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Provvedimento

Provvedimento del 21/12/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il nuovo modello di certificazione degli utili, dei proventi equiparati, delle ritenute e delle imposte sostitutive, da usare dal 1° gennaio 2009 in sostituzione del precedente schema del 18 novembre 2008. Sono disciplinati soggetti obbligati, contenuto del modello, termini di rilascio, regole di compilazione e casi particolari, inclusi utili da SIIQ/SIINQ e proventi finanziari assimilati.

Schema di certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti

Approvazione dello schema di certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti

Il documento approva lo schema di certificazione previsto dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. La certificazione riguarda gli utili e i proventi equiparati corrisposti ai soggetti residenti, nonché alcuni casi di percettori non residenti, con indicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate.

Ambito di applicazione

Lo schema approvato deve essere utilizzato per attestare:

  • gli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, corrisposti in qualunque forma a soggetti residenti dal 1° gennaio 2009;
  • i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR;
  • i proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR;
  • gli interessi riqualificati come utili ai sensi dell’art. 98 del TUIR, in vigore fino al 31 dicembre 2007;
  • gli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e SIINQ assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% se relativi alla gestione esente.

Sono esclusi gli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Sostituzione del precedente modello e validità delle certificazioni già rilasciate

Lo schema approvato sostituisce quello approvato con provvedimento del 18 novembre 2008, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Restano valide le certificazioni già rilasciate fino alla data del provvedimento, purché i dati contenuti siano conformi allo schema ora approvato.

Struttura della certificazione

La certificazione è composta dai dati relativi:

  • al soggetto che rilascia la certificazione;
  • alla Sezione I, relativa al soggetto emittente;
  • alla Sezione II, relativa all’intermediario non residente;
  • alla Sezione III, relativa al percettore degli utili;
  • alla Sezione IV, relativa agli utili e ai proventi equiparati corrisposti.

Il modello deve contenere tutti i dati previsti, nell’ordine e con la numerazione indicata nello schema. È ammessa una veste grafica diversa e la sottoscrizione mediante sistemi di elaborazione automatica.

Soggetti tenuti al rilascio

La certificazione deve essere compilata dai soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dagli altri soggetti che corrispondono utili. Le istruzioni precisano che la certificazione è rilasciata, in particolare, da:

  • società ed enti emittenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR;
  • casse incaricate del pagamento degli utili;
  • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.;
  • rappresentanti fiscali in Italia di intermediari non residenti aderenti a Monte Titoli S.p.A. o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema;
  • società fiduciarie, limitatamente agli effettivi proprietari delle azioni o titoli intestati;
  • imprese di investimento e agenti di cambio;
  • altri sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione;
  • associanti per i proventi erogati all’associato nei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.

Termini di rilascio

La certificazione deve essere rilasciata al percettore entro i termini previsti dall’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998. Le motivazioni del provvedimento specificano che il termine è fissato al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di corresponsione.

Dati da indicare nel modello

Dati del soggetto che rilascia la certificazione

Devono essere riportati i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che rilascia la certificazione, oltre all’indirizzo completo con comune, provincia, CAP, via e numero civico.

Sezione I: soggetto emittente

Per il soggetto emittente vanno indicati:

  • codice fiscale del soggetto residente;
  • per soggetti esteri, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’autorità competente o, in mancanza, altro codice identificativo amministrativo; se non noto, il codice ISIN barrando la casella prevista;
  • cognome e nome o denominazione;
  • codice dello Stato estero;
  • per i soggetti residenti, i dati del domicilio fiscale.

Sezione II: intermediario non residente

La sezione è compilata per gli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973. Devono essere indicati:

  • codice ABI, ove attribuito;
  • codice BIC/SWIFT;
  • codice fiscale italiano, se attribuito, o altro codice identificativo estero;
  • denominazione;
  • codice dello Stato estero.

Sezione III: percettore degli utili

Per il percettore devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici. Se il percettore è non residente, vanno inoltre indicati:

  • località e indirizzo estero;
  • codice dello Stato estero di residenza;
  • eventuale codice fiscale estero o altro codice identificativo, se non già attribuito il codice fiscale italiano.

