto.
  • In tema di COSAP, la pretesa dell'ente richiede un accertamento fattuale sulla natura dell'occupazione e sul titolo che la sorregge; se un precedente giudicato ha stabilito che i manufatti sono stati realizzati su area privata prima della destinazione a uso pubblico, tale accertamento può precludere successive pretese riferite alle stesse strutture.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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