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Provvedimento

Provvedimento del 21/12/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello AA5/6, con istruzioni e specifiche tecniche, da utilizzare dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione IVA per chiedere il codice fiscale, comunicare variazioni dati ed effettuare le comunicazioni di fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione. Disciplina inoltre modalità di reperibilità, stampa, presentazione telematica e decorrenza d’uso dal 1° febbraio 2010.

Approvazione del modello AA5/6 per codice fiscale e variazioni dati dei soggetti diversi dalle persone fisiche

Approvazione del modello AA5/6 per codice fiscale, variazioni dati ed operazioni straordinarie

Il documento approva il modello AA5/6 destinato ai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA. Il modello serve per la richiesta di attribuzione del codice fiscale, la comunicazione di variazione dei dati e la comunicazione di fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni.

Ambito di applicazione e finalità

Il modello deve essere utilizzato da enti, associazioni e altri soggetti non persone fisiche che non svolgono attività rilevanti ai fini IVA e che, pertanto, non presentano la dichiarazione di inizio attività IVA. Esso consente di adempiere agli obblighi previsti dal D.M. 28 dicembre 1987, n. 539 e dall’art. 7, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

Decorrenza e utilizzo

Il modello approvato deve essere utilizzato a partire dal 1° febbraio 2010.

Reperibilità, stampa e caratteristiche tecniche del modello

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Può essere prelevato anche da altri siti, purché rispetti le caratteristiche tecniche dell’allegato A e riporti l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.

È autorizzata la stampa del modello nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate, con possibilità di riproduzione tramite sistemi tipografici o stampanti laser, purché sia garantita la leggibilità nel tempo. Il provvedimento precisa:

  • formato A4;
  • carta bianca con opacità tra 86% e 88% e peso tra 80 e 90 gr/mq;
  • struttura e sequenza identiche al fac-simile approvato;
  • indicazione sul bordo sinistro dei dati identificativi del soggetto che cura la stampa e degli estremi del provvedimento;
  • uso del nero e, per i fondini, del colore azzurro PANTONE 311 U;
  • possibilità di stampa monocromatica per riproduzioni laser.

Presentazione telematica e intermediari

Chi presenta il modello in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve trasmettere i dati secondo le specifiche dell’allegato B.

Gli intermediari abilitati devono comunque rilasciare al contribuente copia cartacea del modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato.

Motivazioni del provvedimento

Il provvedimento è adottato per aggiornare struttura e contenuto del modello in coerenza con la normativa vigente, in particolare per:

  • la richiesta del numero di codice fiscale;
  • gli adempimenti relativi alla comunicazione telematica di fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni;
  • l’approvazione delle specifiche tecniche per l’invio dei dati;
  • la disciplina della reperibilità e della stampa del modello.

Principali contenuti del modello AA5/6

Il modello è articolato in più quadri:

  • Quadro A: tipo di richiesta (attribuzione codice fiscale, variazione dati, estinzione, duplicato del certificato, richiesta codice fiscale di terzi);
  • Quadro B: dati identificativi del soggetto d’imposta;
  • Quadro C: dati del rappresentante;
  • Quadro D: comunicazione di avvenuta fusione, concentrazione o trasformazione;
  • allegati, sottoscrizione, delega e impegno alla presentazione telematica.

Compilazione e regole generali

Le istruzioni precisano che il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello, sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale e, in caso di estinzione o operazioni straordinarie, presentato esclusivamente per via telematica entro 30 giorni dall’evento.

Sono inoltre stabilite regole formali rilevanti:

  • riportare il codice fiscale in alto su tutte le pagine;
  • indicare senza abbreviazioni denominazioni, nomi, indirizzi e comuni;
  • usare date in formato numerico giorno/mese/anno;
  • indicare la sigla provincia secondo le targhe automobilistiche;
  • numerare le pagine aggiuntive quando i dati non trovano spazio nel quadro D.

Quadro A: tipo di richiesta

Nel quadro A va barrata una delle caselle previste:

  • 1: richiesta di attribuzione del codice fiscale, con indicazione della data di costituzione ove possibile;
  • 2: variazione dati precedentemente comunicati;
  • 3: estinzione, con indicazione della data di estinzione;
  • 4: richiesta duplicato del certificato di codice fiscale;
  • 5: richiesta di attribuzione del codice fiscale di terzi, quando un soggetto è tenuto a indicarlo ma il terzo ne è sprovvisto.

Le date indicate nel quadro non possono essere successive alla data di presentazione del modello.

Quadro B: dati del soggetto d’imposta

Il quadro B richiede i dati identificativi del soggetto, compresi:

  • denominazione senza abbreviazioni;
  • natura giuridica, desunta dalla tabella generale riportata nelle istruzioni;
  • sigla eventuale;
  • codice attività prevalente;
  • descrizione dell’attività esercitata;
  • sede legale, amministrativa o, in mancanza, effettiva;
  • per i non residenti, sede estera e, se esistente, domicilio fiscale in Italia.

