Provvedimento del 21/12/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina quando e come è possibile compensare crediti IVA superiori a 10.000 euro annui, imponendo l’uso dei servizi telematici dell’Agenzia e, oltre 15.000 euro, il visto di conformità o la specifica attestazione. Definisce inoltre i termini di invio, i casi di scarto delle deleghe F24 e le informazioni rese disponibili nel Cassetto fiscale.
Compensazione dei crediti IVA tramite F24: modalità, termini e controlli
Compensazione dei crediti IVA: modalità e termini
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi all’IVA ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in attuazione dell’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L’obiettivo è definire limiti, condizioni operative, controlli e canali telematici obbligatori per i crediti IVA annuali e infrannuali.
Ambito di applicazione e soglie
La disciplina riguarda la compensazione di crediti IVA annuali o relativi a periodi inferiori all’anno quando l’importo supera 10.000 euro annui. In tale ipotesi la compensazione può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Per i crediti IVA da utilizzare in compensazione che superano 15.000 euro annui, si applica un ulteriore requisito: è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito, oppure una specifica sottoscrizione alternativa nei casi previsti.
Visto di conformità e alternative
Quando il credito annuale da utilizzare in compensazione supera 15.000 euro, è obbligatorio richiedere il visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 241/1997.
In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta:
- dai soggetti indicati dall’articolo 1, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, per i contribuenti soggetti al controllo contabile ex articolo 2409-bis del codice civile;
- con attestazione dell’esecuzione dei controlli previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Canali telematici obbligatori
I contribuenti che intendono effettuare la compensazione disciplinata dal provvedimento devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Le deleghe di versamento possono essere trasmesse:
- direttamente dal contribuente tramite i canali Entratel o Fisconline;
- tramite intermediari abilitati al servizio Entratel.
Nel caso di trasmissione da parte dell’intermediario, l’addebito delle somme può avvenire sul conto corrente bancario o postale del contribuente oppure sul conto dell’intermediario, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007.
L’uso dei servizi di home banking messi a disposizione da banche e Poste Italiane, nonché dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, è consentito solo per compensazioni di crediti IVA inferiori a 10.000 euro.
Termini di presentazione delle deleghe
Le deleghe di versamento contenenti compensazioni di crediti IVA disciplinate dal provvedimento devono essere presentate a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Controlli e scarto delle deleghe
Le deleghe contenenti compensazioni di crediti IVA sono soggette a controlli automatici e possono essere scartate nei seguenti casi:
- se il credito utilizzato supera 10.000 euro annui e non è stata preventivamente presentata la dichiarazione o l’istanza da cui il credito emerge;
- se il credito utilizzato supera 15.000 euro annui e la dichiarazione non è conforme alle prescrizioni sul visto di conformità o sulla sottoscrizione alternativa;
- se la compensazione eccede in ogni caso l’importo del credito risultante dalla dichiarazione o istanza, al netto di quanto già utilizzato in compensazione.
Lo scarto avviene dopo l’accettazione della delega da parte del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria ed è indicato nelle ricevute telematiche con le motivazioni del mancato accoglimento.
Se il pagamento avviene tramite addebito sul conto corrente dell’intermediario abilitato, e alcuni F24 non rispettano i requisiti sopra indicati, si procede allo scarto delle deleghe interessate e allo storno dei relativi importi dall’addebito complessivamente richiesto.
Ai fini di tali controlli non si considerano le compensazioni utilizzate per i versamenti IVA periodici, in acconto e a saldo.
Crediti maturati in capo a soggetti diversi dall’utilizzatore
Se l’ammontare del credito da utilizzare supera 10.000 euro e concorrono, nei limiti dei presupposti normativi, anche crediti maturati in capo ad altri soggetti, la presentazione della relativa dichiarazione e/o istanza è condizione necessaria per fruire della compensazione, anche quando il singolo credito emergente da ciascuna dichiarazione o istanza sia inferiore a 10.000 euro.
Le modalità di compilazione della delega F24 per l’utilizzo di crediti maturati in capo ad altri soggetti saranno disciplinate con apposita risoluzione.
Informazioni disponibili nel Cassetto fiscale
Le informazioni relative ai crediti IVA sono rese disponibili ai contribuenti tramite il Cassetto fiscale. In tale sede sono indicati:
- l’importo del credito risultante dalla dichiarazione e/o istanza;
- le compensazioni effettuate;
- l’importo del credito ancora disponibile;
- gli estremi degli atti che determinano il credito residuo, ossia dichiarazioni/istanze e deleghe di pagamento.
Motivazioni e finalità della disciplina
Il provvedimento chiarisce che l’articolo 10 del decreto legge n. 78/2009 ha introdotto nuove modalità di utilizzo dei crediti IVA in compensazione, con decorrenza dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o istanza per i crediti oltre 10.000 euro, obbligo di uso esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia per tali importi, e obbligo di visto di conformità per crediti superiori a 15.000 euro. Il provvedimento attua tali previsioni definendo concretamente le regole operative dei versamenti F24 con compensazione.
Riferimenti normativi richiamati
Tra i riferimenti richiamati figurano, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Tra le fonti di disciplina normativa di riferimento sono richiamati:
- decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007.
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