L.R. Valle d'Aosta 10/2008
Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d’Aosta la ricerca e la raccolta di fossili e minerali da collezione, individuando aree vietate o soggette a prescrizioni, un registro dei ricercatori, limiti quantitativi e mezzi consentiti, autorizzazioni comunali per la raccolta, obblighi di ripristino, divieto di commercio salvo eccezioni e sanzioni amministrative. Prevede anche abrogazioni di norme precedenti.
Tutela della ricerca e raccolta di fossili e minerali da collezione
Tutela della ricerca e raccolta di fossili e minerali da collezione
La legge regionale disciplina, nel territorio della Valle d’Aosta, la ricerca e la raccolta di fossili e minerali da collezione, con finalità di conservazione dei beni ambientali e del patrimonio naturalistico. L’applicazione avviene nel rispetto della proprietà privata e delle norme del codice civile.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina regionale è orientata a:
- assicurare una migliore conservazione dei beni ambientali e del patrimonio naturalistico;
- regolamentare ricerca e raccolta dei fossili e dei minerali da collezione;
- bilanciare l’attività collezionistica con l’interesse scientifico, didattico e ambientale.
Siti di particolare valore e zone di divieto
La Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di cave e miniere, individua con deliberazione:
- i siti del patrimonio mineralogico di particolare valore naturalistico e ambientale, anche in ragione dell’interesse scientifico e didattico;
- le zone in cui è vietata la ricerca e la raccolta;
- le prescrizioni generali per ricerca e raccolta nelle altre zone.
Dipartimenti o istituti universitari e musei naturalistici degli enti locali possono segnalare giacimenti di rilevanza scientifica che richiedano ulteriori prescrizioni o divieti.
In deroga ai divieti, la Giunta regionale può autorizzare ricerche e raccolte da parte di dipartimenti, istituti universitari e musei naturalistici, anche per minerali di particolare rilevanza scientifica, fissando le prescrizioni per estrazione e recupero del sito. Le spese restano a carico del soggetto autorizzato.
Registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori
La Regione istituisce un registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori presso la struttura competente.
Chi intende svolgere tali attività deve comunicarlo per iscritto all’assessore regionale competente, che rilascia l’attestato di iscrizione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’attestato:
- vale come autorizzazione per la sola attività di ricerca, entro i limiti e con i mezzi consentiti;
- non sostituisce l’autorizzazione necessaria per la raccolta.
L’attestato può essere revocato a chi incorra per due volte nelle sanzioni amministrative previste dalla legge. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di tenuta del registro.
Mezzi consentiti e limiti quantitativi
Per ricerca e raccolta sono consentite solo attrezzature manuali, cioè:
- martelli e mazze fino a 3 kg;
- scalpelli fino a 40 cm;
- piccozze e badili fino a 1,60 m.
È vietato l’uso di esplosivi, salvo autorizzazione del dirigente della struttura competente per particolari esigenze di studio o documentazione. L’uso di mezzi meccanici è ammesso solo se previsto nella richiesta di autorizzazione.
I limiti quantitativi sono i seguenti:
- nella ricerca, distacco e raccolta giornaliera pro capite fino a 10 kg complessivi, matrice rocciosa inclusa; per un singolo esemplare è ammessa una tolleranza aggiuntiva di 2 kg;
- nella raccolta, distacco e raccolta giornaliera pro capite fino a 10 kg complessivi, matrice rocciosa inclusa; per un singolo esemplare è ammessa una tolleranza aggiuntiva di 5 kg;
- per i frammenti sciolti superficiali è consentita la piccola raccolta libera fino a 2 kg al giorno per persona, salvo esemplare singolo di peso superiore.
Oltre i 2 kg, la piccola raccolta è soggetta alle limitazioni e prescrizioni generali della legge.
Autorizzazione alla raccolta
La raccolta dei fossili e dei minerali da collezione, quando consentita, è subordinata ad autorizzazione del Comune territorialmente competente, salvo i casi di autorizzazione regionale previsti per attività scientifiche. Il Comune opera con il supporto tecnico della struttura competente e deve imporre prescrizioni tecniche di estrazione e recupero ambientale idonee a:
- garantire l’equilibrio idrogeologico dell’area;
- preservare lo stato umifero;
- tutelare l’integrità dell’eventuale parte restante del giacimento;
- evitare pregiudizi alla flora e alla fauna.
Il Comune determina anche le modalità di effettuazione della raccolta e gli adempimenti connessi, compresi quelli relativi alla corretta esecuzione dei lavori e al recupero ambientale. Se l’area è soggetta a vincoli, il Comune richiede il necessario nulla osta alle autorità competenti.
Ripristino ambientale
Ricerca e raccolta non devono provocare alterazioni permanenti dell’ambiente naturale. Il ricercatore e il raccoglitore hanno l’obbligo di ripristino immediato del sito, compresa la ricomposizione del manto vegetale e ogni altro rimodellamento adeguato alle caratteristiche originarie della zona.
Divieto di commercializzazione e segnalazione dei pezzi di valore scientifico
I fossili e i minerali da collezione raccolti nel territorio regionale non possono essere commercializzati. È prevista una deroga solo previa particolare autorizzazione della Giunta regionale, per finalità didattiche, scientifiche o culturali, a favore di enti pubblici o associazioni, e solo per l’acquisizione di pezzi unici o di intere collezioni.
I titolari di autorizzazione alla raccolta devono segnalare alla struttura competente i pezzi unici di particolare valore scientifico rinvenuti durante l’attività.
Polizia mineraria, vigilanza e controlli
I lavori di sicurezza e di estrazione sono soggetti alle disposizioni sulla polizia mineraria previste dalla legge regionale in materia di cave, miniere e acque minerali.
La vigilanza sull’osservanza della disciplina e delle prescrizioni autorizzative spetta:
- al Comune territorialmente competente;
- al personale della struttura competente;
- al Corpo forestale della Valle d’Aosta;
- alla struttura competente nei casi di autorizzazione regionale in deroga.
Sanzioni, confisca e revoca
Le sanzioni amministrative sono irrogate dall’ente che rilascia l’autorizzazione; per la Regione, provvede il Presidente della Regione. Sono previsti i seguenti importi:
- da 500 a 3.000 euro per ricerca non conforme;
- da 3.000 a 24.000 euro per raccolta non conforme;
- da 2.000 a 12.000 euro per violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione;
- da 10.000 a 30.000 euro per uso di esplosivi senza autorizzazione o in violazione delle relative prescrizioni.
L’ente può inoltre disporre:
- la confisca dei fossili e dei minerali estratti;
- la confisca dell’attrezzatura non conforme;
- la revoca dell’autorizzazione alla raccolta.
I proventi sono acquisiti dall’ente accertatore; per le sanzioni irrogate dalla Regione, i proventi affluiscono al bilancio regionale.
Abrogazioni
Sono abrogate la legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15, e il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41.
Osservazioni sull’attualità della disciplina
La disciplina resta formalmente riferita alla regolazione di attività di ricerca e raccolta nel territorio regionale, ma parte del testo è stata aggiornata nel tempo, tra cui la sostituzione del riferimento al Presidente della Regione con l’assessore regionale competente per il registro e la revoca dell’attestato.
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