Le istruzioni chiariscono che il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche segue la disciplina dell’art. 58 del D.P.R. 600/73 e che la sezione va compilata solo dai soggetti non residenti con sede estera, lasciandola in bianco se privi di domicilio fiscale in Italia.

Quadro C: rappresentante

Nel quadro C vanno indicati i dati del rappresentante legale del soggetto. Se vi sono più rappresentanti, va riportato un solo soggetto. Per i soggetti non residenti privi di domicilio fiscale in Italia, se il rappresentante non ha codice fiscale, vanno indicati solo i suoi dati identificativi.

È richiesto il codice carica, tratto da una tabella generale che comprende, tra gli altri:

  • rappresentante legale o negoziale;
  • curatore fallimentare;
  • commissario liquidatore;
  • rappresentante fiscale di soggetto non residente;
  • liquidatore;
  • amministratore di condominio;
  • soggetto che sottoscrive per conto di una pubblica amministrazione.

Quadro D: fusioni, concentrazioni e trasformazioni

Il quadro D deve essere compilato per comunicare le operazioni straordinarie che coinvolgono i soggetti tenuti all’uso del modello. L’art. 7, comma 8, del D.P.R. 605/1973 prevede che la comunicazione sia effettuata entro 30 giorni da ciascun soggetto partecipante.

Le istruzioni distinguono tre ipotesi:

  • fusione: indicazione dei codici fiscali di tutti i partecipanti e dei dati del soggetto non estinto o risultante; nel quadro A il soggetto non estinto barrerà la casella 2 e quello estinto la casella 3;
  • concentrazione: indicazione dei codici fiscali di tutti i partecipanti e casella 2 del quadro A;
  • trasformazione: casella 2 del quadro A, con aggiornamento dei dati variati; la trasformazione non comporta l’attribuzione di un nuovo codice fiscale.

Per la trasformazione eterogenea disciplinata dall’art. 2500-octies c.c., il modello AA5/6 non va utilizzato; la società di capitali risultante deve presentare il modello AA7 per la partita IVA, indicando il codice fiscale se già posseduto.

Sottoscrizione, delega e impegno alla presentazione telematica

Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal rappresentante legale o negoziale; nel caso di richiesta del codice fiscale di terzi, dalla persona richiedente o dal suo rappresentante. È previsto un riquadro di delega se la presentazione avviene tramite incaricato.

Il riquadro di impegno alla presentazione telematica va compilato dall’intermediario, che deve indicare:

  • codice fiscale;
  • eventuale iscrizione all’albo CAF;
  • data dell’impegno;
  • se il modello è stato predisposto dal contribuente oppure da chi effettua l’invio.

Modalità di presentazione del modello

La presentazione telematica può avvenire:

  • direttamente;
  • tramite intermediari abilitati.

Per la trasmissione diretta si applicano le regole dei servizi Entratel o Fisconline, in base agli obblighi dichiarativi del soggetto. È necessario il codice PIN per l’utilizzo di Fisconline.

Gli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998 sono obbligati a trasmettere i modelli predisposti da loro o per i quali hanno assunto l’impegno, utilizzando il servizio Entratel. L’accettazione dei modelli predisposti dal contribuente è facoltativa.

La ricevuta di avvenuta presentazione è consultabile nella sezione “Ricevute” del sito dedicato ai servizi telematici e resta disponibile per 30 giorni.

Specifiche tecniche per l’invio telematico

L’allegato B definisce le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle comunicazioni di variazione dati, fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione.

È stabilito che:

  • ogni fornitura è composta da record a lunghezza fissa di 3503 caratteri;
  • sono previsti i record di tipo A (testa), B (comunicazione) e Z (coda);
  • i dati devono rispettare rigidamente le specifiche, altrimenti la comunicazione viene scartata;
  • i codici fiscali devono essere formalmente corretti;
  • i caratteri alfabetici devono essere in maiuscolo.

Per il record A sono indicati dati di preparazione del file, codice fornitura AA508 e codice fiscale del responsabile dell’invio. Per il record B sono disciplinati i campi relativi a:

  • tipo di dichiarazione (variazione dati o estinzione);
  • dati del soggetto d’imposta;
  • quadro D con fusione, concentrazione e trasformazione;
  • dati del soggetto risultante non estinto, ove previsto;
  • sottoscrizione e impegno all’invio telematico;
  • identificativo del produttore del software.

Il record Z contiene i dati di chiusura e i caratteri di controllo finali.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i riferimenti richiamati figurano:

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • D.M. 28 dicembre 2000;
  • D.M. 23 dicembre 1976 come sostituito dal D.M. 28 dicembre 1987, n. 539;
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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