Contenuto della Sezione IV

La Sezione IV contiene i dati relativi agli utili e ai proventi equiparati corrisposti. Vi vanno indicati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti da partecipazioni in soggetti Ires, con esclusione di quelli già assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva per i soggetti residenti.

Devono inoltre essere indicati:

  • i proventi da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  • i proventi da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;
  • gli interessi riqualificati come utili.

Le istruzioni richiamano anche la disciplina fiscale applicabile agli utili formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che concorrono al reddito complessivo nella misura del 49,72% in determinati casi previsti dal decreto del 2 aprile 2008.

Significato dei singoli punti della Sezione IV

Le istruzioni precisano il contenuto dei campi da 25 a 41:

  • punto 25: numero delle azioni o quote; in caso di contitolarità va indicato il numero complessivo, con approssimazione al secondo decimale se necessario;
  • punto 26: percentuale di possesso in caso di intestazione a più soggetti;
  • punto 27: dividendo unitario, senza troncamenti, non da compilare per i titoli esteri;
  • punto 28: dividendo complessivo lordo formato con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • punto 29: dividendo complessivo lordo formato con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
  • punti 28 e 29: per titoli esteri, indicazione del controvalore in euro;
  • punto 30: proventi da titoli e strumenti finanziari emessi da soggetti residenti, formati con utili fino al 31 dicembre 2007, e utili da strumenti finanziari esteri assimilati alle azioni;
  • punto 31: proventi da titoli e strumenti finanziari emessi da soggetti residenti, formati con utili successivi al 31 dicembre 2007;
  • punto 32: utili da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza formati con utili fino al 31 dicembre 2007;
  • punto 33: utili da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza formati con utili successivi al 31 dicembre 2007;
  • punto 34: remunerazioni dei finanziamenti eccedenti riqualificate come utili;
  • punto 35: importo netto frontiera, cioè al netto delle imposte applicate all’estero;
  • punto 36: utili corrisposti dalle SIIQ o dalle SIINQ;
  • punto 37: aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata;
  • punti 38 e 39: importo della ritenuta o dell’imposta sostitutiva; i due campi sono alternativi;
  • punto 40: imposta eventualmente applicata all’estero;
  • punto 41: dividendi relativi a distribuzioni di utili e riserve formatisi nei periodi di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 TUIR, non concorrenti al reddito dei soci ai sensi dell’art. 8 del D.M. 23 aprile 2004; il campo non può essere compilato se sono presenti i punti 30, 31, 32, 33 o 34.

Criteri di compilazione e casistiche particolari

Le istruzioni stabiliscono che:

  • i dati devono seguire esattamente la sequenza, la denominazione e la numerazione del modello;
  • gli importi devono essere riportati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all’estero;
  • per le attività finanziarie estere deve essere indicato il controvalore in euro;
  • se per il medesimo soggetto devono essere certificati utili e uno o più proventi equiparati, anche con aliquote diverse, devono essere rilasciate certificazioni distinte.

In caso di operazioni straordinarie che abbiano estinto il soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve indicare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili o i proventi.

Utilizzo da parte dei percettori e disciplina per i non residenti

I percettori devono utilizzare i dati della certificazione per la dichiarazione annuale dei redditi. La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti che abbiano percepito utili o proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, nonché utili cui si applica l’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Per i non residenti, la certificazione può essere utilizzata per ottenere nel Paese di residenza il credito d’imposta, ove previsto; in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, l’eliminazione della doppia imposizione avviene secondo le modalità convenzionali.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • D.M. 28 dicembre 2000;
  • legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • D.M. 2 aprile 2008;
  • art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Elenco dei Paesi e territori esteri

In allegato è riportata la tabella dei codici da utilizzare per l’indicazione dello Stato estero nei campi previsti dal modello, con l’elenco analitico di Paesi, territori e codici numerici associati.

Testo integrale

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